Art. 50. Commissione parlamentare di vigilanza 1. La Commissione parlamentare per indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi verifica il rispetto delle norme previste dagli articoli 1, commi 3, 4 e 5, e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, dall'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, e dall'articolo 20 della legge 3 maggio 2004, n. 112.
Note all'art. 50: - Il testo dei commi 3, 4 e 5 dell'art. 1 e l'art. 4 della legge n. 103 del 1975, e' il seguente: «Art. 1. - Ai fini dell'attuazione delle finalita' di cui al primo comma e dei principi, di cui al secondo comma, la determinazione dell'indirizzo generale e l'esercizio della vigilanza dei servizi radiotelevisivi competono alla Commissione prevista dal decreto legislativo C. P. S. 3 aprile 1947, n. 428. Sono soppressi gli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428, e la legge 23 agosto 1949, n. 681. Detta Commissione assume la denominazione di Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Essa e' composta di quaranta membri designati pariteticamente dai Presidenti delle due Camere del Parlamento, tra i rappresentanti di tutti i gruppi parlamentari.». «Art. 4. - La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi: formula gli indirizzi generali per l'attuazione dei principi di cui all'art. 1, per la predisposizione dei programmi e per la loro equilibrata distribuzione nei tempi disponibili; controlla il rispetto degli indirizzi e adotta tempestivamente le deliberazioni necessarie per la loro osservanza; stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'organizzazione e dell'equilibrio dei programmi, le norme per garantire l'accesso al mezzo radiotelevisivo e decide sui ricorsi presentati contro le deliberazioni adottate dalla sottocommissione parlamentare di cui al successivo art. 6 sulle richieste di accesso; disciplina direttamente le rubriche di «Tribuna politica» «Tribuna elettorale», «Tribuna sindacale» e «Tribuna stampa»; indica i criteri generali per la formazione dei piani annuali e pluriennali di spesa e di investimento facendo riferimento alle prescrizioni dell'atto di concessione; approva i piani di massima della programmazione annuale e pluriennale e vigila sulla loro attuazione; riceve dal consiglio di amministrazione della societa' concessionaria le relazioni sui programmi trasmessi e ne accerta la rispondenza agli indirizzi generali formulati; formula indirizzi generali relativamente ai messaggi pubblicitari, allo scopo di assicurare la tutela del consumatore e la compatibilita' delle esigenze dell attivita' produttive con la finalita' di pubblico interesse e le responsabilita' del servizio pubblico radiotelevisivo; analizza, anche avvalendosi dell'opera di istituti specializzati, il contenuto dei messaggi radiofonici e televisivi, accertando i dati di ascolto e di gradimento dei programmi trasmessi; riferisce con relazione annuale al Parlamento sulle attivita' e sui programmi della Commissione; elegge dieci consiglieri di amministrazione della societa' concessionaria secondo le modalita' previste dall'art. 8; esercita le altre funzioni ad essa demandate dalla legge. La Commissione trasmette i propri atti per gli adempimenti dovuti alle Presidenze dei due rami del Parlamento, alla Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per le poste e le telecomunicazioni, ai consigli regionali e al consiglio di amministrazione della societa' concessionaria. Per l'adempimento dei suoi compiti la Commissione puo' invitare il presidente, gli amministratori, il direttore generale e i dirigenti della societa' concessionaria e, nel rispetto dei regolamenti parlamentari, quanti altri ritenga utile; puo', altresi', chiedere alla concessionaria l'effettuazione di indagini e studi e la comunicazione di documenti.». - Il testo dell'art. 1 del decreto-legge n. 545 del 1996, convertito, con modificazioni dalla legge n. 650 del 1996, e' il seguente: «Art. 1 (Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attivita' radiotelevisiva e delle telecomunicazioni, interventi per il riordino della RAI S.p.a., nel settore dell'editoria e dello spettacolo, per l'emittenza televisiva e sonora in ambito locale nonche' per le trasmissioni televisive in forma codificata). - 1. In attesa della riforma complessiva del sistema radiotelevisivo e delle telecomunicazioni, da attuare nel rispetto delle indicazioni date dalla Corte costituzionale con sentenza 7 dicembre 1994, n. 420, ed al fine di consentire la predisposizione del nuovo piano nazionale di assegnazione delle frequenze, e' consentita ai soggetti che legittimamente svolgono attivita' radiotelevisiva alla data del 27 agosto 1996 la prosecuzione dell'esercizio della radiodiffusione televisiva e sonora in ambito nazionale e locale fino al 31 maggio 1997. Qualora entro tale data la legge di riforma del sistema radiotelevisivo non sia entrata in vigore, ma abbia avuto approvazione di una Camera, il termine predetto e' fissato al 31 luglio 1997. 2. Su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, secondo le procedure di cui all'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e in applicazione dell'art. 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, sono adottati, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i regolamenti per l'attuazione: a) della direttiva 95/51/CE, riguardante l'uso di reti televisive via cavo per la fornitura di servizi di telecomunicazioni gia' liberalizzati; b) della direttiva 95/62/CE sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale; c) della direttiva 96/19/CE, che modifica la direttiva 90/388/CEE, al fine della completa apertura alla concorrenza dei mercati delle telecomunicazioni. Con i regolamenti di cui al presente comma si riconosce: la soppressione dei diritti esclusivi e speciali, il diritto di ciascuna impresa di svolgere servizi di telecomunicazioni e di installare reti di telecomunicazioni, la sottoposizione delle imprese ad autorizzazione, salve le concessioni previste da legge. I regolamenti di cui al presente comma stabiliscono, secondo criteri di obiettivita', trasparenza, non discriminazione e proporzionalita', condizioni, requisiti e procedure per il rilascio delle autorizzazioni o concessioni, la loro durata, onerosita', obblighi di interconnessione, di accesso e di fornitura del servizio universale. Gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso, entro venti giorni dalla data di assegnazione, il parere delle Commissioni competenti per materia. Decorso tale termine, i regolamenti sono emanati anche in mancanza del parere. 3. Per l'anno 1997 restano fissati nella misura prevista per l'anno 1996 il canone di concessione a carico della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., il sovrapprezzo dovuto dagli abbonati ordinari alla televisione, il canone di abbonamento speciale per la detenzione fuori dall'ambito familiare di apparecchi radioriceventi o televisivi ed il canone complessivo dovuto per l'uso privato di apparecchi radiofonici o televisivi a bordo di automezzi o autoscafi. Le disponibilita' in conto competenza del capitolo 1344 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, non impegnate entro il 31 dicembre 1995, possono esserlo nell'anno in corso ed in quello successivo. 4. Tutti gli atti inerenti ai rapporti regolati dagli articoli 16, 17, 22 e 23 della convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., approvata con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12 agosto 1994, sono resi noti dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi che esercita, ove occorra, funzioni di indirizzo, entro venti giorni. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni trasmette alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi gli atti relativi alle attivita' di cui all'art. 5, comma 3, della predetta convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI. La Commissione segnala, entro venti giorni, al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni eventuali attivita' che possano arrecare pregiudizio allo svolgimento del pubblico servizio concesso. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni entro trenta giorni dalla segnalazione riferisce alla Commissione e adotta gli eventuali provvedimenti. 5. - 7. (Omissis) 8. Nel rispetto delle diverse tendenze politiche, culturali e sociali al fine di valorizzare la lingua e la cultura italiana e promuovere l'innovazione tecnologica ed industriale, con particolare riguardo ai processi di convergenza multimediale, la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, previa autorizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, sentite le competenti Commissioni parlamentari, puo' realizzare trasmissioni radiotelevisive tematiche in chiaro via satellite. 9. Quanto previsto dalla lettera a) dell'art. 19 della legge 14 aprile 1975, n. 103, secondo la convenzione stipulata tra regione Valle d'Aosta e RAI, rientra negli obblighi derivanti alla RAI dalla legge 25 giugno 1993, n. 206, e dalla conseguente convenzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994. 10. (Omissis). 11. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, deve essere adeguato alle disposizioni del presente decreto. 12. I pubblici ufficiali e gli amministratori degli enti pubblici che non adempiono agli obblighi previsti dal comma 1 dell'art. 9 della legge 6 agosto 1990, n. 223, come da ultimo sostituito dal comma 10 del presente articolo, dall'art. 5, commi 1, 2 e 4, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, nonche' dal comma 28 del presente articolo sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire dieci milioni, secondo le disposizioni del comma 42 del presente articolo. 13. Durante il periodo di validita' delle concessioni per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale e per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale sono consentiti i trasferimenti di intere emittenti televisive e radiofoniche da un concessionario ad un altro concessionario. Sono consentiti inoltre i trasferimenti di impianti o di rami di azienda tra concessionari in ambito locale e tra questi e i concessionari nazionali, o gli autorizzati di cui agli articoli 38 e seguenti della legge 14 aprile 1975, n. 103 inclusi negli articoli 1 e 3 del decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 13 agosto 1992, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 19 agosto 1992, o gli autorizzati alla prosecuzione dell'esercizio televisivo in ambito nazionale ai sensi dell'art. 11, comma 3, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422 ad eccezione dei concessionari televisivi che abbiano la copertura pari o superiore al 75 per cento del territorio nazionale, nonche' delle emittenti televisive criptate. La possibilita' di acquisizione di impianti o rami di azienda in favore dei soggetti autorizzati ai sensi del citato art. 11, comma 3, del decreto-legge n. 323 del 1993 non modifica la disposizione dell'art. 3, comma 2, dello stesso decreto-legge n. 323 del 1993. E' soppresso l'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 6 del medesimo decreto-legge n. 323 del 1993. 14. Sono consentite durante il periodo di validita' delle concessioni radiofoniche e televisive in ambito locale le acquisizioni, da parte di societa' di capitali o di societa' cooperative a responsabilita' limitata, che intendano operare in ambito locale, di concessionarie costituite in imprese individuali. Tale disposizione ha efficacia dalla data di sottoscrizione dei decreti di concessione. 15. (Omissis). 16. I trasferimenti di cui al comma 13 danno titolo a utilizzare i collegamenti di telecomunicazione necessari per interconnettersi con gli impianti acquisiti. 17. Per il periodo di validita' delle concessioni di cui all'art. 1, comma 3, del decreto-legge 19 ottobre 1992 n. 407, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482, e successive modificazioni, la percentuale di cui all'art. 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e' fissata al 30 per cento. 18. (Omissis). 19. Per i concessionari per la radiodiffusione sonora in ambito locale il tempo massimo di trasmissione quotidiana dedicato alla pubblicita', ove siano comprese forme di pubblicita' diverse dagli spot, e' portato al 35 per cento, fermo restando per questi ultimi il limite di affollamento orario di cui all'art. 8, comma 8, della legge 6 agosto 1990, n. 223, come sostituito dal comma 18 del presente articolo. 20. Le sponsorizzazioni delle imprese di radiodiffusione televisiva in ambito locale possono esprimersi anche mediante segnali acustici e visivi trasmessi in occasione delle interruzioni dei programmi accompagnati dalla citazione del nome e del marchio dello sponsor e in tutte le forme consentite dalla direttiva 89/552/CEE del Consiglio del 3 ottobre 1989. Il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 9 dicembre 1993, n. 581, e' adeguato alle disposizioni di cui al presente comma entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 21. (Omissis) 22. E abrogato l'art. 3, comma 3, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422. 23. Nei confronti degli esercenti la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale, le sanzioni previste dall'art. 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono ridotte ad un decimo. Le sanzioni gia' irrogate agli stessi soggetti dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto devono intendersi prive di efficacia. 24. Sono vietate la costruzione, l'importazione, la commercializzazione e la distribuzione di decodificatori per trasmissioni da satellite o via cavo con accesso condizionato non conformi alle norme tecniche nazionali, dell'ETSI (European Telecommunication Standard Institute) e del CE/CENELEC (Comitato europeo di normazione/Comitato europeo di normazione elettrotecnica). Le violazioni sono punite con una sanzione pecuniaria da uno a sessanta milioni, oltre la somma di lire ventimila per ciascuna apparecchiatura. 25. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adotta, sentite le competenti Commissioni parlamentari, ai sensi della legge 23 agosto 1988 n. 400, un regolamento contenente norme riguardanti l'accesso ai servizi audiotex, videotex, ed a quelli offerti su codici internazionali, prevedendo modalita' di autoabilitazione e di autodisabilitazione da parte degli utenti e degli abbonati al servizio telefonico ed al servizio radiomobile di comunicazione. L'attivazione del servizio audiotex da parte delle utenze collegate a centrali non numerizzate puo' avvenire solo previa richiesta scritta dell'abbonato salvo che si tratti di servizi audiotex di particolare utilita' autorizzati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Fino all'emanazione del predetto regolamento si applicano le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 26. Sono vietati i servizi audiotex ed internazionali che presentino forme o contenuti di carattere erotico, pornografico o osceno. E' vietato alle emittenti televisive e radiofoniche, locali e nazionali, propagandare servizi di tipo interattivo audiotex e videotex quali «linea diretta» conversazione, «messaggerie locali», «chat line», «one to one» e «hot line», nelle fasce di ascolto e di visione fra le ore 7 e le ore 24. E' fatto altresi' divieto di propagandare servizi audiotex, in programmi radiotelevisivi, pubblicazioni periodiche ed ogni altro tipo di comunicazione espressamente dedicato ai minori. 27. I concessionari del servizio telefonico e del servizio radiomobile di comunicazione e le emittenti radiotelevisive che violino le disposizioni di cui ai commi 25 e 26 sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 50 milioni a lire 500 milioni. 28. Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria determina con propri provvedimenti da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, stabilendo altresi' le modalita' e i termini di comunicazione e con un anticipo di almeno novanta giorni rispetto ai termini fissati, i dati contabili ed extracontabili, nonche' le notizie che i soggetti di cui agli articoli 11, commi secondo e quarto, 12, 18, commi primo, secondo e terzo, e 19, comma primo, della legge 5 agosto 1981, n. 416, all'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni e integrazioni, agli articoli 12 e 21 della legge 6 agosto 1990, n. 223 e all'art. 6, comma 3 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, o che comunque esercitano, in qualsiasi forma e con qualsiasi tecnologia, attivita' di radiodiffusione sonora o televisiva, sono tenuti a trasmettere al suo Ufficio, nonche' i dati che devono formare oggetto di comunicazione da parte dei soggetti di cui agli articoli 5 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e 11-bis del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422. Le fondazioni, gli enti morali, le associazioni, i gruppi di volontariato, i sindacati, le cooperative non aventi scopo di lucro, le imprese e le ditte individuali, che siano editrici di un solo periodico che pubblichi meno di dodici numeri all'anno, ovvero di un solo periodico distribuito in un'unica area geografica provinciale, ovvero di piu' periodici tutti a carattere scientifico, sempre che i ricavi della raccolta pubblicitaria non rappresentino piu' del 40 per cento dei ricavi derivanti dalle vendite, o che siano titolari di una sola concessione per la radiodiffusione in ambito locale, sonora o televisiva, sono tenuti ad inviare annualmente al Garante per la radiodiffusione e l'editoria una comunicazione unica, su carta semplice, recante i seguenti dati: a) denominazione e codice fiscale della fondazione, o dell'ente, o del gruppo, o dell'associazione, o del sindacato, ovvero ragione sociale e codice fiscale della cooperativa non avente scopo di lucro, con indicazione nominativa del rispettivo legale rappresentante; b) denominazione e codice fiscale della societa' editrice o del titolare dell'impresa individuale, nonche' eventuale ditta da questi usata ai sensi dell'art. 2563 del codice civile; c) sede legale; d) elenco e tiratura dei periodici editi, con indicazione del soggetto proprietario delle testate se diverso dall'editore dichiarante, ovvero nome dell'emittente gestita; e) numero complessivo dei dipendenti e dei giornalisti dipendenti a tempo pieno; f) contributi pubblici, ricavi da vendite, abbonamenti e pubblicita', nonche', per le concessionarie di radiodiffusione, da ulteriori prestazioni. 29. Ferma restando la facolta' del Garante per la radiodiffusione e l'editoria di chiedere in ogni caso la trasmissione di ulteriori atti e documenti ai soggetti di cui al comma 28, fissando i relativi termini, i dati ivi previsti sono stabiliti dal Garante medesimo, anche avuto riguardo alle voci di stato patrimoniale e di conto economico di cui agli articoli 2424 e seguenti del codice civile, tenendo conto delle competenze allo stesso attribuite dalla legge. 30. Le disposizioni contenute nei commi 28 e 29 si applicano anche nei confronti dei soggetti che controllano, ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, dell'art. 1, comma ottavo, della legge 5 agosto 1981, n. 416, come sostituito dall'art. 1 della legge 5 agosto 1091, n. 416, come sostituito dall'art. 1 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e dell'art. 37 della legge 6 agosto 1990, n. 223, uno o piu' soggetti di cui al comma 28. 31. In sede di prima applicazione, i provvedimenti di cui ai commi 28, 29 e 30 sono adottati dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 32. Ai fini e per gli effetti previsti dal codice civile, i soggetti di cui al comma 28, sono tenuti a redigere i propri bilanci di esercizio secondo le disposizioni dello stesso codice. 33. I soggetti di cui all'art. 11, comma secondo, numeri 1) e 2), della legge 5 agosto 1981, n. 416, devono pubblicare su tutte le testate edite lo stato patrimoniale e il conto economico del bilancio di esercizio, corredato da un prospetto di dettaglio delle voci di bilancio relative all'esercizio dell'attivita' editoriale secondo il modello stabilito con i provvedimenti di cui ai commi 28, 29, 30 e 31 nonche', eventualmente, lo stato patrimoniale e il conto economico del bilancio consolidato del gruppo di appartenenza, entro il 31 agosto di ogni anno. 34. - 39. (Omissis) 40. Alle imprese di cui all'art. 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, che abbiano maturato i requisiti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, continua ad applicarsi quanto disposto dall'art. 3, comma 2, della medesima legge 7 agosto 1990, n. 250. 41. Il legale rappresentante, gli amministratori dell'impresa, il titolare della ditta individuale che non provvedono alla comunicazione, nei termini e con le modalita' prescritti, dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria, ovvero non provvedono agli adempimenti di cui ai commi 33 e 34 sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da dieci milioni a cento milioni di lire. I soggetti di cui al secondo periodo del comma 28 che non provvedano alla comunicazione dei dati, ivi indicati alle lettere a), b), c), e) ed f), nei termini e con le modalita' prescritti, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire cinque milioni. 42. Competente alla contestazione ed all'applicazione della sanzione e' il Garante per la radiodiffusione e l'editoria; si applicano in quanto compatibili le norme contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. 43. I soggetti di cui al comma 41, primo periodo, che nelle comunicazioni richieste dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria espongono dati contabili o fatti concernenti l'esercizio della propria attivita' non rispondenti al vero, sono puniti con le pene stabilite dall'art. 2621 del codice civile. 44. Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria ai fini' dell'espletamento delle sue funzioni puo' avvalersi della Guardia di finanza, che agisce secondo le norme e con le facolta' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni. 45. In sede di prima applicazione i soggetti di cui ai commi 28, 30 e 31 sono tenuti ad ottemperare ai provvedimenti di cui ai suddetti commi entro il 31 ottobre 1997. 46. Sono abrogati: a) gli articoli 7, 12, comma primo, e 18, commi quarto e quinto, della legge 5 agosto 1981, n. 416; b) l'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1982, n. 268; c) il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1983, n. 73; d) gli articoli 14 e 15, comma 6, della legge 6 agosto 1990, n. 223; e) il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 22 novembre 1990, n. 382; f) l'art. 5, comma 3, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, nonche' l'art. 1, commi 4 e 5, dello stesso decreto-legge, nella parte in cui prescrivono, come requisiti essenziali per il rilascio e per la validita' delle concessioni per la radiodiffusione, la presentazione dei bilanci e dei relativi allegati al Garante per la radiodiffusione e l'editoria; g) l'art. 6-bis, comma 2, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, limitatamente alle parole: «ricevuti i bilanci di cui all'art. 14 della legge 6 agosto 1990, n. 223»; h) l'art. 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992. n. 255 limitatamente alle disposizioni di cui alla lettera b). 47. E' abrogata ogni altra disposizione incompatibile con le norme di cui ai commi da 28 a 46. 48. (Omissis) 49. E' autorizzata la concessione a favore dell'ente autonomo Teatro dell'Opera di Roma e dell'ente autonomo Teatro alla Scala di Milano di un contributo straordinario, rispettivamente, di lire 20 miliardi e di lire 6 miliardi per l'anno 1994, non assoggettato alle disposizioni fiscali sul reddito, a titolo di concorso nel complesso delle azioni adottate dai comuni di Roma e di Milano per conseguire la ristrutturazione organizzativa ed il risanamento finanziario degli enti. 50. Al fine di assicurare continuita' al pieno funzionamento e alla valorizzazione degli impianti del Teatro comunale dell'Opera di Genova, e' erogato all'ente autonomo del teatro medesimo un contributo straordinario di lire 10 miliardi, non assoggettato alle disposizioni fiscali sul reddito, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985,n. 163, per l'anno 1995 ed a prescindere dall'ordinaria ripartizione del Fondo stesso. 51. All'onere derivante dall'attuazione del comma 49 si provvede, rispettivamente per lire 20 miliardi e per lire 6 miliardi, a carico dei capitoli 6677 e 6678 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1994. 52. - 54. (Omissis) 55. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 17 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, si applicano a decorrere dal 29 giugno 1995. 56. Al comma 4 dell'art. 17 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, le parole: «anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «anteriormente al 29 giugno 1995». 57. La disciplina prevista negli articoli da 2 a 5 del decreto legislativo 20 luglio 1945, n. 440 si estende alle opere ed ai diritti la cui protezione e' ripristinata a norma del comma 2 dell'art. 17, legge 6 febbraio 1996, n. 52, e la comunicazione di cui all'art. 5 del citato decreto legislativo luogotenenziale viene fatta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Ai fini dell'applicazione della disciplina prevista dal presente comma e' cessionario chi ha acquistato i diritti prima della loro estinzione. 59. La commissione centrale per la musica, di cui all'art. 3, legge 14 agosto 1967, n. 800, le commissioni consultive per la prosa, di cui all'art. 7 del R.D.L. 1° aprile 1935, n. 327, convertito dalla legge 6 giugno 1935, n. 1142 e all'art. 2 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, la commissione centrale per la cinematografia ed il comitato per il credito cinematografico, di cui, rispettivamente, agli articoli 3 e 27, legge 4 novembre 1965, n. 1213, la commissione consultiva per le attivita' circensi e lo spettacolo viaggiante, di cui all'art. 3, legge 18 marzo 1968, n. 337, tutte insediate presso il Dipartimento dello spettacolo, sono sostituite da cinque commissioni rispettivamente denominate commissione consultiva per la musica, commissione consultiva per la prosa, commissione consultiva per il cinema, commissione per il credito cinematografico e commissione consultiva per le attivita' circensi e lo spettacolo viaggiante. A tali commissioni sono attribuite, salvo quanto disposto dal comma 60, le funzioni gia' proprie delle commissioni sostituite, nonche' ogni altra funzione consultiva che l'Autorita' di Governo competente per lo spettacolo intenda loro affidare. 60. E' istituita la commissione consultiva per la danza, alla quale sono attribuite le funzioni consultive in materia di danza gia' esercitate dalla commissione centrale per la musica, nonche' ogni altra funzione consultiva attinente ai problemi della danza che l'Autorita' di Governo competente per lo spettacolo intenda affidarle. 61. Le commissioni istituite ai sensi dei commi 59 e 60 sono composte da nove membri, incluso il direttore generale competente, che le presiede. Gli altri componenti sono nominati nel numero di sei dall'Autorita' di Governo competente per lo spettacolo e gli altri due, rispettivamente, uno su designazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed uno su designazione della Conferenza Stato-citta'. Essi sono scelti tra esperti altamente qualificati nelle materie di competenza di ciascuna delle commissioni. Con successivo provvedimento dell'Autorita' di Governo competente per lo spettacolo saranno determinate le modalita' di convocazione e funzionamento delle commissioni, che operano con la nomina di almeno cinque componenti. Il direttore generale competente puo' delegare, di volta in volta, un dirigente della medesima Direzione generale a presiedere le singole sedute delle commissioni. 62. I componenti delle commissioni di cui ai commi 59 e 60 restano in carica due anni e possono essere confermati per un ulteriore biennio. Trascorsi quattro anni dalla cessazione dell'ultimo incarico, essi possono essere nuovamente nominati. Qualora un componente delle commissioni venga nominato nel corso del biennio, cessa comunque dalla carica insieme agli altri componenti. 63. I componenti delle commissioni istituite ai sensi dei commi 59 e 60 sono tenuti a dichiarare, all'atto del loro insediamento, di non versare in situazioni di incompatibilita' con la carica ricoperta, derivanti dall'esercizio attuale e personale di attivita' oggetto delle competenze istituzionali delle commissioni. 64. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorita' di Governo competente per lo spettacolo procede alla adozione dei decreti di nomina dei componenti delle commissioni, ai sensi del comma 61. 65. Con decreto dell'Autorita' di Governo competente per lo spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, e' determinato, nei limiti di quanto stanziato per il funzionamento delle soppresse commissioni di cui al comma 59, il compenso spettante ai componenti delle commissioni istituite ai sensi dei commi 59 e 60 per la partecipazione alle sedute delle medesime commissioni. 66. Le commissioni sostituite ai sensi del comma 59 restano in carica, nella composizione esistente alla data del 26 agosto 1996, fino all'insediamento delle nuove commissioni. 67. Contestualmente alla nomina delle commissioni di cui al comma 59, l'Autorita' di Governo competente per lo spettacolo provvede alla costituzione di un comitato per i problemi dello spettacolo, diviso in cinque sezioni rispettivamente competenti per la musica, la danza, la prosa, il cinema, le attivita' circensi e lo spettacolo viaggiante. Al comitato per i problemi dello spettacolo sono attribuite funzioni di consulenza e di verifica in ordine alla elaborazione ed attuazione delle politiche di settore e in particolare in ordine alla predisposizione di indirizzi e di criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attivita' dello spettacolo. 68. Con il medesimo provvedimento di cui al comma 67 si provvede alla determinazione del numero dei componenti del comitato per i problemi dello spettacolo e, nell'ambito del numero complessivo, del numero, non superiore comunque a nove, dei componenti di ciascuna sezione, nonche' alla determinazione delle modalita' di designazione dei componenti da parte dei sindacati e dalle associazioni di categoria, delle modalita' di convocazione e di funzionamento. Del comitato fanno parte il Capo del Dipartimento per lo spettacolo e lo sport ed i direttori generali competenti. 69. Il comitato per i problemi dello spettacolo e' presieduto dall'Autorita' di Governo competente per lo spettacolo. Si applica quanto previsto dal comma 62. 70. Ai costi di funzionamento del comitato per i problemi dello spettacolo e delle commissioni consultive istituite ai sensi dei commi 59 e 60, si provvede nei limiti di quanto stanziato per il funzionamento delle soppresse commissioni di cui al comma 59 e del soppresso Consiglio nazionale dello spettacolo. 71. (Omissis). - Il testo dell'art. 20 della gia' citata legge n. 112 del 2004, e' il seguente: «Art. 20 (Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a.). - 1. La concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo e' affidata, per la durata di dodici anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a.. 2. Per quanto non sia diversamente previsto dalla presente legge la RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. e' assoggettata alla disciplina generale delle societa' per azioni, anche per quanto concerne l'organizzazione e l'amministrazione. 3. Il consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., composto da nove membri, e' nominato dall'assemblea. Il consiglio, oltre a essere organo di amministrazione della societa', svolge anche funzioni di controllo e di garanzia circa il corretto adempimento delle finalita' e degli obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo. 4. Possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i soggetti aventi i requisiti per la nomina a giudice costituzionale ai sensi dell'art. 135, secondo comma, della Costituzione o, comunque, persone di riconosciuto prestigio e competenza professionale e di notoria indipendenza di comportamenti, che si siano distinte in attivita' economiche, scientifiche, giuridiche, della cultura umanistica o della comunicazione sociale, maturandovi significative esperienze manageriali. Ove siano lavoratori dipendenti vengono, a richiesta, collocati in aspettativa non retribuita per la durata del mandato. Il mandato dei membri del consiglio di amministrazione dura tre anni e i membri sono rieleggibili una sola volta. 5. La nomina del presidente del consiglio di amministrazione e' effettuata dal consiglio nell'ambito dei suoi membri e diviene efficace dopo l'acquisizione del parere favorevole, espresso a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. 6. L'elezione degli amministratori avviene mediante voto di lista. A tale fine l'assemblea e' convocata con preavviso, da pubblicare ai sensi dell'art. 2366 del codice civile non meno di trenta giorni prima di quello fissato per l'adunanza; a pena di nullita' delle deliberazioni ai sensi dell'art. 2379 del codice civile, l'ordine del giorno pubblicato deve contenere tutte le materie da trattare, che non possono essere modificate o integrate in sede assembleare; le liste possono essere presentate da soci che rappresentino almeno lo 0,5 per cento delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria e sono rese pubbliche, mediante deposito presso la sede sociale e annuncio su tre quotidiani a diffusione nazionale, di cui due economici, rispettivamente, almeno venti giorni e dieci giorni prima dell'adunanza. Salvo quanto previsto dal presente articolo in relazione al numero massimo di candidati della lista presentata dal Ministero dell'economia e delle finanze, ciascuna lista comprende un numero di candidati pari al numero di componenti del consiglio da eleggere. Ciascun socio avente diritto di voto puo' votare una sola lista. Nel caso in cui siano state presentate piu' liste, i voti ottenuti da ciascuna lista sono divisi per numeri interi progressivi da uno al numero di candidati da eleggere; i quozienti cosi' ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista nell'ordine dalla stessa previsto e si forma un'unica graduatoria nella quale i candidati sono ordinati sulla base del quoziente ottenuto. Risultano eletti coloro che ottengono i quozienti piu' elevati. In caso di parita' di quoziente, risulta eletto il candidato della lista i cui presentatori detengano la partecipazione azionaria minore. Le procedure di cui al presente comma si applicano anche all'elezione del collegio sindacale. 7. Il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze nell'assemblea, in sede di nomina dei membri del consiglio di amministrazione e fino alla completa alienazione della partecipazione dello Stato, presenta una autonoma lista di candidati, indicando un numero massimo di candidati proporzionale al numero di azioni di cui e' titolare lo Stato. Tale lista e' formulata sulla base delle delibere della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e delle indicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze per l'immediata presentazione secondo le modalita' e i criteri proporzionali di cui al comma 9. 8. Il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, nelle assemblee della societa' concessionaria convocate per l'assunzione di deliberazioni di revoca o che comportino la revoca o la promozione di azione di responsabilita' nei confronti degli amministratori, esprime il voto in conformita' alla deliberazione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi comunicata al Ministero medesimo. 9. Fino a che il numero delle azioni alienato non superi la quota del 10 per cento del capitale della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., in considerazione dei rilevanti ed imprescindibili motivi di interesse generale connessi allo svolgimento del servizio pubblico generale radiotelevisivo da parte della concessionaria, ai fini della formulazione dell'unica lista di cui al comma 7, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi indica sette membri eleggendoli con il voto limitato a uno; i restanti due membri, tra cui il presidente, sono invece indicati dal socio di maggioranza. La nomina del presidente diviene efficace dopo l'acquisizione del parere favorevole, espresso a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. In caso di dimissioni o impedimento permanente del presidente o di uno o piu' membri, i nuovi componenti sono nominati con le medesime procedure del presente comma entro i trenta giorni successivi alla comunicazione formale delle dimissioni presso la medesima Commissione. 10. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 entrano in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di chiusura della prima offerta pubblica di vendita, effettuata ai sensi dell'art. 21, comma 3. Ove, anteriormente alla predetta data, sia necessario procedere alla nomina del consiglio di amministrazione, per scadenza naturale del mandato o per altra causa, a cio' si provvede secondo le procedure di cui ai commi 7 e 9.».