Art. 104 (L) 
Costruzioni in corso in zone sismiche di nuova classificazione (legge
3 febbraio 1974, n. 64, art. 30;  articoli  107  e  109  del  decreto
                    legislativo n. 267 del 2000) 
 
  1. Tutti coloro che in una zona sismica  di  nuova  classificazione
abbiano iniziato una costruzione prima  dell'entrata  in  vigore  del
provvedimento di classificazione sono tenuti a farne denuncia,  entro
quindici  giorni  dall'entrata  in  vigore   del   provvedimento   di
classificazione, al competente ufficio tecnico della regione. 
  2. L'ufficio tecnico della regione, entro 30 giorni dalla ricezione
della denunzia,  accerta  la  conformita'  del  progetto  alle  norme
tecniche di cui  all'articolo  83  e  l'idoneita'  della  parte  gia'
legittimamente realizzata  a  resistere  all'azione  delle  possibili
azioni sismiche. 
  3. Nel caso in cui l'accertamento di  cui  al  comma  2  dia  esito
positivo,  l'ufficio  tecnico   autorizza   la   prosecuzione   della
costruzione che deve, in ogni caso, essere ultimata  entro  due  anni
dalla data del provvedimento di classificazione; nel caso in  cui  la
costruzione possa essere resa conforme alla normativa tecnica 
  vigente   mediante   le   opportune   modifiche    del    progetto,
l'autorizzazione  puo'  anche  essere  rilasciata   condizionatamente
all'impegno del costruttore di apportare le modifiche necessarie. 
  In  tal  caso  l'ufficio  tecnico   regionale   rilascia   apposito
certificato  al  denunciante,  inviandone  copia   al   dirigente   o
responsabile  del  competente  ufficio  comunale  per   i   necessari
provvedimenti. 
  4. La Regione  puo',  per  edifici  pubblici  e  di  uso  pubblico,
stabilire, ove occorra, termini di ultimazione superiori ai due  anni
di cui al comma 3. 
  5. Qualora l'accertamento di cui al comma 2 dia  esito  negativo  e
non sia possibile intervenire con modifiche idonee a rendere conforme
il progetto  o  la  parte  gia'  realizzata  alla  normativa  tecnica
vigente, il dirigente dell'ufficio tecnico annulla la concessione  ed
ordina la demolizione di quanto gia' costruito. 
  6. In caso di violazione  degli  obblighi  stabiliti  nel  presente
articolo si applicano  le  disposizioni  della  parte  II,  capo  IV,
sezione III del presente testo unico. 
 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 13/11/2001,  n.
264 durante il periodo di "vacatio legis" 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.