Art. 66. 
                   Effetti del diritto di recesso 
  1. Con la ricezione da parte del professionista della comunicazione
di cui all'articolo  64,  le  parti  sono  sciolte  dalle  rispettive
obbligazioni derivanti dal contratto o dalla  proposta  contrattuale,
fatte salve, nell'ipotesi in cui le obbligazioni stesse  siano  state
nel frattempo in tutto o in parte eseguite, le ulteriori obbligazioni
di cui all'articolo 67.