Art. 114.
Protezione dei posti di lavoro
1. Quando nelle immediate vicinanze dei ponteggi o del posto di
caricamento e sollevamento dei materiali vengono impastati
calcestruzzi e malte o eseguite altre operazioni a carattere
continuativo il posto di lavoro deve essere protetto da un solido
impalcato sovrastante, contro la caduta di materiali.
2. Il posto di carico e di manovra degli argani a terra deve essere
delimitato con barriera per impedire la permanenza ed il transito
sotto i carichi.
3. Nei lavori che possono dar luogo a proiezione di schegge, come
quelli di spaccatura o scalpellatura di blocchi o pietre e simili,
devono essere predisposti efficaci mezzi di protezione a difesa sia
delle persone direttamente addette a tali lavori sia di coloro che
sostano o transitano in vicinanza. Tali misure non sono richieste per
i lavori di normale adattamento di pietrame nella costruzione di
muratura comune.