Art. 104 (L)
Costruzioni in corso in zone sismiche di nuova classificazione (legge
3 febbraio  1974,  n.  64,  art.  30;  articoli 107 e 109 del decreto
                    legislativo n. 267 del 2000)

  1.  Tutti  coloro  che in una zona sismica di nuova classificazione
abbiano  iniziato  una  costruzione  prima dell'entrata in vigore del
provvedimento  di classificazione sono tenuti a farne denuncia, entro
quindici   giorni   dall'entrata   in  vigore  del  provvedimento  di
classificazione, al competente ufficio tecnico della regione.
  2. L'ufficio tecnico della regione, entro 30 giorni dalla ricezione
della  denunzia,  accerta  la  conformita'  del  progetto  alle norme
tecniche  di  cui  all'articolo  83  e  l'idoneita'  della parte gia'
legittimamente  realizzata  a  resistere  all'azione  delle possibili
azioni sismiche.
  3.  Nel  caso  in  cui  l'accertamento  di cui al comma 2 dia esito
positivo,   l'ufficio   tecnico   autorizza   la  prosecuzione  della
costruzione  che  deve,  in ogni caso, essere ultimata entro due anni
dalla  data  del provvedimento di classificazione; nel caso in cui la
costruzione possa essere resa conforme alla normativa tecnica vigente
mediante  le  opportune modifiche del progetto, l'autorizzazione puo'
anche essere rilasciata condizionatamente all'impegno del costruttore
di  apportare  le modifiche necessarie. In tal caso l'ufficio tecnico
regionale  rilascia  apposito  certificato al denunciante, inviandone
copia al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale per
i necessari provvedimenti.
  4.  La  Regione  puo',  per  edifici  pubblici  e  di uso pubblico,
stabilire,  ove occorra, termini di ultimazione superiori ai due anni
di cui al comma 3.
  5.  Qualora  l'accertamento  di cui al comma 2 dia esito negativo e
non sia possibile intervenire con modifiche idonee a rendere conforme
il  progetto  o  la  parte  gia'  realizzata  alla  normativa tecnica
vigente,  il dirigente dell'ufficio tecnico annulla la concessione ed
ordina la demolizione di quanto gia' costruito.
  6.  In  caso  di  violazione  degli obblighi stabiliti nel presente
articolo  si  applicano  le  disposizioni  della  parte  II, capo IV,
sezione III del presente testo unico.