Art. 51 (L-R)
                 L'espropriazione per opere militari
  1.  Il  Ministero  della difesa dichiara la pubblica utilita' delle
opere   destinate  alla  difesa  militare  ed  individua  i  beni  da
espropriare.   (L)     2.   L'elenco  dei  proprietari  dei  beni  da
espropriare  e  delle  indennita'  da  corrispondere  e' trasmesso al
Sindaco nel cui territorio essi si trovano. (R)   3. Si applicano, in
quanto  compatibili, le disposizioni previste dal titolo II. (L)   4.
Nulla  e' innovato in ordine alla disciplina sulle servitu' militari.
(L)