Art. 106.
                   Congedo anticipato di autorita'

  Il  Ministro  per  la  difesa  ha facolta' di anticipare l'invio in
congedo  illimitato,  con  provvedimento  di  carattere generale, dei
militari alle armi quando, per diminuite esigenze, la forza alle armi
risulti esuberante.
  Il  congedamento puo' essere totale o parziale e, ove sia parziale,
puo'  essere  disposto  per contingenti o scaglioni di classe, oppure
per Armi, Corpi, servizi, specialita', categorie e specializzazioni.