Art. 111.
Obblighi del datore di lavoro nell'uso  di attrezzature per lavori in
                                quota

  1.  Il  datore  di  lavoro,  nei casi in cui i lavori temporanei in
quota  non  possono  essere  eseguiti in condizioni di sicurezza e in
condizioni  ergonomiche  adeguate  a  partire da un luogo adatto allo
scopo,  sceglie  le  attrezzature di lavoro piu' idonee a garantire e
mantenere  condizioni  di  lavoro  sicure, in conformita' ai seguenti
criteri:
    a)  priorita'  alle misure di protezione collettiva rispetto alle
misure di protezione individuale;
    b) dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura
dei  lavori  da  eseguire,  alle  sollecitazioni prevedibili e ad una
circolazione priva di rischi.
  2.  Il  datore  di lavoro sceglie il tipo piu' idoneo di sistema di
accesso  ai  posti  di  lavoro  temporanei  in quota in rapporto alla
frequenza  di circolazione, al dislivello e alla durata dell'impiego.
Il  sistema di accesso adottato deve consentire l'evacuazione in caso
di  pericolo  imminente.  Il  passaggio  da  un  sistema di accesso a
piattaforme,  impalcati,  passerelle  e viceversa non deve comportare
rischi ulteriori di caduta.
  3. Il datore di lavoro dispone affinche' sia utilizzata una scala a
pioli  quale  posto  di lavoro in quota solo nei casi in cui l'uso di
altre   attrezzature   di  lavoro  considerate  piu'  sicure  non  e'
giustificato  a  causa  del limitato livello di rischio e della breve
durata di impiego oppure delle caratteristiche esistenti dei siti che
non puo' modificare.
  4. Il datore di lavoro dispone affinche' siano impiegati sistemi di
accesso e di posizionamento mediante funi alle quali il lavoratore e'
direttamente  sostenuto,  soltanto  in  circostanze in cui, a seguito
della  valutazione  dei  rischi,  risulta  che  il lavoro puo' essere
effettuato  in  condizioni  di  sicurezza  e  l'impiego  di  un'altra
attrezzatura  di lavoro considerata piu' sicura non e' giustificato a
causa della breve durata di impiego e delle caratteristiche esistenti
dei  siti che non puo' modificare. Lo stesso datore di lavoro prevede
l'impiego  di  un  sedile  munito  di  appositi accessori in funzione
dell'esito  della  valutazione  dei  rischi ed, in particolare, della
durata dei lavori e dei vincoli di carattere ergonomico.
  5.  Il  datore  di  lavoro, in relazione al tipo di attrezzature di
lavoro adottate in base ai commi precedenti, individua le misure atte
a minimizzare i rischi per i lavoratori, insiti nelle attrezzature in
questione, prevedendo, ove necessario, l'installazione di dispositivi
di  protezione  contro  le  cadute.  I  predetti  dispositivi  devono
presentare  una configurazione ed una resistenza tali da evitare o da
arrestare  le cadute da luoghi di lavoro in quota e da prevenire, per
quanto  possibile, eventuali lesioni dei lavoratori. I dispositivi di
protezione   collettiva   contro   le   cadute   possono   presentare
interruzioni  soltanto nei punti in cui sono presenti scale a pioli o
a gradini.
  6. Il datore di lavoro nel caso in cui l'esecuzione di un lavoro di
natura   particolare   richiede   l'eliminazione   temporanea  di  un
dispositivo  di protezione collettiva contro le cadute, adotta misure
di  sicurezza  equivalenti  ed efficaci. Il lavoro e' eseguito previa
adozione  di  tali  misure.  Una  volta  terminato  definitivamente o
temporaneamente  detto lavoro di natura particolare, i dispositivi di
protezione collettiva contro le cadute devono essere ripristinati.
  7.  Il  datore  di  lavoro  effettua  i  lavori temporanei in quota
soltanto  se  le condizioni meteorologiche non mettono in pericolo la
sicurezza e la salute dei lavoratori.
  8.  Il  datore  di  lavoro dispone affinche' sia vietato assumere e
somministrare   bevande  alcoliche  e  superalcoliche  ai  lavoratori
addetti ai lavori in quota.