Art. 105 (L)
Costruzioni eseguite col sussidio dello Stato (legge 3 febbraio 1974,
                           n. 64, art. 33)

  1.  L'inosservanza  delle  norme  del  presente  capo,  nel caso di
edifici  per i quali sia stato gia' concesso il sussidio dello Stato,
importa, oltre alle sanzioni penali, anche la decadenza dal beneficio
statale,  qualora l'interessato non si sia attenuto alle prescrizioni
di cui al presente capo.