ART. 55 
                        (Piano di emergenza) 
 
    1. Il Ministero, tramite il Centro nazionale, redige un piano  di
emergenza secondo i criteri e i requisiti definiti all'allegato X. 
    2. Il piano di emergenza rinforza, corregge e aggiorna le  misure
in materia di lotta  all'influenza  aviaria  e  consente,  attraverso
procedure e fasi gia' stabilite, di  avere  accesso  alle  strutture,
alle attrezzature,  al  personale  e  a  tutti  gli  altri  materiali
necessari per l'eradicazione rapida ed efficiente  del  focolaio.  Il
piano fornisce un'indicazione del numero e dell'ubicazione  di  tutte
le  aziende  avicole  commerciali.  Il   piano   di   emergenza   da'
un'indicazione del numero massimo di capi di pollame, per specie, che
puo' essere presente in queste aziende commerciali. 
    3. Il  Ministero  detta  inoltre  disposizioni  per  una  stretta
collaborazione tra le autorita' competenti responsabili  dei  diversi
settori, segnatamente quelle responsabili della salute degli animali,
della salute pubblica, delle questioni ambientali e  della  salute  e
sicurezza dei lavoratori, in particolare per garantire  una  corretta
comunicazione dei rischi agli agricoltori, ai lavoratori del  settore
avicolo ed al pubblico. 
    4. Il Ministero aggiorna il piano d'emergenza almeno ogni  cinque
anni ed e' trasmesso alle regioni ed alle province autonome. 
    5. Oltre alle misure di cui ai commi da 1,  2,  3  e  4,  possono
essere adottate ulteriori norme  volte  a  garantire  un'eradicazione
rapida ed efficiente dell'influenza aviaria, comprese le disposizioni
sui centri di lotta contro la malattia, sui gruppi di esperti e sulle
esercitazioni di emergenza in tempo reale.