Art. 105.
Congedo anticipato a domanda
Il Ministro per la difesa ha facolta' di anticipare l'invio in
congedo illimitato dei militari in servizio alle armi che, per
sopravvenite situazioni di famiglia, vengano a trovarsi in una
delle condizioni previste dal n. 1) al n. 7) dell'art. 91, oppure
determinate ai sensi dell'ultimo comma del predetto articolo.
L'ammissione all'eventuale congedo anticipato e' pronunciata dai
Consigli di leva competenti.