Art. 105 (L)
             Costruzioni eseguite col sussidio dello Stato
                (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 33)

    1.  L'inosservanza  delle  norme  del  presente capo, nel caso di
  edifici  per  i  quali  sia  stato  gia' concesso il sussidio dello
  Stato,  importa, oltre alle sanzioni penali, anche la decadenza dal
  beneficio  statale,  qualora l'interessato non si sia attenuto alle
  prescrizioni di cui al presente capo.