Art. 108.
Riduzione di servizio ai militari   giu'   allievi   delle  Accademie
                              militari

  E'  in  facolta'  del  Ministro  per  la  difesa  di  accordare una
riduzione  del  servizio  alle  armi ai militari con obblighi di leva
gia' allievi delle Accademie militari.