Art. 117.
Lavori in prossimita' di parti attive
1. Quando occorre effettuare lavori in prossimita' di linee
elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette o
che per circostanze particolari si debbano ritenere non
sufficientemente protette, ferme restando le norme di buona tecnica,
si deve rispettare almeno una delle seguenti precauzioni:
a) mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive per
tutta la durata dei lavori;
b) posizionare ostacoli rigidi che impediscano l'avvicinamento
alle parti attive;
c) tenere in permanenza, persone, macchine operatrici, apparecchi
di sollevamento, ponteggi ed ogni altra attrezzatura a distanza di
sicurezza.
2. La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano
avvenire contatti diretti o scariche pericolose per le persone
tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle
tensioni presenti.