Art. 102 
           Organizzazione operativa dell'Esercito italiano 
 
1. L'organizzazione  operativa  dell'Esercito  italiano  fa  capo  al
Comando delle forze operative terrestri, con sede in Verona. 
2. Dipendono dal Comando delle forze operative terrestri: 
a) il 1° Comando delle forze di difesa; 
b) il 2° Comando delle forze di difesa; 
c) il Comando delle truppe alpine; 
d) il Comando trasmissioni e informazioni dell'Esercito italiano; 
e) il Comando aviazione dell'Esercito italiano; 
f) il Comando del Corpo d'armata di reazione rapida; 
g) il Comando dei supporti. 
3. Le sedi, l'ordinamento e le funzioni dei Comandi di cui ai commi 1
e 2 sono definiti con  determinazione  del  Capo  di  stato  maggiore
dell'Esercito italiano.