Art. 124 
 
Fideiussione a garanzia dell'anticipazione e fideiussione a  garanzia
                              dei saldi 
 
                    (art.102, d.P.R. n. 554/1999) 
 
    1. L'erogazione dell'anticipazione, ove  consentita  dalla  leggi
vigenti, e' subordinata alla costituzione  di  garanzia  fideiussoria
bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione  maggiorato
del tasso di interesse legale  applicato  al  periodo  necessario  al
recupero dell'anticipazione  stessa  secondo  il  cronoprogramma  dei
lavori. 
    2. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente
ridotto nel corso dei lavori, in  rapporto  al  progressivo  recupero
dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. 
    3. La fideiussione a garanzia del pagamento della rata  di  saldo
e' costituita alle condizioni previste  dal  comma  1.  Il  tasso  di
interesse e' applicato per il periodo intercorrente tra  la  data  di
emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di
definitivita' del medesimo ai sensi dell'articolo 141, comma  3,  del
codice. 
    4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non  si  applicano  alla
fattispecie di cui all'articolo 133, comma 1-bis, del codice. 
 
              Note all'art. 124 
              - Il testo dell'art. 141, comma 3, del  citato  decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' il seguente: 
              “3. Per tutti i lavori oggetto del codice e' redatto un
          certificato di collaudo secondo le modalita'  previste  dal
          regolamento.  Il  certificato  di  collaudo  ha   carattere
          provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due  anni
          dall'emissione  del  medesimo.  Decorso  tale  termine,  il
          collaudo si intende tacitamente approvato ancorche'  l'atto
          formale di approvazione non sia intervenuto entro due  mesi
          dalla scadenza del medesimo termine. Nel caso di lavori  di
          importo sino a 500.000 euro il certificato di  collaudo  e'
          sostituito da quello di regolare esecuzione; per  i  lavori
          di importo superiore, ma non eccedente il milione di  euro,
          e' in facolta' del soggetto  appaltante  di  sostituire  il
          certificato di collaudo con quello di regolare  esecuzione.
          Il certificato di regolare esecuzione  e'  comunque  emesso
          non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.” 
              - Il testo  dell'art.  133,  comma  1-bis,  del  citato
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' il seguente: 
              “1-bis. Fermi i vigenti divieti  di  anticipazione  del
          prezzo, il bando di gara puo' individuare  i  materiali  da
          costruzione per i  quali  i  contratti,  nei  limiti  delle
          risorse disponibili, prevedono le modalita' e  i  tempi  di
          pagamento degli stessi, ferma restando  l'applicazione  dei
          prezzi contrattuali ovvero dei  prezzi  elementari  desunti
          dagli stessi, previa presentazione da parte  dell'esecutore
          di fattura o altro documento comprovanti il  loro  acquisto
          nella tipologia e quantita' necessaria per l'esecuzione del
          contratto e la loro destinazione allo specifico  contratto,
          e previa accettazione dei materiali da parte del  direttore
          dei lavori; senza nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica  per  tali   materiali   non   si   applicano   le
          disposizioni di cui al comma 3, nonche' ai commi da 4  a  7
          per variazioni in aumento. Il pagamento  dei  materiali  da
          costruzione e' subordinato alla  costituzione  di  garanzia
          fideiussoria bancaria o assicurativa  di  importo  pari  al
          pagamento  maggiorato  del  tasso   di   interesse   legale
          applicato al periodo necessario al recupero  del  pagamento
          stesso secondo  il  cronoprogramma  dei  lavori.  L'importo
          della garanzia e' gradualmente ed  automaticamente  ridotto
          nel corso dei lavori, in rapporto al  progressivo  recupero
          del pagamento da parte delle stazioni appaltanti.”.