Art. 83. 
 
  Gli artisti  attori  o  interpreti  e  gli  artisti  esecutori  che
sostengono le  prime  parti  nell'opera  o  composizione  drammatica,
letteraria o musicale, hanno diritto che il loro  nome  sia  indicato
nella diffusione o trasmissione della loro recitazione, esecuzione  o
rappresentazione e venga stabilmente apposto sul  disco  fonografico,
sulla pellicola cinematografica o altro apparecchio equivalente.