Art. 74 
 
 
                    Reati del pubblico ufficiale 
 
  1. Il pubblico amministratore, il funzionario o il dipendente  che,
intervenuta la decadenza o la sospensione di cui all'articolo 67, non
dispone, entro trenta giorni dalla  comunicazione,  il  ritiro  delle
licenze,  autorizzazioni,  abilitazioni   o   la   cessazione   delle
erogazioni o concessioni ovvero la cancellazione  dagli  elenchi,  e'
punito con la reclusione da due a quattro anni. 
  2. Le stesse pene si applicano in  caso  di  rilascio  di  licenze,
concessioni, autorizzazioni o abilitazioni ovvero di iscrizioni e  di
attestazioni di qualificazione nonche' di concessione  di  erogazioni
in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 67. 
  3. Il pubblico amministratore, il funzionario o il dipendente dello
Stato o di altro ente pubblico ovvero il concessionario di opere e di
servizi pubblici nonche' il contraente  generale  che  consente  alla
conclusione di contratti o subcontratti  in  violazione  dei  divieti
previsti dall'articolo 67, e' punito  con  la  reclusione  da  due  a
quattro anni. 
  4. Se il fatto di cui ai commi 1, 2 e 3 e' commesso per  colpa,  la
pena e' della reclusione da tre mesi ad un anno.