Art. 106 (L)
         Esenzione per le opere eseguite dal genio militare
                (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 33)

    1.  Per  le  opere  che  si  eseguono  a  cura del genio militare
  l'osservanza  delle  disposizioni  di cui alle sezioni II e III del
  presente  capo  e'  assicurata dall'organo all'uopo individuato dal
  Ministero della difesa.