Art. 116.
Obblighi  dei  datori  di  lavoro concernenti l'impiego di sistemi di
              accesso e di posizionamento mediante funi

  1.   Il   datore   di  lavoro  impiega  sistemi  di  accesso  e  di
posizionamento mediante funi in conformita' ai seguenti requisiti:
    a) sistema  comprendente  almeno due funi ancorate separatamente,
una  per l'accesso, la discesa e il sostegno, detta fune di lavoro, e
l'altra  con  funzione  di  dispositivo  ausiliario,  detta  fune  di
sicurezza. E' ammesso l'uso di una fune in circostanze eccezionali in
cui  l'uso  di  una seconda fune rende il lavoro piu' pericoloso e se
sono adottate misure adeguate per garantire la sicurezza;
    b) lavoratori  dotati  di  un'adeguata  imbracatura  di  sostegno
collegata alla fune di sicurezza;
    c) fune di lavoro munita di meccanismi sicuri di ascesa e discesa
e  dotata  di  un sistema autobloccante volto a evitare la caduta nel
caso  in  cui l'utilizzatore perda il controllo dei propri movimenti.
La  fune  di  sicurezza  deve  essere munita di un dispositivo mobile
contro le cadute che segue gli spostamenti del lavoratore;
    d) attrezzi   ed   altri  accessori  utilizzati  dai  lavoratori,
agganciati  alla  loro imbracatura di sostegno o al sedile o ad altro
strumento idoneo;
    e) lavori  programmati  e  sorvegliati in modo adeguato, anche al
fine  di  poter  immediatamente  soccorrere  il lavoratore in caso di
necessita'.  Il programma dei lavori definisce un piano di emergenza,
le  tipologie  operative, i dispositivi di protezione individuale, le
tecniche  e  le procedure operative, gli ancoraggi, il posizionamento
degli  operatori,  i  metodi  di  accesso, le squadre di lavoro e gli
attrezzi di lavoro;
    f) il programma di lavoro deve essere disponibile presso i luoghi
di  lavoro  ai  fini della verifica da parte dell'organo di vigilanza
competente  per  territorio  di  compatibilita'  ai  criteri  di  cui
all'articolo 111, commi 1 e 2.
  2.  Il  datore  di  lavoro  fornisce  ai lavoratori interessati una
formazione adeguata e mirata alle operazioni previste, in particolare
in materia di procedure di salvataggio.
  3.  La  formazione di cui al comma 2 ha carattere teorico-pratico e
deve riguardare:
    a) l'apprendimento   delle  tecniche  operative  e  dell'uso  dei
dispositivi necessari;
    b) l'addestramento  specifico  sia  su strutture naturali, sia su
manufatti;
    c) l'utilizzo  dei  dispositivi  di  protezione individuale, loro
caratteristiche tecniche, manutenzione, durata e conservazione;
    d) gli elementi di primo soccorso;
    e) i rischi oggettivi e le misure di prevenzione e protezione;
    f) le procedure di salvataggio.
  4.  I  soggetti  formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti
minimi di validita' dei corsi sono riportati nell'allegato XXI.