Art. 123 
 
                         Cauzione definitiva 
 
                   (art. 101, d.P.R. n. 554/1999) 
 
    1. La cauzione definitiva, calcolata sull'importo  di  contratto,
e' progressivamente svincolata ai sensi dell'articolo 113 del codice.
L'ammontare residuo della cauzione  definitiva  deve  permanere  fino
alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o  del
certificato di regolare esecuzione, o comunque  fino  a  dodici  mesi
dalla  data  di  ultimazione  dei  lavori  risultante  dal   relativo
certificato. 
    2. La cauzione viene  prestata  a  garanzia  dell'adempimento  di
tutte le obbligazioni del contratto  e  del  risarcimento  dei  danni
derivanti dall'eventuale  inadempimento  delle  obbligazioni  stesse,
nonche'  a  garanzia  del  rimborso  delle  somme  pagate   in   piu'
all'esecutore rispetto alle  risultanze  della  liquidazione  finale,
salva comunque la risarcibilita' del maggior danno. 
    3. Le stazioni appaltanti  hanno  il  diritto  di  valersi  della
cauzione  per   l'eventuale   maggiore   spesa   sostenuta   per   il
completamento dei  lavori  nel  caso  di  risoluzione  del  contratto
disposta in danno dell'esecutore Le stazioni appaltanti hanno inoltre
il diritto di valersi della cauzione per provvedere al  pagamento  di
quanto dovuto dall'esecutore  per  le  inadempienze  derivanti  dalla
inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi,  delle
leggi e dei  regolamenti  sulla  tutela,  protezione,  assicurazione,
assistenza e sicurezza fisica dei  lavoratori  comunque  presenti  in
cantiere. 
    4.  La  stazione  appaltante  puo'  richiedere  all'esecutore  la
reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in  tutto  o
in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua  a
valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.