Articolo 152 Regolamento di contabilita' 1. Con il regolamento di contabilita' ciascun ente locale applica i principi contabili stabiliti dal presente testo unico, con modalita' organizzative corrispondenti alle caratteristiche di ciascuna comunita', ferme restando le disposizioni previste dall'ordinamento per assicurare l'unitarieta' ed uniformita' del sistema finanziario e contabile. 2. Il regolamento di contabilita' assicura, di norma, la conoscenza consolidata dei risultati globali delle gestioni relative ad enti od organismi costituiti per l'esercizio di funzioni e servizi. 3. Il regolamento di contabilita' stabilisce le norme relative alle competenze specifiche dei soggetti dell'amministrazione preposti alla programmazione, adozione ed attuazione dei provvedimenti di gestione che hanno carattere finanziario e contabile, in armonia con le disposizioni del presente testo unico e delle altre leggi vigenti. 4. I regolamenti di contabilita' sono approvati nel rispetto delle norme della parte seconda del presente testo unico, da considerarsi come principi generali con valore di limite inderogabile, con eccezione delle sottoelencate norme, le quali non si applicano qualora il regolamento di contabilita' dell'ente rechi una differente disciplina: a) articoli 177 e 178; b) articoli 179, commi 2, lettere b) c) e d), e 3), 180, commi da 1 a 3 ), 181, commi 1 e 3, 182, 184, 185, commi da 2 a 4; c) articoli 186, 191, comma 5, 197, 198; d) articoli 199, 202, comma 2, 203, 205, 207; e) articoli da 213 a 215, 216, comma 3), da 217 a 219, 221, 224, 225; f) articoli 235, commi 2 e 3, 237, 238.