Art. 144 
 
               Enti dipendenti dal Segretario generale 
 
1. Gli enti di cui all'articolo 47, comma 1, lettera  b)  del  codice
sono posti alle dirette  dipendenze  del  Segretario  generale  della
difesa. 
2. Ferma la definizione di specifici settori di intervento, gli  enti
di cui al comma 1 possono essere adibiti a cicli produttivi, in tutto
o in parte analoghi o alternativi a quelli svolti, per  la  fornitura
di beni e  servizi  alle  amministrazioni  statali  e  a  committenti
privati, anche mediante la stipulazione di  appositi  contratti,  nel
rispetto dei principi che regolano la concorrenza  e  il  mercato.  I
predetti  enti,  successivamente  all'affidamento  del   settore   di
intervento,   nonche'   al   compimento    dell'eventuale    connessa
ristrutturazione,  presentano  un  autonomo  bilancio  annuale,   sia
preventivo sia consuntivo,  redatto  dal  direttore  ai  sensi  degli
articoli 2423 e seguenti del codice civile,  per  l'approvazione  del
Segretario  generale  della  difesa  che  verifica  i  risultati   di
gestione. A tal fine il direttore di  ciascun  ente  e'  responsabile
della tenuta  di  un'analitica  contabilita'  industriale.  Gli  enti
stessi decadono automaticamente dalla  capacita'  di  contrattare  ai
sensi del presente  comma  decorsi  due  esercizi  di  non  economica
gestione ai sensi dei commi 4 e 5. 
3. Per le finalita' indicate al comma  2  il  Ministro  della  difesa
definisce, sentiti i Ministri dell'economia e finanze, della pubblica
amministrazione e innovazione e dello sviluppo  economico,  contratti
tipo o quadro ai sensi delle vigenti disposizioni di diritto civile. 
4. Per le valutazioni di cui al comma  3  del  presente  articolo,  i
costi  di  attivita'  dell'ente  sono  calcolati  tenendo  conto  dei
complessivi oneri riferiti al personale civile e militare  impiegato,
ai  mezzi  occorrenti  per  la  produzione,  alle  spese  generali  e
all'ammortamento del capitale  investito  durante  o  successivamente
alla ristrutturazione dell'ente stesso. 
5. Al fine di verificare la capacita' dell'ente a operare in  termini
di economicita', l'entita' delle utilita' derivanti dai  beni  e  dai
servizi prodotti e' valutata  ai  prezzi  di  mercato  afferenti  gli
stessi o analoghi  beni  e  servizi  anche  tenuto  conto  di  quanto
risultante da listini e mercuriali ufficiali. 
 
 
          Note all'art. 144: 
          - Per l'art. 2423 del codice  civile,  si  vedano  le  note
          all'art. 131.