Art. 76 
 
 
                        Altre sanzioni penali 
 
  1.  La  persona  che,  avendo  ottenuto  l'autorizzazione  di   cui
all'articolo 12, non rientri nel  termine  stabilito  nel  comune  di
soggiorno obbligato, o non osservi le  prescrizioni  fissate  per  il
viaggio, ovvero si allontani dal comune ove ha chiesto di recarsi, e'
punita con  la  reclusione  da  due  a  cinque  anni;  e'  consentito
l'arresto anche fuori dei casi di flagranza. 
  2. Chiunque violi il divieto di cui all'articolo 3, commi 4 e 5, e'
punito con la reclusione da uno a tre anni e con  la  multa  da  euro
1.549 a euro  5.164.  Gli  strumenti,  gli  apparati,  i  mezzi  e  i
programmi posseduti o utilizzati sono confiscati  ed  assegnati  alle
Forze di polizia, se ne fanno richiesta,  per  essere  impiegati  nei
compiti di istituto. 
  3. Il contravventore alle disposizioni di cui  all'articolo  2,  e'
punito con l'arresto da uno a sei mesi. Nella  sentenza  di  condanna
viene disposto che, scontata la pena, il contravventore sia  tradotto
al luogo del rimpatrio. 
  4. Chi non ottempera, nel termine fissato dal tribunale, all'ordine
di deposito della cauzione di cui all'articolo 31, ovvero  omette  di
offrire le garanzie sostitutive di cui  al  comma  3  della  medesima
disposizione, e' punito con la pena dell'arresto da sei  mesi  a  due
anni. 
  5.  La  persona  a  cui  e'   stata   applicata   l'amministrazione
giudiziaria dei beni personali, la quale con qualsiasi  mezzo,  anche
simulato, elude o tenta di eludere l'esecuzione del provvedimento  e'
punita con la reclusione da tre a cinque  anni.  La  stessa  pena  si
applica a chiunque anche fuori dei casi di concorso nel reato,  aiuta
la persona indicata a sottrarsi all'esecuzione del provvedimento. Per
il reato di cui al comma precedente  si  procede  in  ogni  caso  con
giudizio direttissimo. 
  6.  Chi  omette  di  effettuare  entro  i   termini   indicati   le
comunicazioni previste per l'amministrazione giudiziaria all'articolo
34, comma 8, e' punito con la reclusione da uno a quattro anni.  Alla
condanna segue la  confisca  dei  beni  acquistati  e  dei  pagamenti
ricevuti per i quali e' stata omessa la comunicazione. 
  7. Chiunque, essendovi tenuto, omette di comunicare entro i termini
stabiliti   dalla   legge   le   variazioni   patrimoniali   indicate
nell'articolo 80 e' punito con la reclusione da due a sei anni e  con
la multa da euro  10.329  a  euro  20.658.  Alla  condanna  segue  la
confisca  dei  beni  a  qualunque  titolo  acquistati   nonche'   del
corrispettivo dei beni a qualunque titolo alienati. Nei casi  in  cui
non sia possibile procedere alla confisca dei beni acquistati  ovvero
del corrispettivo dei beni alienati, il giudice ordina  la  confisca,
per un valore equivalente, di somme di denaro, beni o altre  utilita'
dei quali i soggetti di  cui  all'articolo  80,  comma  1,  hanno  la
disponibilita'. 
  8.  Salvo  che  il  fatto  costituisca   piu'   grave   reato,   il
contravventore al divieto di cui all'articolo 67, comma 7  e'  punito
con la reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica  al
candidato  che,  avendo  diretta  conoscenza  della   condizione   di
sottoposto in via definitiva alla misura della sorveglianza  speciale
di pubblica sicurezza, richiede al medesimo di svolgere le  attivita'
di propaganda elettorale previste all'articolo 67, comma 7  e  se  ne
avvale concretamente. L'esistenza del fatto deve risultare  anche  da
prove diverse dalle dichiarazioni del soggetto sottoposto alla misura
di prevenzione. 
  9. La condanna alla pena della  reclusione,  anche  se  conseguente
all'applicazione  della  pena  su  richiesta  delle  parti  a   norma
dell'articolo 444 del codice di  procedura  penale,  per  il  delitto
previsto dal comma 8, comporta l'interdizione dai pubblici uffici per
la durata della pena detentiva. A tal fine la cancelleria del giudice
che  ha  pronunciato  la  sentenza  trasmette   copia   dell'estratto
esecutivo, chiusa  in  piego  sigillato,  all'organo  o  all'ente  di
appartenenza per l'adozione degli atti di competenza. Nel caso in cui
il condannato sia un membro del Parlamento, la Camera di appartenenza
adotta le conseguenti determinazioni secondo  le  norme  del  proprio
regolamento.   Dall'interdizione   dai   pubblici   uffici   consegue
l'ineleggibilita' del condannato per  la  stessa  durata  della  pena
detentiva. La sospensione condizionale della pena non ha  effetto  ai
fini dell'interdizione dai pubblici uffici. 
 
          Note all'art. 76: 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  444  del  codice  di
          procedura penale: 
              "Art. 444.Applicazione della pena su richiesta. 
              1. L'imputato e il pubblico ministero possono  chiedere
          al giudice l'applicazione,  nella  specie  e  nella  misura
          indicata,  di  una  sanzione  sostitutiva  o  di  una  pena
          pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di  una  pena
          detentiva quando questa, tenuto conto delle  circostanze  e
          diminuita fino a un terzo, non supera cinque  anni  soli  o
          congiunti a pena pecuniaria. 
              1-bis. Sono esclusi dall'applicazione  del  comma  1  i
          procedimenti per i delitti di cui all'art. 51, commi  3-bis
          e 3-quater, i  procedimenti  per  i  delitti  di  cui  agli
          articoli 600-bis, primo e terzo comma,  600-quater,  primo,
          secondo, terzo e quinto comma, 600-quater,  secondo  comma,
          600-quater.1, relativamente alla condotta di  produzione  o
          commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, nonche'
          609-bis,  609-ter,  609-quater  e  609-octies  del   codice
          penale,  nonche'  quelli  contro  coloro  che  siano  stati
          dichiarati  delinquenti  abituali,  professionali   e   per
          tendenza, o recidivi ai sensi dell'art. 99,  quarto  comma,
          del codice penale, qualora la pena superi due anni  soli  o
          congiunti a pena pecuniaria. 
              2. Se vi e' il consenso anche della parte  che  non  ha
          formulato  la  richiesta  e  non  deve  essere  pronunciata
          sentenza di  proscioglimento  a  norma  dell'art.  129,  il
          giudice, sulla base degli  atti,  se  ritiene  corrette  la
          qualificazione giuridica del  fatto,  l'applicazione  e  la
          comparazione delle  circostanze  prospettate  dalle  parti,
          nonche' congrua la pena indicata, ne dispone  con  sentenza
          l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi  e'  stata
          la richiesta delle parti. Se vi e'  costituzione  di  parte
          civile, il  giudice  non  decide  sulla  relativa  domanda;
          l'imputato e' tuttavia condannato al pagamento delle  spese
          sostenute dalla parte civile, salvo  che  ricorrano  giusti
          motivi per la  compensazione  totale  o  parziale.  Non  si
          applica la disposizione dell'art. 75, comma 3. 
              3.  La  parte,  nel  formulare   la   richiesta,   puo'
          subordinarne   l'efficacia,    alla    concessione    della
          sospensione condizionale della  pena.  In  questo  caso  il
          giudice, se ritiene che  la  sospensione  condizionale  non
          puo' essere concessa, rigetta la richiesta.".