Art. 117.
                Lavori in prossimita' di parti attive

  1.  Quando  occorre  effettuare  lavori  in  prossimita'  di  linee
elettriche  o  di  impianti elettrici con parti attive non protette o
che   per   circostanze   particolari   si   debbano   ritenere   non
sufficientemente  protette, ferme restando le norme di buona tecnica,
si deve rispettare almeno una delle seguenti precauzioni:
    a)  mettere  fuori  tensione  ed in sicurezza le parti attive per
tutta la durata dei lavori;
    b)  posizionare  ostacoli  rigidi che impediscano l'avvicinamento
alle parti attive;
    c) tenere in permanenza, persone, macchine operatrici, apparecchi
di  sollevamento,  ponteggi  ed ogni altra attrezzatura a distanza di
sicurezza.
  2.  La  distanza  di  sicurezza  deve  essere  tale che non possano
avvenire  contatti  diretti  o  scariche  pericolose  per  le persone
tenendo  conto  del  tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle
tensioni presenti.