Art. 107 
 Organizzazione del servizio lavori e demanio dell'Esercito italiano 
 
1. L'organizzazione del servizio lavori e demanio: 
a) fa capo all'Ispettorato delle infrastrutture; 
b) assolve le funzioni nel settore demaniale  e  infrastrutturale  su
scala nazionale, e ha il  compito  di  gestire,  secondo  criteri  di
economicita' ed efficienza  il  patrimonio  immobiliare  della  Forza
armata; 
c) e' articolata in comandi e reparti infrastrutture. 
2. L'articolazione del servizio, le sedi, l'ordinamento e le funzioni
degli enti, di cui al comma 1, sono  individuati  con  determinazione
del Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano.