Art. 228.
          Esenzione e sospensione del pagamento dei diritti
  1.  All'inventore,  il  quale  dimostri  di essere in condizioni di
indigenza,  il  Ministro  delle  attivita'  produttive puo' concedere
l'esenzione dai diritti di concessione e la sospensione dal pagamento
dei  diritti annuali per i primi cinque anni. Allo scadere del quinto
anno  l'inventore  che  intende  mantenere in vigore il brevetto deve
pagare,  oltre  il  diritto  annuale  per  il sesto anno anche quelli
arretrati.  In caso contrario il brevetto decade e l'inventore non e'
tenuto al pagamento dei diritti degli anni anteriori.