Art. 81. 
 
  Gli artisti attori od interpreti  e  gli  artisti  esecutori  hanno
diritto di opporsi alla diffusione, trasmissione o riproduzione della
loro recitazione, rappresentazione o esecuzione che possa  essere  di
pregiudizio al loro onore o alla loro reputazione. 
 
  Sono applicabili le disposizioni del comma secondo dell'art. 74. 
 
  Per quanto attiene alla radiodiffusione, le  controversie  nascenti
dall'applicazione del presente articolo  sono  regolate  dalle  norme
contenute nel comma 1° dell'art. 54.