Art. 149 Disposizioni in materia di pubblicita' applicabili agli appalti aggiudicati dai concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici (art. 63, direttiva 2004/18; Art. 2, comma 3, legge n. 109/1994) 1. I concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici, quando affidano a terzi, ai sensi dell'articolo 146, appalti il cui valore sia pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 142, comma 4, applicano le disposizioni in materia di pubblicita' previste dall'articolo 66. 2. Non e' necessaria alcuna pubblicita' se un appalto di lavori rientra in una delle ipotesi di cui all'articolo 57. 3. Fermo quanto disposto dall'articolo 253, comma 25, non si considerano come terzi le imprese che si sono raggruppate o consorziate per ottenere la concessione, ne' le imprese ad esse collegate. Se il concessionario ha costituito una societa' di progetto, in conformita' all'articolo 156, non si considerano terzi i soci, alle condizioni di cui al comma 2 del citato articolo 156. 4. Per "impresa collegata" si intende qualsiasi impresa su cui il concessionario puo' esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante o qualsiasi impresa che puo' esercitare un'influenza dominante sul concessionario o che, come il concessionario, e' soggetta all'influenza dominante di un'altra impresa per motivi attinenti alla proprieta', alla partecipazione finanziaria o alle norme che disciplinano l'impresa stessa. 5. L'influenza dominante e' presunta quando un'impresa si trova, direttamente o indirettamente, in una delle seguenti situazioni nei confronti di un'altra impresa: a) detiene la maggioranza del capitale sottoscritto dell'impresa; oppure b) dispone della maggioranza dei voti connessi alle partecipazioni al capitale dell'impresa; oppure c) puo' designare piu' della meta' dei membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa. 6. L'elenco completo di tali imprese e' unito alla candidatura per la concessione. In ogni caso l'elenco e' aggiornato in relazione alle modifiche intervenute nelle relazioni tra le imprese. 7. Le amministrazioni aggiudicatrici che affidano le concessioni vigilano sul rispetto, da parte dei concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici, delle disposizioni del presente articolo.