Art. 149 
Disposizioni in  materia  di  pubblicita'  applicabili  agli  appalti
aggiudicati  dai   concessionari   che   non   sono   amministrazioni
                           aggiudicatrici 
  (art. 63, direttiva 2004/18; Art. 2, comma 3, legge n. 109/1994) 
 
  1. I concessionari che  non  sono  amministrazioni  aggiudicatrici,
quando affidano a terzi, ai sensi dell'articolo 146, appalti  il  cui
valore sia pari o superiore alla  soglia  di  cui  all'articolo  142,
comma 4, applicano le disposizioni in materia di pubblicita' previste
dall'articolo 66. 
  2. Non e' necessaria alcuna pubblicita' se  un  appalto  di  lavori
rientra in una delle ipotesi di cui all'articolo 57. 
  3. Fermo quanto  disposto  dall'articolo  253,  comma  25,  non  si
considerano  come  terzi  le  imprese  che  si  sono  raggruppate   o
consorziate per ottenere la  concessione,  ne'  le  imprese  ad  esse
collegate.  Se  il  concessionario  ha  costituito  una  societa'  di
progetto, in conformita' all'articolo 156, non si considerano terzi i
soci, alle condizioni di cui al comma 2 del citato articolo 156. 
  4. Per "impresa collegata" si intende qualsiasi impresa su  cui  il
concessionario  puo'  esercitare,  direttamente   o   indirettamente,
un'influenza  dominante  o  qualsiasi  impresa  che  puo'  esercitare
un'influenza  dominante   sul   concessionario   o   che,   come   il
concessionario,  e'  soggetta  all'influenza  dominante  di  un'altra
impresa per motivi attinenti  alla  proprieta',  alla  partecipazione
finanziaria o alle norme che disciplinano l'impresa stessa. 
  5. L'influenza dominante e' presunta quando  un'impresa  si  trova,
direttamente o indirettamente, in una delle seguenti  situazioni  nei
confronti di un'altra impresa: 
    a) detiene la maggioranza del capitale sottoscritto dell'impresa; 
    oppure 
    b)   dispone   della   maggioranza   dei   voti   connessi   alle
partecipazioni al capitale dell'impresa; oppure 
    c) puo' designare piu' della  meta'  dei  membri  dell'organo  di
amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa. 
  6. L'elenco completo di tali imprese e' unito alla candidatura  per
la concessione. In ogni caso l'elenco e' aggiornato in relazione alle
modifiche intervenute nelle relazioni tra le imprese. 
  7. Le amministrazioni aggiudicatrici che  affidano  le  concessioni
vigilano sul rispetto,  da  parte  dei  concessionari  che  non  sono
amministrazioni  aggiudicatrici,  delle  disposizioni  del   presente
articolo.