Art. 106.
Congedo anticipato di autorita'
Il Ministro per la difesa ha facolta' di anticipare l'invio in
congedo illimitato, con provvedimento di carattere generale, dei
militari alle armi quando, per diminuite esigenze, la forza alle armi
risulti esuberante.
Il congedamento puo' essere totale o parziale e, ove sia parziale,
puo' essere disposto per contingenti o scaglioni di classe, oppure
per Armi, Corpi, servizi, specialita', categorie e specializzazioni.