Art. 115.
Sistemi di protezione contro le cadute dall'alto
1. Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di
protezione collettiva come previsto all'articolo 111, comma 1,
lettera a), e' necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi
di protezione composti da diversi elementi, non necessariamente
presenti contemporaneamente, quali i seguenti:
a) assorbitori di energia;
b) connettori;
c) dispositivo di ancoraggio;
d) cordini;
e) dispositivi retrattili;
f) guide o linee vita flessibili;
g) guide o linee vita rigide;
h) imbracature.
2. Il sistema di protezione, certificato per l'uso specifico, deve
permettere una caduta libera non superiore a 1,5 m o, in presenza di
dissipatore di energia a 4 metri.
3. Il cordino deve essere assicurato, direttamente o mediante
connettore lungo una guida o linea vita, a parti stabili delle opere
fisse o provvisionali.
4. Nei lavori su pali il lavoratore deve essere munito di ramponi o
mezzi equivalenti e di idoneo dispositivo anticaduta.