Art. 105.
                     Congedo anticipato a domanda

    Il  Ministro  per  la difesa ha facolta' di anticipare l'invio in
  congedo  illimitato  dei  militari  in  servizio alle armi che, per
  sopravvenite  situazioni  di  famiglia,  vengano  a trovarsi in una
  delle  condizioni  previste dal n. 1) al n. 7) dell'art. 91, oppure
  determinate ai sensi dell'ultimo comma del predetto articolo.
    L'ammissione  all'eventuale congedo anticipato e' pronunciata dai
  Consigli di leva competenti.