Art. 90 
Aggiudicazione al prezzo piu' basso determinato  mediante  offerta  a
                           prezzi unitari 
 
  1.  Se  la  licitazione  privata  e'  aggiudicata  con  il   metodo
dell'offerta a prezzi unitari, alla lettera d'invito e'  allegata  la
lista delle  lavorazioni  e  forniture  previste  per  la  esecuzione
dell'opera o dei lavori  composta  da  sette  colonne.  Nella  lista,
vidimata in ogni suo foglio dal responsabile del  procedimento,  sono
riportati per ogni lavorazione e fornitura, nella  prima  colonna  il
numero di  riferimento  dell'elenco  delle  descrizioni  delle  varie
lavorazioni e forniture previste in progetto, nella  seconda  colonna
la descrizione sintetica delle varie lavorazioni e  forniture,  nella
terza  colonna  le  Unita'  di  misura,  nella  quarta   colonna   il
quantitativo previsto in progetto per ogni voce. 
  2. Nel termine fissato con la  lettera  di  invito,  i  concorrenti
rimettono alla stazione appaltante, unitamente agli  altri  documenti
richiesti, la lista di cui al comma 1 che  riporta,  nella  quinta  e
sesta colonna, i  prezzi  unitari  offerti  per  ogni  lavorazione  e
fornitura espressi in cifre nella quinta colonna ed in lettere  nella
sesta colonna e, nella settima colonna, i prodotti  dei  quantitativi
risultanti dalla quarta colonna per i prezzi indicati nella sesta. Il
prezzo  complessivo  offerto,  rappresentato  dalla  somma  di   tali
prodotti, e' indicato dal  concorrente  in  calce  al  modulo  stesso
unitamente al conseguente  ribasso  percentuale  rispetto  al  prezzo
complessivo posto a base di gara. Il prezzo complessivo ed il ribasso
sono indicati in cifre ed in lettere. In caso di discordanza  prevale
il ribasso percentuale indicato in lettere. 
  3. Nel caso di discordanza dei prezzi unitari  offerti  prevale  il
prezzo indicato in lettere. Il  modulo  e'  sottoscritto  in  ciascun
foglio dal concorrente e non puo' presentare correzioni che non  sono
da lui stesso espressamente confermate e sottoscritte. 
  4.  In  caso  di  pubblico  incanto,  il  bando  di  gara  contiene
l'indicazione dei giorni e delle ore in cui gli  interessati  possono
recarsi presso gli uffici  della  stazione  appaltante  per  ritirare
copia della lista delle lavorazioni e forniture di cui al comma 1. 
  5. Nel caso di appalto integrato nonche' nel caso di appalti i  cui
corrispettivi sono stabiliti esclusivamente a corpo ovvero a corpo  e
a misura, la lista delle quantita' relative alla parte dei  lavori  a
corpo  posta   a   base   di   gara   ha   effetto   ai   soli   fini
dell'aggiudicazione;  prima  della  formulazione   dell'offerta,   il
concorrente ha l'obbligo di controllare le voci riportate nella lista
attraverso l'esame degli elaborati progettuali, comprendenti anche il
computo metrico, posti in visione ed acquisibili.  In  esito  a  tale
verifica il concorrente e' tenuto ad integrare o ridurre le quantita'
che valuta carenti o eccessive e  ad  inserire  le  voci  e  relative
quantita' che ritiene mancanti,  rispetto  a  quanto  previsto  negli
elaborati grafici e  nel  capitolato  speciale  nonche'  negli  altri
documenti che e' previsto facciano parte  integrante  del  contratto,
alle quali applica i prezzi unitari che ritiene di offrire. L'offerta
va  inoltre  accompagnata,  a  pena  di  inammissibilita',   da   una
dichiarazione di presa d'atto che l'indicazione delle  voci  e  delle
quantita' non ha effetto sull'importo complessivo  dell'offerta  che,
seppure determinato  attraverso  l'applicazione  dei  prezzi  unitari
offerti alle  quantita'  delle  varie  lavorazioni,  resta  fisso  ed
invariabile ai sensi degli articoli 19, comma 4 e 21, comma 1,  della
Legge.  I  termini  per  la   presentazione   dell'offerta   previsti
dall'articolo 79, comma 5, sono maggiorati della meta'. 
  6. Nel giorno e nell'ora stabiliti nel bando di  gara,  l'autorita'
che presiede la  gara  apre  i  plichi  ricevuti  e  contrassegna  ed
autentica le offerte in ciascun  foglio  e  le  eventuali  correzioni
appartate nel modo indicato nel comma 5; legge ad alta voce il prezzo
complessivo offerto da ciascun concorrente ed il conseguente  ribasso
percentuale  e  procede  all'aggiudicazione  in   base   al   ribasso
percentuale  indicato  in  lettere  ai  sensi  di   quanto   previsto
all'articolo 89, comma 2 e 4. 
  7. La stazione appaltante, dopo l'aggiudicazione definitiva e prima
della stipulazione del contratto, procede alla verifica dei  conteggi
presentati dall'aggiudicatario tenendo  per  validi  e  immutabili  i
prezzi unitari e correggendo, ove si riscontrino errori  di  calcolo,
prodotti o la somma di cui al comma 2. In caso di discordanza fra  il
prezzo complessivo risultante da tale verifica  e  quello  dipendente
dal ribasso percentuale offerto tutti i prezzi unitari sono  corretti
in modo costante in base alla percentuale di  discordanza.  I  prezzi
unitari offerti, eventualmente corretti, costituiscono  l'elenco  dei
prezzi unitari contrattuali. 
  8. Le sedute di gara possono essere sospese ed aggiornate ad  altra
ora o ad un giorno successivo salvo che nella fase di apertura  delle
buste delle offerte economiche. 
 
          Note all'art. 90:

             Per  il  testo dell'articolo 19, comma 4, della legge 11
          febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni si veda in
          note all'articolo 88.

             Il  testo  dell'articolo  21,  comma  1,  della legge 11
          febbraio  1994,  n.  109  e  successive modificazioni e' il
          seguente:
          "Art.21    (Criteri   di   aggiudicazione   -   Commissioni
          giudicatrici).  1.  L'aggiudicazione degli appalti mediante
          pubblico incanto o licitazione privata e' effettuata con il
          criterio  del prezzo piu' basso, inferiore a quello posto a
          base di gara, determinato:
             a)  per  i  contratti  da  stipulare  a misura, mediante
          ribasso  sull'elenco  prezzi  posto  a  base di gara ovvero
          mediante offerta a prezzi unitari, anche riferiti a sistemi
          o   sub-sistemi   di   impianti   tecnologici,   ai   sensi
          dell'articolo  5  della  legge  2 febbraio 1973, n. 14, per
          quanto compatibile;
             b)  per  i  contratti  da  stipulare  a  corpo, mediante
          ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara ovvero
          mediante la predetta offerta a prezzi unitari;
             c)  per  i  contratti  da  stipulare a corpo e a misura,
          mediante la predetta offerta a prezzi unitari".