Art. 23. 
 
  I  ponti  sospesi  ed  i  sostegni  a  sedia  devono,  sia  per  le
caratteristiche costruttive che per le modalita' di  montaggio  e  di
uso, presentare sufficienti garanzie di resistenza. 
  Qualora trattisi di ponti e sedie mobili  meccanici,  il  movimento
verticale deve essere effettuato  esclusivamente  mediante  argani  a
discesa autofrenante. 
  I ponti devono essere provvisti di parapetto  normale  completo  di
fermo al piede, ed i sostegni a sedia devono essere sospesi  in  modo
che ne sia assicurata la stabilita' ed essere provvisti di cinghie  o
di  altri  mezzi  di  trattenuta  che  impediscano  la   caduta   del
lavoratore.