Art. 76
Altre sanzioni penali
1. La persona che, avendo ottenuto l'autorizzazione di cui
all'articolo 12, non rientri nel termine stabilito nel comune di
soggiorno obbligato, o non osservi le prescrizioni fissate per il
viaggio, ovvero si allontani dal comune ove ha chiesto di recarsi, e'
punita con la reclusione da due a cinque anni; e' consentito
l'arresto anche fuori dei casi di flagranza.
2. Chiunque violi il divieto di cui all'articolo 3, commi 4 e 5, e'
punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro
1.549 a euro 5.164. Gli strumenti, gli apparati, i mezzi e i
programmi posseduti o utilizzati sono confiscati ed assegnati alle
Forze di polizia, se ne fanno richiesta, per essere impiegati nei
compiti di istituto.
3. Il contravventore alle disposizioni di cui all'articolo 2, e'
punito con l'arresto da uno a sei mesi. Nella sentenza di condanna
viene disposto che, scontata la pena, il contravventore sia tradotto
al luogo del rimpatrio.
4. Chi non ottempera, nel termine fissato dal tribunale, all'ordine
di deposito della cauzione di cui all'articolo 31, ovvero omette di
offrire le garanzie sostitutive di cui al comma 3 della medesima
disposizione, e' punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due
anni.
5. La persona a cui e' stata applicata l'amministrazione
giudiziaria dei beni personali, la quale con qualsiasi mezzo, anche
simulato, elude o tenta di eludere l'esecuzione del provvedimento e'
punita con la reclusione da tre a cinque anni. La stessa pena si
applica a chiunque anche fuori dei casi di concorso nel reato, aiuta
la persona indicata a sottrarsi all'esecuzione del provvedimento. Per
il reato di cui al comma precedente si procede in ogni caso con
giudizio direttissimo.
6. Chi omette di effettuare entro i termini indicati le
comunicazioni previste per l'amministrazione giudiziaria all'articolo
34, comma 8, e' punito con la reclusione da uno a quattro anni. Alla
condanna segue la confisca dei beni acquistati e dei pagamenti
ricevuti per i quali e' stata omessa la comunicazione.
7. Chiunque, essendovi tenuto, omette di comunicare entro i termini
stabiliti dalla legge le variazioni patrimoniali indicate
nell'articolo 80 e' punito con la reclusione da due a sei anni e con
la multa da euro 10.329 a euro 20.658. Alla condanna segue la
confisca dei beni a qualunque titolo acquistati nonche' del
corrispettivo dei beni a qualunque titolo alienati. Nei casi in cui
non sia possibile procedere alla confisca dei beni acquistati ovvero
del corrispettivo dei beni alienati, il giudice ordina la confisca,
per un valore equivalente, di somme di denaro, beni o altre utilita'
dei quali i soggetti di cui all'articolo 80, comma 1, hanno la
disponibilita'.
8. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il
contravventore al divieto di cui all'articolo 67, comma 7 e' punito
con la reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica al
candidato che, avendo diretta conoscenza della condizione di
sottoposto in via definitiva alla misura della sorveglianza speciale
di pubblica sicurezza, richiede al medesimo di svolgere le attivita'
di propaganda elettorale previste all'articolo 67, comma 7 e se ne
avvale concretamente. L'esistenza del fatto deve risultare anche da
prove diverse dalle dichiarazioni del soggetto sottoposto alla misura
di prevenzione.
9. La condanna alla pena della reclusione, anche se conseguente
all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto
previsto dal comma 8, comporta l'interdizione dai pubblici uffici per
la durata della pena detentiva. A tal fine la cancelleria del giudice
che ha pronunciato la sentenza trasmette copia dell'estratto
esecutivo, chiusa in piego sigillato, all'organo o all'ente di
appartenenza per l'adozione degli atti di competenza. Nel caso in cui
il condannato sia un membro del Parlamento, la Camera di appartenenza
adotta le conseguenti determinazioni secondo le norme del proprio
regolamento. Dall'interdizione dai pubblici uffici consegue
l'ineleggibilita' del condannato per la stessa durata della pena
detentiva. La sospensione condizionale della pena non ha effetto ai
fini dell'interdizione dai pubblici uffici.
Note all'art. 76:
- Si riporta il testo dell'art. 444 del codice di
procedura penale:
"Art. 444.Applicazione della pena su richiesta.
1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere
al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura
indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena
pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena
detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e
diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o
congiunti a pena pecuniaria.
1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i
procedimenti per i delitti di cui all'art. 51, commi 3-bis
e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui agli
articoli 600-bis, primo e terzo comma, 600-quater, primo,
secondo, terzo e quinto comma, 600-quater, secondo comma,
600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o
commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, nonche'
609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice
penale, nonche' quelli contro coloro che siano stati
dichiarati delinquenti abituali, professionali e per
tendenza, o recidivi ai sensi dell'art. 99, quarto comma,
del codice penale, qualora la pena superi due anni soli o
congiunti a pena pecuniaria.
2. Se vi e' il consenso anche della parte che non ha
formulato la richiesta e non deve essere pronunciata
sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129, il
giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la
qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la
comparazione delle circostanze prospettate dalle parti,
nonche' congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza
l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi e' stata
la richiesta delle parti. Se vi e' costituzione di parte
civile, il giudice non decide sulla relativa domanda;
l'imputato e' tuttavia condannato al pagamento delle spese
sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti
motivi per la compensazione totale o parziale. Non si
applica la disposizione dell'art. 75, comma 3.
3. La parte, nel formulare la richiesta, puo'
subordinarne l'efficacia, alla concessione della
sospensione condizionale della pena. In questo caso il
giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non
puo' essere concessa, rigetta la richiesta.".