Art. 104 (L)
Costruzioni in corso in zone sismiche di nuova classificazione (legge
3 febbraio 1974, n. 64, art. 30; articoli 107 e 109 del decreto
legislativo n. 267 del 2000)
1. Tutti coloro che in una zona sismica di nuova classificazione
abbiano iniziato una costruzione prima dell'entrata in vigore del
provvedimento di classificazione sono tenuti a farne denuncia, entro
quindici giorni dall'entrata in vigore del provvedimento di
classificazione, al competente ufficio tecnico della regione.
2. L'ufficio tecnico della regione, entro 30 giorni dalla ricezione
della denunzia, accerta la conformita' del progetto alle norme
tecniche di cui all'articolo 83 e l'idoneita' della parte gia'
legittimamente realizzata a resistere all'azione delle possibili
azioni sismiche.
3. Nel caso in cui l'accertamento di cui al comma 2 dia esito
positivo, l'ufficio tecnico autorizza la prosecuzione della
costruzione che deve, in ogni caso, essere ultimata entro due anni
dalla data del provvedimento di classificazione; nel caso in cui la
costruzione possa essere resa conforme alla normativa tecnica vigente
mediante le opportune modifiche del progetto, l'autorizzazione puo'
anche essere rilasciata condizionatamente all'impegno del costruttore
di apportare le modifiche necessarie. In tal caso l'ufficio tecnico
regionale rilascia apposito certificato al denunciante, inviandone
copia al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale per
i necessari provvedimenti.
4. La Regione puo', per edifici pubblici e di uso pubblico,
stabilire, ove occorra, termini di ultimazione superiori ai due anni
di cui al comma 3.
5. Qualora l'accertamento di cui al comma 2 dia esito negativo e
non sia possibile intervenire con modifiche idonee a rendere conforme
il progetto o la parte gia' realizzata alla normativa tecnica
vigente, il dirigente dell'ufficio tecnico annulla la concessione ed
ordina la demolizione di quanto gia' costruito.
6. In caso di violazione degli obblighi stabiliti nel presente
articolo si applicano le disposizioni della parte II, capo IV,
sezione III del presente testo unico.