ART. 55
(Piano di emergenza)
1. Il Ministero, tramite il Centro nazionale, redige un piano di
emergenza secondo i criteri e i requisiti definiti all'allegato X.
2. Il piano di emergenza rinforza, corregge e aggiorna le misure
in materia di lotta all'influenza aviaria e consente, attraverso
procedure e fasi gia' stabilite, di avere accesso alle strutture,
alle attrezzature, al personale e a tutti gli altri materiali
necessari per l'eradicazione rapida ed efficiente del focolaio. Il
piano fornisce un'indicazione del numero e dell'ubicazione di tutte
le aziende avicole commerciali. Il piano di emergenza da'
un'indicazione del numero massimo di capi di pollame, per specie, che
puo' essere presente in queste aziende commerciali.
3. Il Ministero detta inoltre disposizioni per una stretta
collaborazione tra le autorita' competenti responsabili dei diversi
settori, segnatamente quelle responsabili della salute degli animali,
della salute pubblica, delle questioni ambientali e della salute e
sicurezza dei lavoratori, in particolare per garantire una corretta
comunicazione dei rischi agli agricoltori, ai lavoratori del settore
avicolo ed al pubblico.
4. Il Ministero aggiorna il piano d'emergenza almeno ogni cinque
anni ed e' trasmesso alle regioni ed alle province autonome.
5. Oltre alle misure di cui ai commi da 1, 2, 3 e 4, possono
essere adottate ulteriori norme volte a garantire un'eradicazione
rapida ed efficiente dell'influenza aviaria, comprese le disposizioni
sui centri di lotta contro la malattia, sui gruppi di esperti e sulle
esercitazioni di emergenza in tempo reale.