Art. 50. 
                Commissione parlamentare di vigilanza 
 
  1.  La  Commissione  parlamentare  per  indirizzo  generale  e   la
vigilanza dei servizi  radiotelevisivi  verifica  il  rispetto  delle
norme previste dagli articoli 1, commi 3, 4 e 5, e 4 della  legge  14
aprile 1975, n. 103, dall'articolo 1  del  decreto-legge  23  ottobre
1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23  dicembre
1996, n. 650, e dall'articolo 20 della legge 3 maggio 2004, n. 112. 
 
          Note all'art. 50:
              -  Il  testo  dei commi 3, 4 e 5 dell'art. 1 e l'art. 4
          della legge n. 103 del 1975, e' il seguente:
              «Art.  1.  - Ai fini dell'attuazione delle finalita' di
          cui al primo comma e dei principi, di cui al secondo comma,
          la  determinazione  dell'indirizzo  generale  e l'esercizio
          della  vigilanza dei servizi radiotelevisivi competono alla
          Commissione  prevista  dal  decreto  legislativo C. P. S. 3
          aprile  1947, n. 428. Sono soppressi gli articoli 8, 9, 10,
          11,   12,   13  e  14  del  decreto  legislativo  del  Capo
          provvisorio  dello  Stato 3 aprile 1947, n. 428, e la legge
          23 agosto 1949, n. 681.
              Detta    Commissione   assume   la   denominazione   di
          Commissione  parlamentare  per  l'indirizzo  generale  e la
          vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
              Essa   e'   composta   di   quaranta  membri  designati
          pariteticamente   dai   Presidenti  delle  due  Camere  del
          Parlamento,   tra   i  rappresentanti  di  tutti  i  gruppi
          parlamentari.».
              «Art.  4. - La Commissione parlamentare per l'indirizzo
          generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi:
                formula  gli  indirizzi generali per l'attuazione dei
          principi  di  cui  all'art.  1,  per la predisposizione dei
          programmi e per la loro equilibrata distribuzione nei tempi
          disponibili; controlla il rispetto degli indirizzi e adotta
          tempestivamente  le  deliberazioni  necessarie  per la loro
          osservanza;
                stabilisce,     tenuto     conto    delle    esigenze
          dell'organizzazione  e  dell'equilibrio  dei  programmi, le
          norme  per  garantire  l'accesso al mezzo radiotelevisivo e
          decide  sui  ricorsi  presentati  contro  le  deliberazioni
          adottate  dalla  sottocommissione  parlamentare  di  cui al
          successivo art. 6 sulle richieste di accesso;
                disciplina   direttamente  le  rubriche  di  «Tribuna
          politica»   «Tribuna  elettorale»,  «Tribuna  sindacale»  e
          «Tribuna stampa»;
                indica i criteri generali per la formazione dei piani
          annuali  e  pluriennali  di spesa e di investimento facendo
          riferimento alle prescrizioni dell'atto di concessione;
                approva  i  piani  di  massima  della  programmazione
          annuale  e  pluriennale  e  vigila  sulla  loro attuazione;
          riceve  dal  consiglio  di  amministrazione  della societa'
          concessionaria  le  relazioni  sui programmi trasmessi e ne
          accerta la rispondenza agli indirizzi generali formulati;
                formula  indirizzi generali relativamente ai messaggi
          pubblicitari,  allo  scopo  di  assicurare  la  tutela  del
          consumatore   e   la  compatibilita'  delle  esigenze  dell
          attivita' produttive con la finalita' di pubblico interesse
          e le responsabilita' del servizio pubblico radiotelevisivo;
                analizza,  anche  avvalendosi  dell'opera di istituti
          specializzati,  il  contenuto  dei  messaggi  radiofonici e
          televisivi,  accertando  i  dati di ascolto e di gradimento
          dei programmi trasmessi;
                riferisce  con  relazione annuale al Parlamento sulle
          attivita' e sui programmi della Commissione;
                elegge  dieci  consiglieri  di  amministrazione della
          societa'   concessionaria  secondo  le  modalita'  previste
          dall'art. 8;
                esercita  le  altre  funzioni ad essa demandate dalla
          legge.
              La   Commissione   trasmette  i  propri  atti  per  gli
          adempimenti   dovuti  alle  Presidenze  dei  due  rami  del
          Parlamento,  alla Presidente del Consiglio dei Ministri, al
          Ministro  per  le poste e le telecomunicazioni, ai consigli
          regionali  e al consiglio di amministrazione della societa'
          concessionaria.
              Per  l'adempimento dei suoi compiti la Commissione puo'
          invitare  il  presidente,  gli amministratori, il direttore
          generale e i dirigenti della societa' concessionaria e, nel
          rispetto dei regolamenti parlamentari, quanti altri ritenga
          utile;   puo',   altresi',   chiedere  alla  concessionaria
          l'effettuazione  di  indagini e studi e la comunicazione di
          documenti.».
              -  Il  testo  dell'art.  1 del decreto-legge n. 545 del
          1996,  convertito, con modificazioni dalla legge n. 650 del
          1996, e' il seguente:
              «Art.   1   (Disposizioni   urgenti   per   l'esercizio
          dell'attivita'  radiotelevisiva  e delle telecomunicazioni,
          interventi  per  il  riordino della RAI S.p.a., nel settore
          dell'editoria   e   dello   spettacolo,   per   l'emittenza
          televisiva  e  sonora  in  ambito  locale  nonche'  per  le
          trasmissioni  televisive  in  forma  codificata).  -  1. In
          attesa    della    riforma    complessiva    del    sistema
          radiotelevisivo  e  delle telecomunicazioni, da attuare nel
          rispetto  delle indicazioni date dalla Corte costituzionale
          con  sentenza  7 dicembre  1994,  n.  420,  ed  al  fine di
          consentire  la predisposizione del nuovo piano nazionale di
          assegnazione delle frequenze, e' consentita ai soggetti che
          legittimamente svolgono attivita' radiotelevisiva alla data
          del  27 agosto  1996  la  prosecuzione dell'esercizio della
          radiodiffusione  televisiva  e sonora in ambito nazionale e
          locale  fino  al 31 maggio 1997. Qualora entro tale data la
          legge  di  riforma  del  sistema  radiotelevisivo  non  sia
          entrata  in  vigore,  ma  abbia  avuto  approvazione di una
          Camera, il termine predetto e' fissato al 31 luglio 1997.
              2.  Su  proposta  del  Ministro  delle  poste  e  delle
          telecomunicazioni, secondo le procedure di cui all'art. 17,
          comma   2,   della  legge  23 agosto  1988,  n.  400  e  in
          applicazione  dell'art.  4 della legge 9 marzo 1989, n. 86,
          sono  adottati,  entro novanta giorni dalla data di entrata
          in   vigore   del   presente  decreto,  i  regolamenti  per
          l'attuazione:
                a)  della  direttiva  95/51/CE,  riguardante l'uso di
          reti  televisive  via  cavo  per la fornitura di servizi di
          telecomunicazioni gia' liberalizzati;
                b)  della  direttiva  95/62/CE  sull'applicazione del
          regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia
          vocale;
                c)   della   direttiva   96/19/CE,  che  modifica  la
          direttiva  90/388/CEE, al fine della completa apertura alla
          concorrenza  dei  mercati  delle  telecomunicazioni.  Con i
          regolamenti  di  cui  al  presente  comma  si riconosce: la
          soppressione  dei  diritti esclusivi e speciali, il diritto
          di    ciascuna    impresa    di    svolgere    servizi   di
          telecomunicazioni     e     di     installare    reti    di
          telecomunicazioni,   la  sottoposizione  delle  imprese  ad
          autorizzazione,  salve  le concessioni previste da legge. I
          regolamenti  di cui al presente comma stabiliscono, secondo
          criteri di obiettivita', trasparenza, non discriminazione e
          proporzionalita',  condizioni, requisiti e procedure per il
          rilascio   delle  autorizzazioni  o  concessioni,  la  loro
          durata,   onerosita',   obblighi  di  interconnessione,  di
          accesso  e di fornitura del servizio universale. Gli schemi
          di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati e al
          Senato  della  Repubblica  perche' su di essi sia espresso,
          entro  venti  giorni  dalla data di assegnazione, il parere
          delle  Commissioni  competenti  per  materia.  Decorso tale
          termine,  i  regolamenti sono emanati anche in mancanza del
          parere.
              3.   Per  l'anno  1997  restano  fissati  nella  misura
          prevista  per l'anno 1996 il canone di concessione a carico
          della   RAI   -   Radiotelevisione   italiana   S.p.a.,  il
          sovrapprezzo    dovuto   dagli   abbonati   ordinari   alla
          televisione,  il  canone  di  abbonamento  speciale  per la
          detenzione   fuori   dall'ambito  familiare  di  apparecchi
          radioriceventi o televisivi ed il canone complessivo dovuto
          per  l'uso privato di apparecchi radiofonici o televisivi a
          bordo  di automezzi o autoscafi. Le disponibilita' in conto
          competenza  del  capitolo  1344  dello  stato di previsione
          della  Presidenza del Consiglio dei Ministri, non impegnate
          entro  il  31 dicembre  1995,  possono esserlo nell'anno in
          corso ed in quello successivo.
              4.  Tutti  gli atti inerenti ai rapporti regolati dagli
          articoli 16, 17, 22 e 23 della convenzione tra il Ministero
          delle   poste   e   delle  telecomunicazioni  e  la  RAI  -
          Radiotelevisione italiana S.p.a., approvata con decreto del
          Presidente della Repubblica 28 marzo 1994, pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  n.  188  del 12 agosto 1994, sono resi
          noti  dal  Ministro  delle  poste e delle telecomunicazioni
          alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la
          vigilanza  dei  servizi  radiotelevisivi  che esercita, ove
          occorra,  funzioni  di  indirizzo,  entro  venti giorni. Il
          Ministro  delle  poste  e delle telecomunicazioni trasmette
          alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la
          vigilanza  dei  servizi  radiotelevisivi  gli atti relativi
          alle  attivita'  di cui all'art. 5, comma 3, della predetta
          convenzione   tra   il   Ministero   delle  poste  e  delle
          telecomunicazioni  e  la RAI. La Commissione segnala, entro
          venti   giorni,   al   Ministro   delle   poste   e   delle
          telecomunicazioni  eventuali attivita' che possano arrecare
          pregiudizio   allo   svolgimento   del   pubblico  servizio
          concesso. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
          entro  trenta  giorni  dalla  segnalazione  riferisce  alla
          Commissione e adotta gli eventuali provvedimenti.
              5. - 7. (Omissis)
              8.  Nel  rispetto  delle  diverse  tendenze  politiche,
          culturali  e  sociali al fine di valorizzare la lingua e la
          cultura  italiana e promuovere l'innovazione tecnologica ed
          industriale,   con  particolare  riguardo  ai  processi  di
          convergenza  multimediale,  la  concessionaria del servizio
          pubblico   radiotelevisivo,   previa   autorizzazione   del
          Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, sentite le
          competenti   Commissioni   parlamentari,   puo'  realizzare
          trasmissioni   radiotelevisive   tematiche  in  chiaro  via
          satellite.
              9.  Quanto previsto dalla lettera a) dell'art. 19 della
          legge  14  aprile  1975,  n.  103,  secondo  la convenzione
          stipulata  tra  regione  Valle d'Aosta e RAI, rientra negli
          obblighi  derivanti alla RAI dalla legge 25 giugno 1993, n.
          206,  e dalla conseguente convenzione di cui al decreto del
          Presidente della Repubblica 28 marzo 1994.
              10. (Omissis).
              11.  Entro  novanta  giorni  dalla  data  di entrata in
          vigore  della  legge  di  conversione  del presente decreto
          l'art.  4  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          27 marzo   1992,   n.   255,   deve  essere  adeguato  alle
          disposizioni del presente decreto.
              12.  I  pubblici  ufficiali  e gli amministratori degli
          enti  pubblici che non adempiono agli obblighi previsti dal
          comma 1 dell'art. 9 della legge 6 agosto 1990, n. 223, come
          da  ultimo  sostituito  dal comma 10 del presente articolo,
          dall'art.  5, commi 1, 2 e 4, della legge 25 febbraio 1987,
          n.  67,  nonche'  dal  comma  28 del presente articolo sono
          soggetti  alla sanzione amministrativa del pagamento di una
          somma  da  lire un milione a lire dieci milioni, secondo le
          disposizioni del comma 42 del presente articolo.
              13.  Durante  il periodo di validita' delle concessioni
          per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale
          e  per  la  radiodiffusione sonora in ambito nazionale sono
          consentiti i trasferimenti di intere emittenti televisive e
          radiofoniche    da    un   concessionario   ad   un   altro
          concessionario.  Sono consentiti inoltre i trasferimenti di
          impianti  o  di rami di azienda tra concessionari in ambito
          locale  e  tra  questi  e  i concessionari nazionali, o gli
          autorizzati  di cui agli articoli 38 e seguenti della legge
          14  aprile  1975,  n.  103 inclusi negli articoli 1 e 3 del
          decreto  del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
          13 agosto  1992,  di  cui  al  comunicato  pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  n.  194  del  19 agosto  1992,  o  gli
          autorizzati  alla prosecuzione dell'esercizio televisivo in
          ambito  nazionale  ai  sensi  dell'art.  11,  comma  3, del
          decreto-legge  27 agosto  1993,  n.  323,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  27 ottobre  1993,  n.  422 ad
          eccezione  dei  concessionari  televisivi  che  abbiano  la
          copertura  pari  o superiore al 75 per cento del territorio
          nazionale,  nonche' delle emittenti televisive criptate. La
          possibilita'  di acquisizione di impianti o rami di azienda
          in favore dei soggetti autorizzati ai sensi del citato art.
          11, comma 3, del decreto-legge n. 323 del 1993 non modifica
          la   disposizione   dell'art.  3,  comma  2,  dello  stesso
          decreto-legge  n.  323  del  1993.  E'  soppresso  l'ultimo
          periodo  del comma 1 dell'art. 6 del medesimo decreto-legge
          n. 323 del 1993.
              14.  Sono  consentite  durante  il periodo di validita'
          delle  concessioni  radiofoniche  e  televisive  in  ambito
          locale  le acquisizioni, da parte di societa' di capitali o
          di  societa'  cooperative  a  responsabilita' limitata, che
          intendano  operare  in  ambito  locale,  di  concessionarie
          costituite  in  imprese  individuali.  Tale disposizione ha
          efficacia  dalla  data  di  sottoscrizione  dei  decreti di
          concessione.
              15. (Omissis).
              16.  I  trasferimenti di cui al comma 13 danno titolo a
          utilizzare  i  collegamenti  di telecomunicazione necessari
          per interconnettersi con gli impianti acquisiti.
              17.  Per  il  periodo di validita' delle concessioni di
          cui  all'art. 1, comma 3, del decreto-legge 19 ottobre 1992
          n.   407,   convertito,   con  modificazioni,  dalla  legge
          17 dicembre  1992,  n.  482, e successive modificazioni, la
          percentuale  di  cui  all'art.  16,  comma  5,  della legge
          6 agosto 1990, n. 223, e' fissata al 30 per cento.
              18. (Omissis).
              19.  Per  i concessionari per la radiodiffusione sonora
          in   ambito   locale   il  tempo  massimo  di  trasmissione
          quotidiana  dedicato  alla  pubblicita', ove siano comprese
          forme  di  pubblicita' diverse dagli spot, e' portato al 35
          per  cento,  fermo  restando per questi ultimi il limite di
          affollamento orario di cui all'art. 8, comma 8, della legge
          6  agosto  1990,  n.  223, come sostituito dal comma 18 del
          presente articolo.
              20.    Le    sponsorizzazioni    delle    imprese    di
          radiodiffusione   televisiva   in   ambito  locale  possono
          esprimersi   anche   mediante  segnali  acustici  e  visivi
          trasmessi  in  occasione  delle  interruzioni dei programmi
          accompagnati  dalla  citazione del nome e del marchio dello
          sponsor  e  in  tutte  le  forme consentite dalla direttiva
          89/552/CEE del Consiglio del 3 ottobre 1989. Il decreto del
          Ministro  delle  poste e delle telecomunicazioni 9 dicembre
          1993,  n.  581,  e'  adeguato  alle  disposizioni di cui al
          presente  comma  entro  centoventi  giorni  dalla  data  di
          entrata  in  vigore della legge di conversione del presente
          decreto.
              21. (Omissis)
              22.  E  abrogato  l'art.  3, comma 3, del decreto-legge
          27 agosto  1993,  n.  323,  convertito,  con modificazioni,
          dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422.
              23.  Nei  confronti  degli esercenti la radiodiffusione
          sonora  e televisiva in ambito locale, le sanzioni previste
          dall'art.  15  della  legge  10 dicembre 1993, n. 515, sono
          ridotte ad un decimo. Le sanzioni gia' irrogate agli stessi
          soggetti  dal  Garante  per la radiodiffusione e l'editoria
          fino  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto devono intendersi prive di
          efficacia.
              24.  Sono  vietate  la  costruzione, l'importazione, la
          commercializzazione  e  la  distribuzione di decodificatori
          per  trasmissioni  da  satellite  o  via  cavo  con accesso
          condizionato  non  conformi  alle norme tecniche nazionali,
          dell'ETSI (European Telecommunication Standard Institute) e
          del  CE/CENELEC  (Comitato  europeo  di normazione/Comitato
          europeo  di  normazione elettrotecnica). Le violazioni sono
          punite  con  una  sanzione  pecuniaria  da  uno  a sessanta
          milioni,  oltre  la  somma  di  lire ventimila per ciascuna
          apparecchiatura.
              25. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni,
          entro  novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
          legge  di conversione del presente decreto, adotta, sentite
          le  competenti  Commissioni  parlamentari,  ai  sensi della
          legge  23 agosto  1988  n.  400,  un regolamento contenente
          norme  riguardanti l'accesso ai servizi audiotex, videotex,
          ed  a  quelli  offerti su codici internazionali, prevedendo
          modalita'  di  autoabilitazione e di autodisabilitazione da
          parte  degli utenti e degli abbonati al servizio telefonico
          ed  al servizio radiomobile di comunicazione. L'attivazione
          del  servizio  audiotex  da  parte delle utenze collegate a
          centrali   non   numerizzate   puo'  avvenire  solo  previa
          richiesta  scritta  dell'abbonato  salvo  che  si tratti di
          servizi  audiotex  di  particolare utilita' autorizzati dal
          Ministero  delle  poste  e  delle  telecomunicazioni.  Fino
          all'emanazione  del  predetto  regolamento  si applicano le
          disposizioni  vigenti  alla data di entrata in vigore della
          legge di conversione del presente decreto.
              26.  Sono  vietati i servizi audiotex ed internazionali
          che  presentino  forme  o  contenuti  di carattere erotico,
          pornografico o osceno. E' vietato alle emittenti televisive
          e radiofoniche, locali e nazionali, propagandare servizi di
          tipo  interattivo audiotex e videotex quali «linea diretta»
          conversazione,  «messaggerie  locali», «chat line», «one to
          one»  e «hot line», nelle fasce di ascolto e di visione fra
          le  ore  7  e  le  ore  24.  E'  fatto  altresi' divieto di
          propagandare     servizi     audiotex,     in     programmi
          radiotelevisivi,  pubblicazioni  periodiche  ed  ogni altro
          tipo di comunicazione espressamente dedicato ai minori.
              27.  I  concessionari  del  servizio  telefonico  e del
          servizio   radiomobile  di  comunicazione  e  le  emittenti
          radiotelevisive che violino le disposizioni di cui ai commi
          25  e  26  sono  puniti  con la sanzione amministrativa del
          pagamento  di  una  somma  da  lire  50  milioni a lire 500
          milioni.
              28.  Il  Garante  per  la  radiodiffusione e l'editoria
          determina  con  propri  provvedimenti  da  pubblicare nella
          Gazzetta  Ufficiale,  stabilendo  altresi' le modalita' e i
          termini  di  comunicazione  e  con  un  anticipo  di almeno
          novanta   giorni   rispetto  ai  termini  fissati,  i  dati
          contabili  ed  extracontabili,  nonche'  le  notizie  che i
          soggetti  di  cui agli articoli 11, commi secondo e quarto,
          12,  18,  commi  primo, secondo e terzo, e 19, comma primo,
          della  legge 5 agosto 1981, n. 416, all'art. 11 della legge
          7  agosto  1990,  n.  250,  e  successive  modificazioni  e
          integrazioni,  agli  articoli 12  e 21 della legge 6 agosto
          1990,  n.  223  e  all'art. 6, comma 3 del decreto-legge 27
          agosto  1993,  n. 323, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  27 ottobre  1993, n. 422, o che comunque esercitano,
          in qualsiasi forma e con qualsiasi tecnologia, attivita' di
          radiodiffusione   sonora   o   televisiva,  sono  tenuti  a
          trasmettere  al  suo  Ufficio,  nonche'  i  dati che devono
          formare  oggetto  di comunicazione da parte dei soggetti di
          cui  agli articoli 5 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e
          11-bis del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323 convertito,
          con  modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422. Le
          fondazioni,  gli  enti morali, le associazioni, i gruppi di
          volontariato,  i sindacati, le cooperative non aventi scopo
          di  lucro,  le  imprese  e  le ditte individuali, che siano
          editrici  di un solo periodico che pubblichi meno di dodici
          numeri all'anno, ovvero di un solo periodico distribuito in
          un'unica   area  geografica  provinciale,  ovvero  di  piu'
          periodici  tutti  a  carattere  scientifico,  sempre  che i
          ricavi  della raccolta pubblicitaria non rappresentino piu'
          del  40 per cento dei ricavi derivanti dalle vendite, o che
          siano   titolari   di   una   sola   concessione   per   la
          radiodiffusione in ambito locale, sonora o televisiva, sono
          tenuti   ad   inviare   annualmente   al   Garante  per  la
          radiodiffusione  e  l'editoria  una comunicazione unica, su
          carta semplice, recante i seguenti dati:
                a) denominazione e codice fiscale della fondazione, o
          dell'ente,   o  del  gruppo,  o  dell'associazione,  o  del
          sindacato,  ovvero  ragione  sociale e codice fiscale della
          cooperativa  non  avente  scopo  di  lucro, con indicazione
          nominativa del rispettivo legale rappresentante;
                b) denominazione  e  codice  fiscale  della  societa'
          editrice  o  del titolare dell'impresa individuale, nonche'
          eventuale ditta da questi usata ai sensi dell'art. 2563 del
          codice civile;
                c) sede legale;
                d) elenco   e   tiratura  dei  periodici  editi,  con
          indicazione  del  soggetto  proprietario  delle  testate se
          diverso     dall'editore     dichiarante,    ovvero    nome
          dell'emittente gestita;
                e) numero    complessivo   dei   dipendenti   e   dei
          giornalisti dipendenti a tempo pieno;
                f) contributi    pubblici,    ricavi    da   vendite,
          abbonamenti  e  pubblicita', nonche', per le concessionarie
          di radiodiffusione, da ulteriori prestazioni.
              29.  Ferma  restando  la  facolta'  del  Garante per la
          radiodiffusione  e  l'editoria  di chiedere in ogni caso la
          trasmissione  di  ulteriori atti e documenti ai soggetti di
          cui  al  comma  28, fissando i relativi termini, i dati ivi
          previsti  sono  stabiliti dal Garante medesimo, anche avuto
          riguardo  alle  voci  di  stato  patrimoniale  e  di  conto
          economico  di  cui agli articoli 2424 e seguenti del codice
          civile,   tenendo   conto   delle  competenze  allo  stesso
          attribuite dalla legge.
              30.  Le  disposizioni  contenute  nei  commi 28 e 29 si
          applicano anche nei confronti dei soggetti che controllano,
          ai  sensi  dell'art.  26  del  decreto legislativo 9 aprile
          1991,  n.  127,  dell'art.  1,  comma  ottavo,  della legge
          5 agosto  1981,  n.  416, come sostituito dall'art. 1 della
          legge  5  agosto  1091, n. 416, come sostituito dall'art. 1
          della  legge  25 febbraio 1987, n. 67, e dell'art. 37 della
          legge  6 agosto 1990, n. 223, uno o piu' soggetti di cui al
          comma 28.
              31.  In  sede di prima applicazione, i provvedimenti di
          cui  ai  commi 28, 29 e 30 sono adottati dal Garante per la
          radiodiffusione  e  l'editoria  entro sessanta giorni dalla
          data  di  entrata  in vigore della legge di conversione del
          presente decreto.
              32.  Ai  fini  e  per  gli  effetti previsti dal codice
          civile,  i  soggetti  di  cui  al  comma  28, sono tenuti a
          redigere   i   propri   bilanci  di  esercizio  secondo  le
          disposizioni dello stesso codice.
              33.  I  soggetti  di  cui  all'art.  11, comma secondo,
          numeri  1)  e 2), della legge 5 agosto 1981, n. 416, devono
          pubblicare  su tutte le testate edite lo stato patrimoniale
          e  il  conto economico del bilancio di esercizio, corredato
          da  un  prospetto  di  dettaglio  delle  voci  di  bilancio
          relative all'esercizio dell'attivita' editoriale secondo il
          modello  stabilito  con i provvedimenti di cui ai commi 28,
          29, 30 e 31 nonche', eventualmente, lo stato patrimoniale e
          il  conto  economico del bilancio consolidato del gruppo di
          appartenenza, entro il 31 agosto di ogni anno.
              34. - 39. (Omissis)
              40.  Alle  imprese  di  cui  all'art. 3, comma 2, della
          legge  7 agosto  1990,  n. 250, e successive modificazioni,
          che  abbiano  maturato  i  requisiti  prima  della  data di
          entrata  in  vigore della legge di conversione del presente
          decreto,  continua  ad applicarsi quanto disposto dall'art.
          3, comma 2, della medesima legge 7 agosto 1990, n. 250.
              41.   Il   legale  rappresentante,  gli  amministratori
          dell'impresa,  il  titolare della ditta individuale che non
          provvedono   alla  comunicazione,  nei  termini  e  con  le
          modalita'  prescritti,  dei  documenti,  dei  dati  e delle
          notizie  richiesti  dal  Garante  per  la radiodiffusione e
          l'editoria,  ovvero  non provvedono agli adempimenti di cui
          ai commi 33 e 34 sono puniti con la sanzione amministrativa
          del pagamento di una somma da dieci milioni a cento milioni
          di  lire. I soggetti di cui al secondo periodo del comma 28
          che   non  provvedano  alla  comunicazione  dei  dati,  ivi
          indicati  alle  lettere a), b), c), e) ed f), nei termini e
          con  le  modalita'  prescritti, sono puniti con la sanzione
          amministrativa   del   pagamento   di  una  somma  da  lire
          cinquecentomila a lire cinque milioni.
              42.  Competente  alla contestazione ed all'applicazione
          della  sanzione  e'  il  Garante  per  la radiodiffusione e
          l'editoria;  si  applicano  in  quanto compatibili le norme
          contenute   nel  capo  I,  sezioni  I  e  II,  della  legge
          24 novembre 1981, n. 689.
              43.  I  soggetti di cui al comma 41, primo periodo, che
          nelle   comunicazioni   richieste   dal   Garante   per  la
          radiodiffusione  e  l'editoria  espongono  dati contabili o
          fatti  concernenti  l'esercizio della propria attivita' non
          rispondenti  al  vero,  sono  puniti  con le pene stabilite
          dall'art. 2621 del codice civile.
              44.  Il  Garante per la radiodiffusione e l'editoria ai
          fini'  dell'espletamento  delle sue funzioni puo' avvalersi
          della Guardia di finanza, che agisce secondo le norme e con
          le   facolta'  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  633,  e  al  decreto del
          Presidente  della  Repubblica  29 settembre 1973, n. 600, e
          successive modificazioni ed integrazioni.
              45.  In sede di prima applicazione i soggetti di cui ai
          commi   28,   30   e  31  sono  tenuti  ad  ottemperare  ai
          provvedimenti  di cui ai suddetti commi entro il 31 ottobre
          1997.
              46. Sono abrogati:
                a) gli  articoli 7,  12,  comma  primo,  e  18, commi
          quarto e quinto, della legge 5 agosto 1981, n. 416;
                b) l'art.   11   del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 27 aprile 1982, n. 268;
                c) il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo
          1983, n. 73;
                d) gli   articoli 14  e  15,  comma  6,  della  legge
          6 agosto 1990, n. 223;
                e) il  decreto  del  Ministro  delle  poste  e  delle
          telecomunicazioni 22 novembre 1990, n. 382;
                f) l'art.  5,  comma  3,  del decreto-legge 27 agosto
          1993,  n.  323,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          27 ottobre  1993,  n.  422,  nonche' l'art. 1, commi 4 e 5,
          dello stesso decreto-legge, nella parte in cui prescrivono,
          come   requisiti  essenziali  per  il  rilascio  e  per  la
          validita'  delle  concessioni  per  la  radiodiffusione, la
          presentazione  dei  bilanci  e  dei  relativi  allegati  al
          Garante per la radiodiffusione e l'editoria;
                g) l'art. 6-bis, comma 2, del decreto-legge 27 agosto
          1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          ottobre  1993, n. 422, limitatamente alle parole: «ricevuti
          i  bilanci di cui all'art. 14 della legge 6 agosto 1990, n.
          223»;
                h) l'art.  17,  comma  1,  del decreto del Presidente
          della  Repubblica  27 marzo 1992. n. 255 limitatamente alle
          disposizioni di cui alla lettera b).
              47.  E'  abrogata ogni altra disposizione incompatibile
          con le norme di cui ai commi da 28 a 46.
              48. (Omissis)
              49.  E'  autorizzata  la concessione a favore dell'ente
          autonomo  Teatro  dell'Opera  di  Roma e dell'ente autonomo
          Teatro alla Scala di Milano di un contributo straordinario,
          rispettivamente,  di  lire 20 miliardi e di lire 6 miliardi
          per l'anno 1994, non assoggettato alle disposizioni fiscali
          sul  reddito,  a  titolo  di  concorso  nel complesso delle
          azioni  adottate  dai  comuni  di  Roma  e  di  Milano  per
          conseguire   la   ristrutturazione   organizzativa   ed  il
          risanamento finanziario degli enti.
              50.   Al   fine  di  assicurare  continuita'  al  pieno
          funzionamento  e  alla  valorizzazione  degli  impianti del
          Teatro  comunale  dell'Opera di Genova, e' erogato all'ente
          autonomo del teatro medesimo un contributo straordinario di
          lire   10  miliardi,  non  assoggettato  alle  disposizioni
          fiscali  sul  reddito,  a  valere  sul  Fondo  unico per lo
          spettacolo  di  cui  alla  legge 30 aprile 1985,n. 163, per
          l'anno  1995  ed  a prescindere dall'ordinaria ripartizione
          del Fondo stesso.
              51. All'onere derivante dall'attuazione del comma 49 si
          provvede, rispettivamente per lire 20 miliardi e per lire 6
          miliardi,  a carico dei capitoli 6677 e 6678 dello stato di
          previsione  della Presidenza del Consiglio dei ministri per
          l'anno finanziario 1994.
              52. - 54. (Omissis)
              55.  Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 17
          della  legge  6  febbraio  1996,  n.  52,  si  applicano  a
          decorrere dal 29 giugno 1995.
              56.  Al  comma  4  dell'art.  17 della legge 6 febbraio
          1996, n. 52, le parole: «anteriormente alla data di entrata
          in  vigore  della  presente  legge»  sono  sostituite dalle
          seguenti: «anteriormente al 29 giugno 1995».
              57.  La disciplina prevista negli articoli da 2 a 5 del
          decreto  legislativo 20 luglio 1945, n. 440 si estende alle
          opere  ed  ai  diritti  la cui protezione e' ripristinata a
          norma  del  comma 2 dell'art. 17, legge 6 febbraio 1996, n.
          52, e la comunicazione di cui all'art. 5 del citato decreto
          legislativo  luogotenenziale  viene  fatta  entro  sei mesi
          dalla  data  di  entrata in vigore del presente decreto. Ai
          fini   dell'applicazione   della  disciplina  prevista  dal
          presente  comma  e' cessionario chi ha acquistato i diritti
          prima della loro estinzione.
              59.  La  commissione  centrale  per  la  musica, di cui
          all'art.  3,  legge  14 agosto 1967, n. 800, le commissioni
          consultive  per  la  prosa,  di  cui  all'art. 7 del R.D.L.
          1° aprile  1935,  n.  327,  convertito dalla legge 6 giugno
          1935,   n.  1142  e  all'art.  2  del  decreto  legislativo
          20 febbraio  1948,  n.  62,  la commissione centrale per la
          cinematografia    ed    il    comitato   per   il   credito
          cinematografico, di cui, rispettivamente, agli articoli 3 e
          27,   legge   4 novembre  1965,  n.  1213,  la  commissione
          consultiva  per  le  attivita'  circensi  e  lo  spettacolo
          viaggiante, di cui all'art. 3, legge 18 marzo 1968, n. 337,
          tutte  insediate  presso  il Dipartimento dello spettacolo,
          sono   sostituite  da  cinque  commissioni  rispettivamente
          denominate    commissione   consultiva   per   la   musica,
          commissione consultiva per la prosa, commissione consultiva
          per il cinema, commissione per il credito cinematografico e
          commissione  consultiva  per  le  attivita'  circensi  e lo
          spettacolo  viaggiante. A tali commissioni sono attribuite,
          salvo  quanto  disposto  dal  comma  60,  le  funzioni gia'
          proprie  delle  commissioni  sostituite, nonche' ogni altra
          funzione  consultiva  che l'Autorita' di Governo competente
          per lo spettacolo intenda loro affidare.
              60.  E'  istituita  la  commissione  consultiva  per la
          danza, alla quale sono attribuite le funzioni consultive in
          materia di danza gia' esercitate dalla commissione centrale
          per  la  musica,  nonche'  ogni  altra  funzione consultiva
          attinente  ai  problemi  della  danza  che  l'Autorita'  di
          Governo competente per lo spettacolo intenda affidarle.
              61. Le commissioni istituite ai sensi dei commi 59 e 60
          sono composte da nove membri, incluso il direttore generale
          competente,  che  le  presiede.  Gli  altri componenti sono
          nominati  nel  numero  di  sei  dall'Autorita'  di  Governo
          competente   per   lo   spettacolo   e   gli   altri   due,
          rispettivamente,   uno  su  designazione  della  Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province   autonome   di   Trento   e  Bolzano  ed  uno  su
          designazione   della  Conferenza  Stato-citta'.  Essi  sono
          scelti  tra  esperti altamente qualificati nelle materie di
          competenza  di  ciascuna  delle commissioni. Con successivo
          provvedimento  dell'Autorita'  di Governo competente per lo
          spettacolo saranno determinate le modalita' di convocazione
          e  funzionamento  delle  commissioni,  che  operano  con la
          nomina  di  almeno cinque componenti. Il direttore generale
          competente  puo'  delegare, di volta in volta, un dirigente
          della  medesima  Direzione generale a presiedere le singole
          sedute delle commissioni.
              62. I componenti delle commissioni di cui ai commi 59 e
          60  restano  in carica due anni e possono essere confermati
          per  un  ulteriore  biennio.  Trascorsi  quattro anni dalla
          cessazione   dell'ultimo   incarico,  essi  possono  essere
          nuovamente    nominati.   Qualora   un   componente   delle
          commissioni  venga  nominato  nel  corso del biennio, cessa
          comunque dalla carica insieme agli altri componenti.
              63.  I  componenti delle commissioni istituite ai sensi
          dei  commi  59  e 60 sono tenuti a dichiarare, all'atto del
          loro   insediamento,   di  non  versare  in  situazioni  di
          incompatibilita'   con   la   carica  ricoperta,  derivanti
          dall'esercizio  attuale  e  personale  di attivita' oggetto
          delle competenze istituzionali delle commissioni.
              64.  Entro  sessanta  giorni  dalla  data di entrata in
          vigore   del   presente  decreto,  l'Autorita'  di  Governo
          competente  per  lo  spettacolo  procede  alla adozione dei
          decreti  di  nomina  dei  componenti  delle commissioni, ai
          sensi del comma 61.
              65.  Con  decreto  dell'Autorita' di Governo competente
          per  lo spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro,
          e'  determinato,  nei  limiti  di  quanto  stanziato per il
          funzionamento  delle  soppresse commissioni di cui al comma
          59,  il  compenso spettante ai componenti delle commissioni
          istituite  ai sensi dei commi 59 e 60 per la partecipazione
          alle sedute delle medesime commissioni.
              66.  Le  commissioni  sostituite  ai sensi del comma 59
          restano  in  carica, nella composizione esistente alla data
          del  26 agosto  1996,  fino  all'insediamento  delle  nuove
          commissioni.
              67.  Contestualmente  alla  nomina delle commissioni di
          cui  al  comma 59, l'Autorita' di Governo competente per lo
          spettacolo  provvede alla costituzione di un comitato per i
          problemi   dello   spettacolo,  diviso  in  cinque  sezioni
          rispettivamente  competenti  per  la  musica,  la danza, la
          prosa,  il  cinema,  le  attivita' circensi e lo spettacolo
          viaggiante.  Al  comitato  per  i problemi dello spettacolo
          sono  attribuite  funzioni  di  consulenza e di verifica in
          ordine  alla  elaborazione ed attuazione delle politiche di
          settore  e in particolare in ordine alla predisposizione di
          indirizzi  e di criteri generali relativi alla destinazione
          delle  risorse  pubbliche  per  il  sostegno alle attivita'
          dello spettacolo.
              68. Con il medesimo provvedimento di cui al comma 67 si
          provvede  alla determinazione del numero dei componenti del
          comitato per i problemi dello spettacolo e, nell'ambito del
          numero  complessivo,  del  numero, non superiore comunque a
          nove,  dei  componenti  di  ciascuna  sezione, nonche' alla
          determinazione   delle   modalita'   di   designazione  dei
          componenti  da  parte dei sindacati e dalle associazioni di
          categoria,   delle   modalita'   di   convocazione   e   di
          funzionamento.   Del  comitato  fanno  parte  il  Capo  del
          Dipartimento  per  lo  spettacolo e lo sport ed i direttori
          generali competenti.
              69.  Il  comitato  per  i  problemi dello spettacolo e'
          presieduto  dall'Autorita'  di  Governo  competente  per lo
          spettacolo. Si applica quanto previsto dal comma 62.
              70.  Ai  costi  di  funzionamento  del  comitato  per i
          problemi  dello  spettacolo  e delle commissioni consultive
          istituite  ai  sensi  dei  commi  59  e 60, si provvede nei
          limiti  di  quanto  stanziato  per  il  funzionamento delle
          soppresse  commissioni  di  cui al comma 59 e del soppresso
          Consiglio nazionale dello spettacolo.
              71. (Omissis).
              -  Il testo dell'art. 20 della gia' citata legge n. 112
          del 2004, e' il seguente:
              «Art.   20   (Disciplina   della   RAI-Radiotelevisione
          italiana S.p.a.). - 1. La concessione del servizio pubblico
          generale  radiotelevisivo  e'  affidata,  per  la durata di
          dodici  anni dalla data di entrata in vigore della presente
          legge, alla RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a..
              2.  Per  quanto  non  sia  diversamente  previsto dalla
          presente  legge  la RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. e'
          assoggettata  alla  disciplina  generale delle societa' per
          azioni,   anche  per  quanto  concerne  l'organizzazione  e
          l'amministrazione.
              3.    Il    consiglio    di    amministrazione    della
          RAI-Radiotelevisione  italiana  S.p.a.,  composto  da  nove
          membri,  e'  nominato dall'assemblea. Il consiglio, oltre a
          essere  organo  di  amministrazione  della societa', svolge
          anche funzioni di controllo e di garanzia circa il corretto
          adempimento  delle  finalita' e degli obblighi del servizio
          pubblico generale radiotelevisivo.
              4.  Possono  essere  nominati  membri  del consiglio di
          amministrazione i soggetti aventi i requisiti per la nomina
          a  giudice  costituzionale  ai sensi dell'art. 135, secondo
          comma,   della   Costituzione   o,   comunque,  persone  di
          riconosciuto  prestigio  e  competenza  professionale  e di
          notoria   indipendenza   di  comportamenti,  che  si  siano
          distinte in attivita' economiche, scientifiche, giuridiche,
          della  cultura  umanistica  o  della comunicazione sociale,
          maturandovi significative esperienze manageriali. Ove siano
          lavoratori  dipendenti  vengono,  a richiesta, collocati in
          aspettativa  non  retribuita  per la durata del mandato. Il
          mandato  dei  membri  del consiglio di amministrazione dura
          tre anni e i membri sono rieleggibili una sola volta.
              5.   La   nomina   del   presidente  del  consiglio  di
          amministrazione e' effettuata dal consiglio nell'ambito dei
          suoi  membri  e  diviene  efficace  dopo l'acquisizione del
          parere favorevole, espresso a maggioranza dei due terzi dei
          suoi   componenti,   della   Commissione  parlamentare  per
          l'indirizzo   generale   e   la   vigilanza   dei   servizi
          radiotelevisivi.
              6.  L'elezione  degli  amministratori  avviene mediante
          voto  di  lista.  A  tale fine l'assemblea e' convocata con
          preavviso, da pubblicare ai sensi dell'art. 2366 del codice
          civile  non  meno  di trenta giorni prima di quello fissato
          per  l'adunanza;  a pena di nullita' delle deliberazioni ai
          sensi dell'art. 2379 del codice civile, l'ordine del giorno
          pubblicato deve contenere tutte le materie da trattare, che
          non   possono   essere   modificate  o  integrate  in  sede
          assembleare; le liste possono essere presentate da soci che
          rappresentino  almeno  lo 0,5 per cento delle azioni aventi
          diritto  di  voto  nell'assemblea  ordinaria  e  sono  rese
          pubbliche,  mediante  deposito  presso  la  sede  sociale e
          annuncio  su  tre quotidiani a diffusione nazionale, di cui
          due economici, rispettivamente, almeno venti giorni e dieci
          giorni  prima  dell'adunanza.  Salvo  quanto  previsto  dal
          presente   articolo  in  relazione  al  numero  massimo  di
          candidati    della    lista    presentata   dal   Ministero
          dell'economia  e delle finanze, ciascuna lista comprende un
          numero  di  candidati  pari  al  numero  di  componenti del
          consiglio da eleggere. Ciascun socio avente diritto di voto
          puo'  votare  una  sola  lista. Nel caso in cui siano state
          presentate  piu'  liste,  i voti ottenuti da ciascuna lista
          sono  divisi per numeri interi progressivi da uno al numero
          di  candidati  da eleggere; i quozienti cosi' ottenuti sono
          assegnati  progressivamente  ai candidati di ciascuna lista
          nell'ordine  dalla  stessa  previsto  e  si  forma un'unica
          graduatoria  nella  quale  i  candidati sono ordinati sulla
          base  del  quoziente  ottenuto. Risultano eletti coloro che
          ottengono  i  quozienti piu' elevati. In caso di parita' di
          quoziente,  risulta  eletto  il candidato della lista i cui
          presentatori  detengano la partecipazione azionaria minore.
          Le  procedure  di  cui al presente comma si applicano anche
          all'elezione del collegio sindacale.
              7.  Il  rappresentante  del  Ministero  dell'economia e
          delle  finanze nell'assemblea, in sede di nomina dei membri
          del  consiglio  di  amministrazione  e  fino  alla completa
          alienazione  della partecipazione dello Stato, presenta una
          autonoma lista di candidati, indicando un numero massimo di
          candidati  proporzionale  al  numero  di  azioni  di cui e'
          titolare lo Stato. Tale lista e' formulata sulla base delle
          delibere  della  Commissione  parlamentare  per l'indirizzo
          generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e delle
          indicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze per
          l'immediata  presentazione secondo le modalita' e i criteri
          proporzionali di cui al comma 9.
              8.  Il  rappresentante  del  Ministero  dell'economia e
          delle    finanze,    nelle    assemblee    della   societa'
          concessionaria  convocate per l'assunzione di deliberazioni
          di  revoca  o  che  comportino la revoca o la promozione di
          azione    di    responsabilita'    nei    confronti   degli
          amministratori,   esprime   il  voto  in  conformita'  alla
          deliberazione    della    Commissione    parlamentare   per
          l'indirizzo   generale   e   la   vigilanza   dei   servizi
          radiotelevisivi comunicata al Ministero medesimo.
              9.  Fino  a  che  il  numero  delle azioni alienato non
          superi  la  quota  del  10  per  cento  del  capitale della
          RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., in considerazione dei
          rilevanti  ed  imprescindibili motivi di interesse generale
          connessi  allo  svolgimento  del servizio pubblico generale
          radiotelevisivo  da  parte  della  concessionaria,  ai fini
          della  formulazione  dell'unica lista di cui al comma 7, la
          Commissione  parlamentare  per  l'indirizzo  generale  e la
          vigilanza  dei  servizi radiotelevisivi indica sette membri
          eleggendoli  con  il  voto  limitato  a uno; i restanti due
          membri,  tra  cui  il  presidente, sono invece indicati dal
          socio  di  maggioranza.  La  nomina  del presidente diviene
          efficace   dopo   l'acquisizione   del  parere  favorevole,
          espresso  a  maggioranza dei due terzi dei suoi componenti,
          della  Commissione  parlamentare per l'indirizzo generale e
          la  vigilanza  dei  servizi  radiotelevisivi.  In  caso  di
          dimissioni o impedimento permanente del presidente o di uno
          o  piu'  membri,  i  nuovi  componenti sono nominati con le
          medesime procedure del presente comma entro i trenta giorni
          successivi  alla  comunicazione  formale  delle  dimissioni
          presso la medesima Commissione.
              10. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 entrano in
          vigore  il  novantesimo  giorno  successivo  alla  data  di
          chiusura   della   prima   offerta   pubblica  di  vendita,
          effettuata   ai   sensi   dell'art.   21,   comma 3.   Ove,
          anteriormente  alla predetta data, sia necessario procedere
          alla  nomina del consiglio di amministrazione, per scadenza
          naturale  del mandato o per altra causa, a cio' si provvede
          secondo le procedure di cui ai commi 7 e 9.».