Art. 23. I ponti sospesi ed i sostegni a sedia devono, sia per le caratteristiche costruttive che per le modalita' di montaggio e di uso, presentare sufficienti garanzie di resistenza. Qualora trattisi di ponti e sedie mobili meccanici, il movimento verticale deve essere effettuato esclusivamente mediante argani a discesa autofrenante. I ponti devono essere provvisti di parapetto normale completo di fermo al piede, ed i sostegni a sedia devono essere sospesi in modo che ne sia assicurata la stabilita' ed essere provvisti di cinghie o di altri mezzi di trattenuta che impediscano la caduta del lavoratore.