Art. 159
Norme sulle esecuzioni nei confronti degli enti locali
1. Non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione
forzata nei confronti degli enti locali presso soggetti diversi dai
rispettivi tesorieri. Gli atti esecutivi eventualmente intrapresi non
determinano vincoli sui beni oggetto della procedura espropriativa.
2. Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullita'
rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli
enti locali destinate a:
a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei
conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi;
b) pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari
scadenti nel semestre in corso;
c) espletamento dei servizi locali indispensabili.
3. Per l'operativita' dei limiti all'esecuzione forzata di cui al
comma 2 occorre che l'organo esecutivo, con deliberazione da
adottarsi per ogni semestre e notificata al tesoriere, quantifichi
preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette
finalita'.
4. Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione
del comma 2 non determinano vincoli sulle somme ne' limitazioni
all'attivita' del tesoriere.
5. I provvedimenti adottati dai commissari nominati a seguito
dell'esperimento delle procedure di cui all'articolo 37 della legge 6
dicembre 1971, n. 1034, e di cui all'articolo 27, comma 1, numero 4,
del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, emanato con regio
decreto 26 giugno 1924, n. 1054, devono essere muniti
dell'attestazione di copertura finanziaria prevista dall'articolo
151, comma 4. e non possono avere ad oggetto le somme di cui alle
lettere a), b) e c) del comma 2, quantificate ai sensi del comma 3.