Art. 111.
Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in
quota
1. Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in
quota non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in
condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo
scopo, sceglie le attrezzature di lavoro piu' idonee a garantire e
mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformita' ai seguenti
criteri:
a) priorita' alle misure di protezione collettiva rispetto alle
misure di protezione individuale;
b) dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura
dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una
circolazione priva di rischi.
2. Il datore di lavoro sceglie il tipo piu' idoneo di sistema di
accesso ai posti di lavoro temporanei in quota in rapporto alla
frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata dell'impiego.
Il sistema di accesso adottato deve consentire l'evacuazione in caso
di pericolo imminente. Il passaggio da un sistema di accesso a
piattaforme, impalcati, passerelle e viceversa non deve comportare
rischi ulteriori di caduta.
3. Il datore di lavoro dispone affinche' sia utilizzata una scala a
pioli quale posto di lavoro in quota solo nei casi in cui l'uso di
altre attrezzature di lavoro considerate piu' sicure non e'
giustificato a causa del limitato livello di rischio e della breve
durata di impiego oppure delle caratteristiche esistenti dei siti che
non puo' modificare.
4. Il datore di lavoro dispone affinche' siano impiegati sistemi di
accesso e di posizionamento mediante funi alle quali il lavoratore e'
direttamente sostenuto, soltanto in circostanze in cui, a seguito
della valutazione dei rischi, risulta che il lavoro puo' essere
effettuato in condizioni di sicurezza e l'impiego di un'altra
attrezzatura di lavoro considerata piu' sicura non e' giustificato a
causa della breve durata di impiego e delle caratteristiche esistenti
dei siti che non puo' modificare. Lo stesso datore di lavoro prevede
l'impiego di un sedile munito di appositi accessori in funzione
dell'esito della valutazione dei rischi ed, in particolare, della
durata dei lavori e dei vincoli di carattere ergonomico.
5. Il datore di lavoro, in relazione al tipo di attrezzature di
lavoro adottate in base ai commi precedenti, individua le misure atte
a minimizzare i rischi per i lavoratori, insiti nelle attrezzature in
questione, prevedendo, ove necessario, l'installazione di dispositivi
di protezione contro le cadute. I predetti dispositivi devono
presentare una configurazione ed una resistenza tali da evitare o da
arrestare le cadute da luoghi di lavoro in quota e da prevenire, per
quanto possibile, eventuali lesioni dei lavoratori. I dispositivi di
protezione collettiva contro le cadute possono presentare
interruzioni soltanto nei punti in cui sono presenti scale a pioli o
a gradini.
6. Il datore di lavoro nel caso in cui l'esecuzione di un lavoro di
natura particolare richiede l'eliminazione temporanea di un
dispositivo di protezione collettiva contro le cadute, adotta misure
di sicurezza equivalenti ed efficaci. Il lavoro e' eseguito previa
adozione di tali misure. Una volta terminato definitivamente o
temporaneamente detto lavoro di natura particolare, i dispositivi di
protezione collettiva contro le cadute devono essere ripristinati.
7. Il datore di lavoro effettua i lavori temporanei in quota
soltanto se le condizioni meteorologiche non mettono in pericolo la
sicurezza e la salute dei lavoratori.
8. Il datore di lavoro dispone affinche' sia vietato assumere e
somministrare bevande alcoliche e superalcoliche ai lavoratori
addetti ai lavori in quota.