Art. 128.
                      (Effetti della decadenza)

  La  decadenza non comporta la perdita del diritto al trattamento di
quiescenza  secondo  le  norme  vigenti qualora non derivi da perdita
della cittadinanza.
  L'impiegato  decaduto  ai  sensi della lettera d) dell'art. 127 non
puo' concorrere ad altro impiego nell'Amministrazione dello Stato.