Art. 52 (L)
                 L'espropriazione di beni culturali
  1.  Nei casi di espropriazione per fini strumentali e per interesse
archeologico,  previsti  dagli  articoli  92, 93 e 94 del testo unico
approvato  con  il  decreto  legislativo  29 ottobre 1999, n. 490, si
applicano  in  quanto  compatibili le disposizioni del presente testo
unico. (L)
 
          Nota all'art. 52:
              -  Si  riporta il testo vigente degli articoli 92, 93 e
          94  del  decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo
          unico  delle  disposizioni  legislative  in materia di beni
          culturali e ambientali):
              "Art  92 (Espropriazione per fini strumentali) (Legge 1
          giugno  1939,  n.  1089,  art.  55).  -  1.  Possono essere
          espropriate  per causa di pubblica utilita' aree ed edifici
          quando   cio'  sia  necessario  per  isolare  o  restaurare
          monumenti, assicurarne la luce o la prospettiva, garantirne
          o  accrescerne  il  decoro  o  il  godimento  da  parte del
          pubblico, facilitarne l'accesso.
              Art.  93  (Espropriazione  per  interesse archeologico)
          (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 561). - 1. Il Ministero
          puo'  procedere  all'espropriazione  di immobili al fine di
          eseguire  interventi  di  interesse  archeologico  o per il
          ritrovamento di beni culturali.
              Art.  94  (Dichiarazione  di pubblica utilita) (Legge 1
          giugno 1939, n. 1089, art. 57; decreto del Presidente della
          Repubblica  30 settembre  1963,  n. 1409, art. 45, comma 2;
          decreto  legislativo 31 marzo 1998. n. 112, art. 152; comma
          3,  lettere  a  e  b).  -  1.  La dichiarazione di pubblica
          utilita'  e  fatta  con  provvedimento del Ministero o, nel
          caso dell'articolo 92, anche con atto della regione.
              2.   Nei   casi   previsti   dagli  articoli  92  e  93
          l'approvazione  del  progetto  equivale  a dichiarazione di
          pubblica utilita'".