Art. 113. 
                                Scale 
 
  1. Le scale fisse a gradini,  destinate  al  normale  accesso  agli
ambienti di lavoro, devono essere costruite e mantenute  in  modo  da
resistere ai carichi massimi derivanti da affollamento per situazioni
di emergenza. I gradini devono avere pedata e alzata  dimensionate  a
regola d'arte e larghezza adeguata alle esigenze del transito.  Dette
scale ed i relativi pianerottoli devono essere  provvisti,  sui  lati
aperti, di parapetto normale o di altra difesa equivalente. Le  rampe
delimitate da due pareti devono essere munite di almeno un corrimano. 
  2. Le scale a pioli di altezza superiore a m 5, fissate su pareti o
incastellature verticali o aventi una  inclinazione  superiore  a  75
gradi, devono essere provviste, a partire da m 2,50 dal  pavimento  o
dai ripiani, di una solida  gabbia  metallica  di  protezione  avente
maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta  accidentale
della persona verso l'esterno. La  parete  della  gabbia  opposta  al
piano dei pioli non deve distare da questi piu' di  cm  60.  I  pioli
devono distare almeno 15 centimetri  dalla  parete  alla  quale  sono
applicati o alla quale la scala  e'  fissata.  Quando  l'applicazione
della  gabbia  alle  scale  costituisca  intralcio  all'esercizio   o
presenti notevoli difficolta' costruttive, devono essere adottate, in
luogo della gabbia, altre misure di  sicurezza  atte  ad  evitare  la
caduta delle persone per un tratto superiore ad un metro. 
  3. Le scale semplici portatili (a mano) devono essere costruite con
materiale  adatto  alle  condizioni   di   impiego,   devono   essere
sufficientemente resistenti nell'insieme e  nei  singoli  elementi  e
devono avere dimensioni appropriate al loro uso. Dette scale,  se  di
legno, devono avere i pioli fissati ai montanti mediante incastro.  I
pioli  devono  essere  privi  di  nodi.  Tali  pioli  devono   essere
trattenuti con tiranti in ferro applicati sotto i due pioli  estremi;
nelle scale lunghe piu' di 4 metri deve  essere  applicato  anche  un
tirante intermedio. E' vietato l'uso di scale che presentino listelli
di legno chiodati sui montanti al posto dei pioli rotti. Esse  devono
inoltre essere provviste di: 
    a) dispositivi antisdrucciolevoli alle estremita'  inferiori  dei
due montanti; 
    b)  ganci  di  trattenuta  o  appoggi   antisdrucciolevoli   alle
estremita'  superiori,  quando  sia  necessario  per  assicurare   la
stabilita' della scala. 
  4. Per le scale provviste alle estremita' superiori di  dispositivi
di trattenuta, anche scorrevoli  su  guide,  non  sono  richieste  le
misure di sicurezza indicate nelle lettere a) e b) del  comma  3.  Le
scale a mano usate per l'accesso ai vari piani dei ponteggi  e  delle
impalcature non devono essere poste l'una in prosecuzione dell'altra. 
Le scale che servono a collegare stabilmente due ponti,  quando  sono
sistemate verso la parte esterna del ponte, devono  essere  provviste
sul lato esterno di un corrimano parapetto. 
  5. Quando l'uso delle scale, per la loro altezza o per altre cause,
comporti pericolo di sbandamento, esse  devono  essere  adeguatamente
assicurate o trattenute al piede da altra persona. 
  6. Il datore  di  lavoro  assicura  che  le  scale  a  pioli  siano
sistemate in modo da garantire la loro stabilita' durante l'impiego e
secondo i seguenti criteri: 
    a) le scale a pioli portatili  devono  poggiare  su  un  supporto
stabile, resistente, di dimensioni adeguate e immobile,  in  modo  da
garantire la posizione orizzontale dei pioli; 
    b) le scale a pioli sospese  devono  essere  agganciate  in  modo
sicuro e, ad eccezione delle scale a funi, in maniera tale da evitare
spostamenti e qualsiasi movimento di oscillazione; 
    c) lo scivolamento del  piede  delle  scale  a  pioli  portatili,
durante il loro uso, deve essere impedito con fissaggio  della  parte
superiore o inferiore  dei  montanti,  o  con  qualsiasi  dispositivo
antiscivolo, o ricorrendo a qualsiasi altra  soluzione  di  efficacia
equivalente; 
    d) le scale a pioli usate per l'accesso  devono  essere  tali  da
sporgere a sufficienza oltre il livello di accesso, a meno che  altri
dispositivi garantiscono una presa sicura; 
    e) le scale a pioli composte da piu'  elementi  innestabili  o  a
sfilo devono  essere  utilizzate  in  modo  da  assicurare  il  fermo
reciproco dei vari elementi; 
    f) le scale a pioli  mobili  devono  essere  fissate  stabilmente
prima di accedervi. 
  7. Il datore  di  lavoro  assicura  che  le  scale  a  pioli  siano
utilizzate in  modo  da  consentire  ai  lavoratori  di  disporre  in
qualsiasi  momento  di  un  appoggio  e  di  una  presa  sicuri.   In
particolare il trasporto a mano di pesi su una scala a pioli non deve
precludere una presa sicura. 
  8. Per l'uso delle scale portatili composte di due o piu'  elementi
innestati (tipo all'italiana o simili), oltre quanto  prescritto  nel
comma 3, si devono osservare le seguenti disposizioni: 
    a) la lunghezza della scala in  opera  non  deve  superare  i  15
metri, salvo  particolari  esigenze,  nel  qual  caso  le  estremita'
superiori dei montanti devono essere assicurate a parti fisse; 
    b) le scale in opera lunghe piu' di 8 metri devono essere  munite
di rompitratta per ridurre la freccia di inflessione; 
    c) nessun lavoratore deve  trovarsi  sulla  scala  quando  se  ne
effettua lo spostamento laterale; 
    d) durante l'esecuzione dei lavori, una persona  deve  esercitare
da terra una continua vigilanza della scala. 
  9. Le scale doppie non devono superare l'altezza di m  5  e  devono
essere  provviste  di  catena  di  adeguata  resistenza  o  di  altro
dispositivo che impedisca l'apertura  della  scala  oltre  il  limite
prestabilito di sicurezza. 
  10. E' ammessa la deroga alle disposizioni di carattere costruttivo
di cui ai commi 3, 8 e 9 per le scale portatili conformi all'allegato
XX.