Art. 84. 
 
  L'equo compenso previsto all'articolo 80 e' determinato e liquidato
secondo le norme del regolamento. 
 
  Il compenso per il complesso orchestrale o corale e' corrisposto al
rappresentante del complesso stesso o  a  favore  dell'Ente  o  della
Societa' in cui esso e' organizzato. In ogni altro caso  e'  devoluto
all'Istituto  di  assistenza  e   di   previdenza   dell'Associazione
sindacale alla quale appartengono i componenti del complesso.