Art. 89. Aggiudicazione al prezzo piu' basso determinato mediante massimo ribasso sull'elenco prezzi 1. Quando la gara di pubblico incanto o di licitazione privata si tiene con il metodo del massimo ribasso sull'elenco prezzi unitari, l'autorita' che presiede la gara, aperti i plichi ricevuti e verificata la documentazione presentata, aggiudica l'appalto al concorrente che ha presentato il massimo ribasso percentuale determinato ai sensi dei commi 2 e 3. 2. Nel caso di lavori di importo pari o superiore al controvalore in Euro di 5.000.000 di DSP, ove il soggetto che presiede la gara, individui offerte che presentano un ribasso percentuale superiore a quello considerato soglia di anomalia in base alle disposizioni di legge, sospende la seduta e comunica i nominativi dei relativi concorrenti, ai sensi dell'articolo 21, comma 1-bis, della Legge, al responsabile del procedimento. Questi, avvalendosi di organismi tecnici della stazione appaltante, esamina le giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell'articolo 21, comma 1 bis della Legge e valuta la congruita' delle offerte. Il soggetto che presiede la gara, alla riapertura della seduta pubblica, pronuncia l'esclusione delle offerte giudicate non congrue e aggiudica l'appalto. Nel caso in cui il numero delle offerte ammesse e' inferiore a cinque non si procede alla determinazione della soglia di anomalia fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare la congruita' dell'offerta. 3. A seguito dell'esclusione dell'offerta' giudicata non congrua, la stazione appaltante comunica l'avvenuta esclusione e le relative motivazioni all'Osservatorio dei lavori pubblici, che provvede a darne informativa alla Commissione della Comunita' Europea. 4. Nel caso di lavori di importo inferiore al controvalore in Euro di 5.000.000 di DSP. non si procede all'esclusione automatica se il numero delle offerte ammesse e' inferiore a cinque. In tal caso, le offerte che presentano un carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione sono soggette a verifica di congruita' da parte del responsabile del procedimento, che chiede ai relativi offerenti di presentare, nel termine di dieci giorni dalla ricezione della richiesta, gli elementi giustificativi dell'offerta presentata. Se la risposta non perviene in termine utile o comunque non e' ritenuta adeguata, la stazione appaltante esclude la relativa offerta e aggiudica l'appalto al migliore offerente rimasto in gara.
Note all'art. 89: Il testo dell'articolo 21, comma 1 bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni e' il seguente: "Art.21 (Criteri di aggiudicazione - Commissioni giudicatrici). 1-bis. Nei casi di aggiudicazione di lavori di importo pari o superiore a 5 milioni di ECU con il criterio del prezzo piu' basso di cui al comma 1, l'amministrazione interessata deve valutare l'anomalia delle offerte di cui all'articolo 30 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativamente a tutte le offerte che presentino un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unita' superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media. A tal fine la pubblica amministrazione prende in considerazione entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione delle offerte esclusivamente giustificazioni fondate sull'economicita' del procedimento di costruzione o delle soluzioni tecniche adottate o sulle condizioni particolarmente favorevoli di cui gode l'offerente, con esclusione, comunque, di giustificazioni relativamente a tutti quegli elementi i cui valori minimi sono stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, ovvero i cui valori sono rilevabili da dati ufficiali. Le offerte debbono essere corredate, fin dalla loro presentazione, da giustificazioni relativamente alle voci di prezzo piu' significative, indicate nel bando di gara o nella lettera d'invito, che concorrono a formare un importo non inferiore al 75 per cento di quello posto a base d'asta. Relativamente ai soli appalti di lavori pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria, l'amministrazione interessata procede all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore a quanto stabilito ai sensi del primo periodo del presente comma. La procedura di esclusione automatica non e' esercitabile qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a cinque".