Articolo 152
Regolamento di contabilita'
1. Con il regolamento di contabilita' ciascun ente locale applica i
principi contabili stabiliti dal presente testo unico, con modalita'
organizzative corrispondenti alle caratteristiche di ciascuna
comunita', ferme restando le disposizioni previste dall'ordinamento
per assicurare l'unitarieta' ed uniformita' del sistema finanziario e
contabile.
2. Il regolamento di contabilita' assicura, di norma, la conoscenza
consolidata dei risultati globali delle gestioni relative ad enti od
organismi costituiti per l'esercizio di funzioni e servizi.
3. Il regolamento di contabilita' stabilisce le norme relative alle
competenze specifiche dei soggetti dell'amministrazione preposti alla
programmazione, adozione ed attuazione dei provvedimenti di gestione
che hanno carattere finanziario e contabile, in armonia con le
disposizioni del presente testo unico e delle altre leggi vigenti.
4. I regolamenti di contabilita' sono approvati nel rispetto delle
norme della parte seconda del presente testo unico, da considerarsi
come principi generali con valore di limite inderogabile, con
eccezione delle sottoelencate norme, le quali non si applicano
qualora il regolamento di contabilita' dell'ente rechi una differente
disciplina:
a) articoli 177 e 178;
b) articoli 179, commi 2, lettere b) c) e d), e 3), 180, commi da
1 a 3 ), 181, commi 1 e 3, 182, 184, 185, commi da 2 a 4;
c) articoli 186, 191, comma 5, 197, 198;
d) articoli 199, 202, comma 2, 203, 205, 207;
e) articoli da 213 a 215, 216, comma 3), da 217 a 219, 221, 224,
225;
f) articoli 235, commi 2 e 3, 237, 238.