Art. 114.
                   Protezione dei posti di lavoro

  1.  Quando  nelle  immediate  vicinanze dei ponteggi o del posto di
caricamento   e   sollevamento   dei   materiali   vengono  impastati
calcestruzzi   e  malte  o  eseguite  altre  operazioni  a  carattere
continuativo  il  posto  di  lavoro deve essere protetto da un solido
impalcato sovrastante, contro la caduta di materiali.
  2. Il posto di carico e di manovra degli argani a terra deve essere
delimitato  con  barriera  per  impedire la permanenza ed il transito
sotto i carichi.
  3.  Nei  lavori che possono dar luogo a proiezione di schegge, come
quelli  di  spaccatura  o scalpellatura di blocchi o pietre e simili,
devono  essere  predisposti efficaci mezzi di protezione a difesa sia
delle  persone  direttamente  addette a tali lavori sia di coloro che
sostano o transitano in vicinanza. Tali misure non sono richieste per
i  lavori  di  normale  adattamento  di pietrame nella costruzione di
muratura comune.