Art. 144 Enti dipendenti dal Segretario generale 1. Gli enti di cui all'articolo 47, comma 1, lettera b) del codice sono posti alle dirette dipendenze del Segretario generale della difesa. 2. Ferma la definizione di specifici settori di intervento, gli enti di cui al comma 1 possono essere adibiti a cicli produttivi, in tutto o in parte analoghi o alternativi a quelli svolti, per la fornitura di beni e servizi alle amministrazioni statali e a committenti privati, anche mediante la stipulazione di appositi contratti, nel rispetto dei principi che regolano la concorrenza e il mercato. I predetti enti, successivamente all'affidamento del settore di intervento, nonche' al compimento dell'eventuale connessa ristrutturazione, presentano un autonomo bilancio annuale, sia preventivo sia consuntivo, redatto dal direttore ai sensi degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, per l'approvazione del Segretario generale della difesa che verifica i risultati di gestione. A tal fine il direttore di ciascun ente e' responsabile della tenuta di un'analitica contabilita' industriale. Gli enti stessi decadono automaticamente dalla capacita' di contrattare ai sensi del presente comma decorsi due esercizi di non economica gestione ai sensi dei commi 4 e 5. 3. Per le finalita' indicate al comma 2 il Ministro della difesa definisce, sentiti i Ministri dell'economia e finanze, della pubblica amministrazione e innovazione e dello sviluppo economico, contratti tipo o quadro ai sensi delle vigenti disposizioni di diritto civile. 4. Per le valutazioni di cui al comma 3 del presente articolo, i costi di attivita' dell'ente sono calcolati tenendo conto dei complessivi oneri riferiti al personale civile e militare impiegato, ai mezzi occorrenti per la produzione, alle spese generali e all'ammortamento del capitale investito durante o successivamente alla ristrutturazione dell'ente stesso. 5. Al fine di verificare la capacita' dell'ente a operare in termini di economicita', l'entita' delle utilita' derivanti dai beni e dai servizi prodotti e' valutata ai prezzi di mercato afferenti gli stessi o analoghi beni e servizi anche tenuto conto di quanto risultante da listini e mercuriali ufficiali.
Note all'art. 144: - Per l'art. 2423 del codice civile, si vedano le note all'art. 131.