Art. 89. 
Aggiudicazione al prezzo  piu'  basso  determinato  mediante  massimo
                     ribasso sull'elenco prezzi 
 
  1. Quando la gara di pubblico incanto o di licitazione  privata  si
tiene con il metodo del massimo ribasso sull'elenco  prezzi  unitari,
l'autorita'  che  presiede  la  gara,  aperti  i  plichi  ricevuti  e
verificata  la  documentazione  presentata,  aggiudica  l'appalto  al
concorrente  che  ha  presentato  il  massimo   ribasso   percentuale
determinato ai sensi dei commi 2 e 3. 
  2. Nel caso di lavori di importo pari o superiore  al  controvalore
in Euro di 5.000.000 di DSP, ove il soggetto che  presiede  la  gara,
individui offerte che presentano un ribasso percentuale  superiore  a
quello considerato soglia di anomalia in base  alle  disposizioni  di
legge, sospende la  seduta  e  comunica  i  nominativi  dei  relativi
concorrenti, ai sensi dell'articolo 21, comma 1-bis, della Legge,  al
responsabile  del  procedimento.  Questi,  avvalendosi  di  organismi
tecnici  della  stazione  appaltante,  esamina   le   giustificazioni
presentate dai concorrenti ai sensi dell'articolo  21,  comma  1  bis
della Legge e valuta la congruita' delle  offerte.  Il  soggetto  che
presiede la gara, alla riapertura della  seduta  pubblica,  pronuncia
l'esclusione  delle  offerte  giudicate  non  congrue   e   aggiudica
l'appalto. Nel caso  in  cui  il  numero  delle  offerte  ammesse  e'
inferiore a cinque non si procede alla determinazione della soglia di
anomalia fermo  restando  il  potere  della  stazione  appaltante  di
valutare la congruita' dell'offerta. 
  3. A seguito dell'esclusione dell'offerta' giudicata  non  congrua,
la stazione appaltante comunica l'avvenuta esclusione e  le  relative
motivazioni all'Osservatorio dei  lavori  pubblici,  che  provvede  a
darne informativa alla Commissione della Comunita' Europea. 
  4. Nel caso di lavori di importo inferiore al controvalore in  Euro
di 5.000.000 di DSP. non si procede all'esclusione automatica  se  il
numero delle offerte ammesse e' inferiore a cinque. In tal  caso,  le
offerte che presentano un carattere anormalmente basso rispetto  alla
prestazione sono soggette a  verifica  di  congruita'  da  parte  del
responsabile del procedimento, che chiede ai  relativi  offerenti  di
presentare,  nel  termine  di  dieci  giorni  dalla  ricezione  della
richiesta, gli elementi giustificativi dell'offerta presentata. Se la
risposta non perviene in termine utile o  comunque  non  e'  ritenuta
adeguata, la  stazione  appaltante  esclude  la  relativa  offerta  e
aggiudica l'appalto al migliore offerente rimasto in gara. 
 
          Note all'art. 89:

             Il  testo  dell'articolo 21, comma 1 bis, della legge 11
          febbraio  1994,  n.  109  e  successive modificazioni e' il
          seguente:
          "Art.21    (Criteri   di   aggiudicazione   -   Commissioni
          giudicatrici).  1-bis. Nei casi di aggiudicazione di lavori
          di  importo  pari  o  superiore  a  5 milioni di ECU con il
          criterio   del  prezzo  piu'  basso  di  cui  al  comma  1,
          l'amministrazione   interessata  deve  valutare  l'anomalia
          delle  offerte  di  cui  all'articolo  30  della  direttiva
          93/37/CEE  del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativamente
          a  tutte  le  offerte  che  presentino  un  ribasso  pari o
          superiore  alla media aritmetica dei ribassi percentuali di
          tutte  le  offerte  ammesse,  con  esclusione del dieci per
          cento,  arrotondato  all'unita'  superiore, rispettivamente
          delle  offerte  di  maggior  ribasso  e  di quelle di minor
          ribasso,  incrementata  dello  scarto  medio aritmetico dei
          ribassi  percentuali  che superano la predetta media. A tal
          fine  la  pubblica amministrazione prende in considerazione
          entro   il   termine  di  sessanta  giorni  dalla  data  di
          presentazione  delle offerte esclusivamente giustificazioni
          fondate sull'economicita' del procedimento di costruzione o
          delle   soluzioni  tecniche  adottate  o  sulle  condizioni
          particolarmente  favorevoli  di  cui  gode l'offerente, con
          esclusione,  comunque,  di  giustificazioni relativamente a
          tutti quegli elementi i cui valori minimi sono stabiliti da
          disposizioni  legislative,  regolamentari o amministrative,
          ovvero  i  cui valori sono rilevabili da dati ufficiali. Le
          offerte   debbono   essere   corredate,   fin   dalla  loro
          presentazione,  da  giustificazioni relativamente alle voci
          di  prezzo piu' significative, indicate nel bando di gara o
          nella lettera d'invito, che concorrono a formare un importo
          non  inferiore  al  75  per  cento  di  quello posto a base
          d'asta. Relativamente ai soli appalti di lavori pubblici di
          importo      inferiore     alla     soglia     comunitaria,
          l'amministrazione    interessata   procede   all'esclusione
          automatica  dalla  gara  delle  offerte  che presentino una
          percentuale  di ribasso pari o superiore a quanto stabilito
          ai sensi del primo periodo del presente comma. La procedura
          di  esclusione  automatica  non  e' esercitabile qualora il
          numero delle offerte valide risulti inferiore a cinque".