Art. 126 
 
           Polizza di assicurazione indennitaria decennale 
 
                    (art.104, d.P.R. n. 554/1999) 
 
    1. Per i lavori di cui all'articolo 129,  comma  2,  del  codice,
l'esecutore dei lavori e' obbligato a stipulare, con decorrenza dalla
data di emissione del  certificato  di  collaudo  provvisorio  o  del
certificato di regolare esecuzione o  comunque  decorsi  dodici  mesi
dalla  data  di  ultimazione  dei  lavori  risultante  dal   relativo
certificato, una  polizza  indennitaria  decennale  a  copertura  dei
rischi di rovina totale o  parziale  dell'opera,  ovvero  dei  rischi
derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere  la
previsione del pagamento in favore del committente non appena  questi
lo   richieda,   anche   in    pendenza    dell'accertamento    della
responsabilita' e senza che occorrano consensi ed  autorizzazioni  di
qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non
deve essere inferiore  al  venti  per  cento  del  valore  dell'opera
realizzata e non superiore al quaranta per cento,  nel  rispetto  del
principio di proporzionalita' avuto riguardo alla natura dell'opera. 
    2. L'esecutore dei lavori e' altresi' obbligato a stipulare,  per
i lavori di cui al  comma  1,  una  polizza  di  assicurazione  della
responsabilita' civile per danni cagionati a  terzi,  con  decorrenza
dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione e per la durata di  dieci  anni  e
con un indennizzo pari al cinque  per  cento  del  valore  dell'opera
realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo  di  5.000.000
di euro. 
    3.  La  liquidazione  della  rata   di   saldo   e'   subordinata
all'accensione delle polizze di cui ai commi 1 e 2. 
 
              Note all'art. 126 
              - Il testo dell'art. 129, comma 2, del  citato  decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' il seguente: 
              “2. Per i lavori il cui importo  superi  gli  ammontari
          stabiliti con decreto del  Ministro  delle  infrastrutture,
          l'esecutore  e'  inoltre   obbligato   a   stipulare,   con
          decorrenza dalla  data  di  emissione  del  certificato  di
          collaudo  provvisorio  o  del   certificato   di   regolare
          esecuzione, una polizza indennitaria decennale, nonche' una
          polizza  per  responsabilita'  civile  verso  terzi,  della
          medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale  o
          parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti  da  gravi
          difetti costruttivi.”