Art. 71 
 
 
                       Circostanza aggravante 
 
  1. Le pene stabilite per i delitti  previsti  dagli  articoli  336,
338, 353, 377,  terzo  comma,  378,  379,  416,  416-bis,  424,  435,
513-bis, 575, 600, 601, 602, 605, 610, 611, 612, 628, 629, 630,  632,
633, 634, 635, 636, 637, 638, 640-bis, 648-bis, 648-ter,  del  codice
penale, sono aumentate da un terzo alla meta' e quelle stabilite  per
le contravvenzioni di cui agli articoli 695, primo comma,  696,  697,
698, 699 del codice penale sono aumentate  nella  misura  di  cui  al
secondo comma dell'articolo 99 del  codice  penale  se  il  fatto  e'
commesso da persona sottoposta con provvedimento  definitivo  ad  una
misura di  prevenzione  personale  durante  il  periodo  previsto  di
applicazione e sino a tre anni dal  momento  in  cui  ne  e'  cessata
l'esecuzione. 
  2. In ogni caso si procede d'ufficio e quando i delitti di  cui  al
comma 1, per i quali  e'  consentito  l'arresto  in  flagranza,  sono
commessi da persone sottoposte alla misura di prevenzione, la polizia
giudiziaria puo'  procedere  all'arresto  anche  fuori  dei  casi  di
flagranza. 
  3. Alla pena e' aggiunta una misura di sicurezza detentiva. 
 
          Note all'art. 71: 
              - Per il testo degli articoli  416-bis,  605,  630  del
          codice penale si vedano le note all'art. 4. 
              - Per il testo degli articoli 629 e 648-ter del  codice
          penale si vedano le note all'art. 34. 
              - Si riporta il testo degli articoli 99, 336, 338, 353,
          377, 378, 379, 416, 424, 435, 513-bis, 575, 600, 601,  602,
          610, 611, 612, 628, 632, 633,  634,  635,  636,  637,  638,
          640-bis, 695, 696, 697, 698, 699 del codice penale: 
              "Art. 99. Recidiva. 
              Chi, dopo essere stato condannato per  un  delitto  non
          colposo, ne commette un altro, puo' essere sottoposto ad un
          aumento di un terzo della pena da infliggere per  il  nuovo
          delitto non colposo. 
              La pena puo' essere aumentata fino alla meta': 
              1) se il nuovo delitto  non  colposo  e'  della  stessa
          indole; 
              2) se il nuovo delitto non colposo  e'  stato  commesso
          nei cinque anni dalla condanna precedente; 
              3) se il nuovo delitto non colposo  e'  stato  commesso
          durante o dopo l'esecuzione della pena, ovvero  durante  il
          tempo in  cui  il  condannato  si  sottrae  volontariamente
          all'esecuzione della pena. 
              Qualora concorrano piu' circostanze fra quelle indicate
          al secondo comma, l'aumento di pena e' della meta'. 
              Se il recidivo commette un altro delitto  non  colposo,
          l'aumento della pena, nel caso di cui al  primo  comma,  e'
          della meta' e, nei casi previsti dal secondo comma,  e'  di
          due terzi. 
              Se si tratta di uno dei delitti indicati all'art.  407,
          comma 2,  lettera  a),  del  codice  di  procedura  penale,
          l'aumento della pena per la recidiva e' obbligatorio e, nei
          casi indicati al secondo comma, non puo'  essere  inferiore
          ad un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto. 
              In nessun caso l'aumento  di  pena  per  effetto  della
          recidiva puo' superare  il  cumulo  delle  pene  risultante
          dalle  condanne  precedenti  alla  commissione  del   nuovo
          delitto non colposo»." 
              "Art. 336. Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale. 
              Chiunque  usa  violenza  o  minaccia  a   un   pubblico
          ufficiale o ad un incaricato di un pubblico  servizio,  per
          costringerlo a fare un atto contrario ai propri  doveri,  o
          ad omettere un atto dell'ufficio o del servizio, e'  punito
          con la reclusione da sei mesi a cinque anni. 
              La pena e' della reclusione fino  a  tre  anni,  se  il
          fatto e' commesso  per  costringere  alcuna  delle  persone
          anzidette  a  compiere  un  atto  del  proprio  ufficio   o
          servizio, o per influire, comunque, su di essa." 
              "Art. 338. Violenza o minaccia ad  un  corpo  politico,
          amministrativo o giudiziario. 
              Chiunque usa violenza o minaccia ad un corpo  politico,
          amministrativo o giudiziario o  ad  una  rappresentanza  di
          esso o ad una qualsiasi pubblica  autorita'  costituita  in
          collegio,  per  impedirne,  in  tutto  o  in  parte,  anche
          temporaneamente, o per turbarne  comunque  l'attivita',  e'
          punito con la reclusione da uno a sette anni. 
              Alla stessa pena soggiace chi  commette  il  fatto  per
          influire sulle  deliberazioni  collegiali  di  imprese  che
          esercitano  servizi  pubblici  o  di  pubblica  necessita',
          qualora   tali   deliberazioni    abbiano    per    oggetto
          l'organizzazione o l'esecuzione dei servizi." 
              "Art. 353. Turbata liberta' degli incanti. 
              Chiunque,  con  violenza  o  minaccia,  o   con   doni,
          promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o
          turba la gara nei  pubblici  incanti  o  nelle  licitazioni
          private per conto di pubbliche amministrazioni,  ovvero  ne
          allontana gli offerenti, e' punito con la reclusione da sei
          mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032. 
              Se il colpevole  e'  persona  preposta  dalla  legge  o
          dall'autorita' agli incanti o alle licitazioni suddette, la
          reclusione e' da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a
          euro 2.065. 
              Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche
          nel caso di  licitazioni  private  per  conto  di  privati,
          dirette da un pubblico ufficiale o  da  persona  legalmente
          autorizzata; ma sono ridotte alla meta'." 
              "Art. 377. Intralcio alla giustizia. 
              Chiunque offre o promette denaro o altra utilita'  alla
          persona   chiamata   a   rendere   dichiarazioni    davanti
          all'autorita' giudiziaria ovvero alla persona richiesta  di
          rilasciare   dichiarazioni   dal   difensore   nel    corso
          dell'attivita' investigativa, o  alla  persona  chiamata  a
          svolgere  attivita'  di  perito,   consulente   tecnico   o
          interprete, per indurla a commettere i reati previsti dagli
          articoli 371-bis, 371-ter, 372  e  373,  soggiace,  qualora
          l'offerta o  la  promessa  non  sia  accettata,  alle  pene
          stabilite negli articoli medesimi, ridotte dalla  meta'  ai
          due terzi. 
              La stessa disposizione si applica qualora  l'offerta  o
          la promessa sia accettata, ma la falsita' non sia commessa. 
              Chiunque usa violenza o minaccia ai  fini  indicati  al
          primo comma, soggiace, qualora il fine non sia  conseguito,
          alle pene stabilite in ordine ai reati di cui  al  medesimo
          primo comma, diminuite in misura non eccedente un terzo. 
              Le pene previste ai commi primo e terzo sono  aumentate
          se concorrono le condizioni di cui all'art. 339. 
              La  condanna  importa   l'interdizione   dai   pubblici
          uffici." 
              "Art. 378. Favoreggiamento personale. 
              Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il  quale
          la legge stabilisce la pena di morte  o  l'ergastolo  o  la
          reclusione, e fuori dei  casi  di  concorso  nel  medesimo,
          aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'autorita',  o
          a sottrarsi alle ricerche  di  questa,  e'  punito  con  la
          reclusione fino a quattro anni. 
              Quando il delitto commesso e' quello previsto dall'art.
          416-bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione
          non inferiore a due anni. 
              Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce
          una pena diversa, ovvero di  contravvenzioni,  la  pena  e'
          della multa fino a euro 516. 
              Le disposizioni di questo articolo si  applicano  anche
          quando la persona aiutata non e' imputabile o  risulta  che
          non ha commesso il delitto." 
              "Art. 379. Favoreggiamento reale. 
              Chiunque fuori dei casi di concorso  nel  reato  e  dei
          casi previsti dagli articoli 648, 648-bis,  648-ter,  aiuta
          taluno ad assicurare il prodotto o il profitto o il  prezzo
          di un reato, e' punito con la reclusione fino a cinque anni
          se si tratta di delitto, e con la multa da euro 51  a  euro
          1.032 se si tratta di contravvenzione. 
              Si applicano le disposizioni del  primo  e  dell'ultimo
          capoverso dell'articolo precedente." 
              "Art. 416. Associazione per delinquere. 
              Quando tre o piu' persone si associano  allo  scopo  di
          commettere  piu'   delitti,   coloro   che   promuovono   o
          costituiscono od organizzano  l'associazione  sono  puniti,
          per cio' solo, con la reclusione da tre a sette anni. 
              Per il solo fatto di partecipare  all'associazione,  la
          pena e' della reclusione da uno a cinque anni. 
              I capi soggiacciono alla stessa pena  stabilita  per  i
          promotori. 
              Se gli associati scorrono in  armi  le  campagne  o  le
          pubbliche  vie,  si  applica  la  reclusione  da  cinque  a
          quindici anni. 
              La pena e' aumentata se il numero degli associati e' di
          dieci o piu'. 
              Se l'associazione e' diretta a  commettere  taluno  dei
          delitti di cui  agli  articoli  600,  601  e  602,  nonche'
          all'art.  12,  comma   3-bis,   del   testo   unico   delle
          disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione  e
          norme sulla condizione dello straniero, di cui  al  decreto
          legislativo  25  luglio  1998,  n.  286,  si   applica   la
          reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti  dal
          primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti  dal
          secondo comma." 
              "Art. 424. Danneggiamento seguito da incendio. 
              Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste  nell'art.
          423-bis, al solo  scopo  di  danneggiare  la  cosa  altrui,
          appicca il fuoco a una cosa propria o altrui e' punito,  se
          dal  fatto  sorge  il  pericolo  di  un  incendio,  con  la
          reclusione da sei mesi a due anni. 
              Se  segue  l'incendio,  si  applicano  le  disposizioni
          dell'art. 423, ma la pena  e'  ridotta  da  un  terzo  alla
          meta'. 
              Se al fuoco appiccato a boschi, selve e foreste, ovvero
          vivai  forestali   destinati   al   rimboschimento,   segue
          incendio, si applicano le pene previste dall'art. 423-bis." 
              "Art.  435.  Fabbricazione  o  detenzione  di   materie
          esplodenti. 
              Chiunque,  al   fine   di   attentare   alla   pubblica
          incolumita', fabbrica, acquista o detiene dinamite o  altre
          materie  esplodenti,  asfissianti,  accecanti,  tossiche  o
          infiammabili, ovvero sostanze che servano alla composizione
          o alla fabbricazione di esse, e' punito con  la  reclusione
          da uno a cinque anni." 
              "Art. 513-bis.  Illecita  concorrenza  con  minaccia  o
          violenza. 
              Chiunque nell'esercizio  di  un'attivita'  commerciale,
          industriale  o  comunque   produttiva,   compie   atti   di
          concorrenza con  violenza  o  minaccia  e'  punito  con  la
          reclusione da due a sei anni. 
              La  pena  e'  aumentata  se  gli  atti  di  concorrenza
          riguardano un'attivita' finanziata in tutto o in  parte  ed
          in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici." 
              "Art. 575. Omicidio. 
              Chiunque cagiona la morte di un uomo e' punito  con  la
          reclusione non inferiore ad anni ventuno." 
              "Art. 600. Riduzione o mantenimento in schiavitu' o  in
          servitu'. 
              Chiunque esercita su una persona poteri  corrispondenti
          a quelli del diritto di proprieta' ovvero chiunque riduce o
          mantiene  una  persona   in   uno   stato   di   soggezione
          continuativa, costringendola  a  prestazioni  lavorative  o
          sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a  prestazioni
          che  ne  comportino  lo  sfruttamento,  e'  punito  con  la
          reclusione da otto a venti anni. 
              La  riduzione  o  il  mantenimento   nello   stato   di
          soggezione ha luogo quando la condotta e' attuata  mediante
          violenza,  minaccia,  inganno,   abuso   di   autorita'   o
          approfittamento di una situazione di inferiorita' fisica  o
          psichica o di una situazione di necessita', o  mediante  la
          promessa o la  dazione  di  somme  di  denaro  o  di  altri
          vantaggi a chi ha autorita' sulla persona." 
              "Art. 601. Tratta di persone. 
              Chiunque commette tratta di persona che si trova  nelle
          condizioni  di  cui  all'art.  600  ovvero,  al   fine   di
          commettere i delitti di cui al  primo  comma  del  medesimo
          articolo,  la  induce  mediante  inganno  o  la   costringe
          mediante  violenza,  minaccia,   abuso   di   autorita'   o
          approfittamento di una situazione di inferiorita' fisica  o
          psichica o di una  situazione  di  necessita',  o  mediante
          promessa o dazione di somme di denaro o di  altri  vantaggi
          alla persona che su di essa ha autorita', a fare ingresso o
          a soggiornare o a uscire dal territorio  dello  Stato  o  a
          trasferirsi al suo interno, e' punito con la reclusione  da
          otto a venti anni." 
              "Art. 602. Acquisto e alienazione di schiavi. 
              Chiunque,  fuori  dei  casi  indicati  nell'art.   601,
          acquista o aliena o cede una persona che si  trova  in  una
          delle condizioni di cui  all'art.  600  e'  punito  con  la
          reclusione da otto a venti anni." 
              "Art. 610. Violenza privata. 
              Chiunque, con violenza o minaccia,  costringe  altri  a
          fare, tollerare od omettere qualche cosa e' punito  con  la
          reclusione fino a quattro anni. 
              La  pena  e'  aumentata  se  concorrono  le  condizioni
          prevedute dall'art. 339." 
              "Art.  611.  Violenza  o  minaccia  per  costringere  a
          commettere un reato. 
              Chiunque usa violenza  o  minaccia  per  costringere  o
          determinare altri a commettere un fatto  costituente  reato
          e' punito con la reclusione fino a cinque anni. 
              La  pena  e'  aumentata  se  concorrono  le  condizioni
          prevedute dall'art. 339." 
              "Art. 612. Minaccia. 
              Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno e' punito,
          a querela della persona offesa, con la multa  fino  a  euro
          51. 
              Se la minaccia e' grave, o e' fatta  in  uno  dei  modi
          indicati nell'art. 339, la pena e' della reclusione fino  a
          un anno e si procede d'ufficio." 
              "Art. 628. Rapina. 
              Chiunque, per procurare a se' o ad  altri  un  ingiusto
          profitto,  mediante  violenza  alla  persona  o   minaccia,
          s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola  a  chi
          la detiene, e' punito con la reclusione da tre a dieci anni
          e con la multa da euro 516 a euro 2.065. 
              Alla  stessa  pena  soggiace  chi  adopera  violenza  o
          minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare
          a se' o ad altri il possesso della cosa  sottratta,  o  per
          procurare a se' o ad altri l'impunita'. 
              La pena e' della reclusione da quattro anni e sei  mesi
          a venti anni e della multa da euro 1.032 a euro 3.098 : 
              1) se la violenza o minaccia e' commessa con armi, o da
          persona travisata, o da piu' persone riunite; 
              2) se la violenza consiste nel porre taluno in stato di
          incapacita' di volere o di agire; 
              3) se la violenza o minaccia  e'  posta  in  essere  da
          persona che fa  parte  dell'associazione  di  cui  all'art.
          416-bis; 
              3-bis) se il  fatto  e'  commesso  nei  luoghi  di  cui
          all'art. 624-bis; 
              3-ter) se il fatto e' commesso all'interno di mezzi  di
          pubblico trasporto; 
              3-quater) se il fatto  e'  commesso  nei  confronti  di
          persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero  che  abbia
          appena fruito dei servizi di istituti  di  credito,  uffici
          postali o  sportelli  automatici  adibiti  al  prelievo  di
          denaro. 
              Le circostanze attenuanti, diverse da  quella  prevista
          dall'art. 98, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo
          comma, numeri 3), 3-bis), 3-ter) e 3-quater),  non  possono
          essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a  queste
          e le diminuzioni di pena si operano sulla  quantita'  della
          stessa risultante dall'aumento  conseguente  alle  predette
          aggravanti." 
              "Art. 632. Deviazione di acque  e  modificazione  dello
          stato dei luoghi. 
              Chiunque, per procurare a se' o ad  altri  un  ingiusto
          profitto, devia acque, ovvero immuta nell'altrui proprieta'
          lo stato dei luoghi, e' punito,  a  querela  della  persona
          offesa, con la reclusione fino a tre anni e  con  la  multa
          fino a euro 206." 
              "Art. 633. Invasione di terreni o edifici. 
              Chiunque  invade  arbitrariamente  terreni  o   edifici
          altrui, pubblici o privati,  al  fine  di  occuparli  o  di
          trarne altrimenti profitto,  e'  punito,  a  querela  della
          persona offesa, con la reclusione fino a due anni o con  la
          multa da euro 103 a euro 1.032. 
              Le pene  si  applicano  congiuntamente,  e  si  procede
          d'ufficio, se il  fatto  e'  commesso  da  piu'  di  cinque
          persone, di cui una almeno palesemente  armata,  ovvero  da
          piu' di dieci persone, anche senza armi." 
              "Art. 634. Turbativa  violenta  del  possesso  di  cose
          immobili. 
              Chiunque,  fuori  dei   casi   indicati   nell'articolo
          precedente,  turba,  con  violenza  alla  persona   o   con
          minaccia, l'altrui pacifico possesso di cose  immobili,  e'
          punito con la reclusione fino a due anni e con la multa  da
          euro 103 a euro 309. 
              Il fatto si considera compiuto con violenza o  minaccia
          quando e' commesso da piu' di dieci persone." 
              "Art. 635. Danneggiamento. 
              Chiunque distrugge, disperde,  deteriora  o  rende,  in
          tutto o  in  parte,  inservibili  cose  mobili  o  immobili
          altrui, e' punito, a querela della persona offesa,  con  la
          reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 309. 
              La pena e' della reclusione da sei mesi a tre anni e si
          procede d'ufficio, se il fatto e' commesso: 
              1. con violenza alla persona o con minaccia; 
              2. da datori di lavoro in occasione di  serrate,  o  da
          lavoratori in occasione di sciopero, ovvero in occasione di
          alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 330, 331 e 333; 
              3. su edifici pubblici o destinati  a  uso  pubblico  o
          all'esercizio di un culto, o su cose di interesse storico o
          artistico ovunque siano ubicate o su immobili compresi  nel
          perimetro dei centri  storici  ovvero  su  immobili  i  cui
          lavori di costruzione, di ristrutturazione, di  recupero  o
          di risanamento sono in corso o  risultano  ultimati,  o  su
          altre delle cose indicate nel n. 7 dell'art. 625; 
              4. sopra opere destinate all'irrigazione; 
              5.  sopra  piante  di  viti,  di   alberi   o   arbusti
          fruttiferi, o su boschi, selve o foreste, ovvero  su  vivai
          forestali destinati al rimboschimento; 
              5-bis. sopra attrezzature e impianti sportivi  al  fine
          di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni
          sportive. 
              Per i reati di cui al  secondo  comma,  la  sospensione
          condizionale della  pena  e'  subordinata  all'eliminazione
          delle conseguenze dannose o pericolose del  reato,  ovvero,
          se  il  condannato  non  si  oppone,  alla  prestazione  di
          attivita' non retribuita a favore della  collettivita'  per
          un tempo determinato, comunque non  superiore  alla  durata
          della pena  sospesa,  secondo  le  modalita'  indicate  dal
          giudice nella sentenza di condanna." 
              "Art. 636. Introduzione  o  abbandono  di  animali  nel
          fondo altrui e pascolo abusivo. 
              Chiunque introduce o abbandona animali in gregge  o  in
          mandria nel fondo altrui e' punito con la multa da euro  10
          a euro 103. 
              Se l'introduzione o l'abbandono di animali,  anche  non
          raccolti  in  gregge  o  in  mandria,  avviene  per   farli
          pascolare nel fondo altrui, la  pena  e'  della  reclusione
          fino a un anno o della multa da euro 20 a euro 206. 
              Qualora il pascolo avvenga, ovvero dall'introduzione  o
          dall'abbandono   degli   animali   il   fondo   sia   stato
          danneggiato, il colpevole e' punito con la reclusione  fino
          a due anni e con la multa da euro 51 a euro 516. 
              Il delitto e' punibile a querela della persona offesa." 
              "Art. 637. Ingresso abusivo nel fondo altrui. 
              Chiunque  senza  necessita'  entra  nel  fondo   altrui
          recinto da fosso, da siepe  viva  o  da  un  altro  stabile
          riparo e' punito, a querela della persona  offesa,  con  la
          multa fino a euro 103." 
              "Art.  638.  Uccisione  o  danneggiamento  di   animali
          altrui. 
              Chiunque senza necessita' uccide o rende inservibili  o
          comunque deteriora animali che  appartengono  ad  altri  e'
          punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,  a
          querela della persona offesa, con la reclusione fino  a  un
          anno o con la multa fino a euro 309. 
              La pena e' della reclusione da sei mesi a quattro anni,
          e si procede d'ufficio, se il fatto e' commesso  su  tre  o
          piu' capi di bestiame raccolti  in  gregge  o  in  mandria,
          ovvero su animali bovini o equini, anche  non  raccolti  in
          mandria. 
              Non e' punibile chi commette il  fatto  sopra  volatili
          sorpresi nei fondi da lui posseduti e nel  momento  in  cui
          gli recano danno." 
              "Art. 640-bis. Truffa aggravata per il conseguimento di
          erogazioni pubbliche. 
              La pena e' della reclusione da uno  a  sei  anni  e  si
          procede d'ufficio se il fatto di cui all'art. 640  riguarda
          contributi, finanziamenti,  mutui  agevolati  ovvero  altre
          erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi
          o erogati da parte dello Stato, di altri  enti  pubblici  o
          delle Comunita' europee." 
              "Art. 695. Fabbricazione o commercio non autorizzati di
          armi. 
              Chiunque, senza la licenza dell'autorita',  fabbrica  o
          introduce nello  Stato,  o  esporta,  o  pone  comunque  in
          vendita  armi,  ovvero  ne  fa  raccolta  per  ragioni   di
          commercio o d'industria, e' punito con l'arresto fino a tre
          anni e con l'ammenda fino a euro 1.239. 
              Non si applica la pena dell'arresto, qualora si  tratti
          di collezioni di armi artistiche, rare o antiche." 
              "Art. 696. Vendita ambulante di armi. 
              Chiunque esercita  la  vendita  ambulante  di  armi  e'
          punito con l'arresto fino a tre anni e con l'ammenda fino a
          euro 1.239.". 
              "Art. 697. Detenzione abusiva di armi. 
              Chiunque detiene armi o munizioni  senza  averne  fatto
          denuncia all'autorita', quando la denuncia e' richiesta, e'
          punito con l'arresto fino a dodici  mesi  o  con  l'ammenda
          fino a euro 371. 
              Chiunque, avendo notizia che in un luogo da lui abitato
          si trovano armi  o  munizioni,  omette  di  farne  denuncia
          all'autorita', e' punito con l'arresto fino a  due  mesi  o
          con l'ammenda fino a euro 258." 
              "Art. 698. Omessa consegna di armi. 
              Chiunque  trasgredisce  all'ordine,   legalmente   dato
          dall'Autorita', di consegnare  nei  termini  prescritti  le
          armi  o  le  munizioni  da  lui  detenute,  e'  punito  con
          l'arresto non inferiore a nove mesi  o  con  l'ammenda  non
          inferiore a euro 123." 
              "Art. 699. Porto abusivo di armi. 
              Chiunque, senza la licenza  dell'Autorita',  quando  la
          licenza e' richiesta  porta  un'arma  fuori  della  propria
          abitazione o delle appartenenze  di  essa,  e'  punito  con
          l'arresto fino a diciotto mesi. 
              Soggiace all'arresto da diciotto mesi a tre  anni  chi,
          fuori della propria  abitazione  o  delle  appartenenze  di
          essa, porta un'arma per cui non e' ammessa licenza. 
              Se  alcuno  dei  fatti  preveduti  dalle   disposizioni
          precedenti e' commesso in  un  luogo  ove  sia  concorso  o
          adunanza di persone, o di notte in  un  luogo  abitato,  le
          pene sono aumentate.".