Art. 106 (L)
Esenzione per le opere eseguite dal genio militare (legge 3 febbraio
1974, n. 64, art. 33)
1. Per le opere che si eseguono a cura del genio militare
l'osservanza delle disposizioni di cui alle sezioni II e III del
presente capo e' assicurata dall'organo all'uopo individuato dal
Ministero della difesa.