Art. 132. 
                          (Ruoli organici) 
 
  Per la prima applicazione del presente decreto, nei  ruoli  in  cui
esistono personali  in  soprannumero  nelle  qualifiche  inferiori  a
quella terminale le dotazioni organiche risultanti  dall'applicazione
delle percentuali del dieci e del quarantacinque per cento  previste,
rispettivamente, per la terza e la seconda qualifica  delle  carriere
di concetto ed esecutive, e  la  percentuale  del  trenta  per  cento
prevista per la seconda qualifica delle carriere ausiliarie,  vengono
proporzionalmente  aumentate.  Tale  aumento  verra'  riassorbito  in
ragione di un decimo delle vacanze future, a partire dalla  qualifica
meno elevata. La disposizione del presente comma si applica anche  ai
ruoli organici la cui dotazione risulta "determinata  nei  precedenti
articoli. 
  Nulla  e'  innovato  per  quanto  concerne  il  riassorbimento   di
eventuali posti  in  soprannumero  diversi  da  quelli  previsti  nel
precedente comma esistenti in tutte le carriere alla data di  entrata
in vigore del presente decreto. 
  I  contingenti  dei  coadiutori  e  coadiutori  principali  e   dei
coadiutori  dattilografi  saranno  determinati  con  i  provvedimenti
concernenti la revisione dei ruoli  organici  previsti  dall'art.  25
della legge 18 marzo 1968, n. 249, modificato dalla legge 28  ottobre
1970, n. 775. 
  Fino all'emanazione dei provvedimenti delegati di cui al precedente
comma, la dotazione  organica  delle  singole  qualifiche  dei  ruoli
istituiti specificamente per i servizi di dattilografia e'  stabilita
nelle seguenti percentuali della dotazione complessiva  del  relativo
ruolo organico: coadiutore superiore,  dieci  per  cento;  coadiutore
dattilografo, novanta per cento. 
  I contingenti del personale delle  carriere  esecutive  che  svolge
mansioni di meccanografo sono trasformati in autonomi ruoli  organici
di coadiutori meccanografi con le modalita' di cui  all'ultimo  comma
del presente articolo. In relazione alla istituzione  di  tali  ruoli
sono ridotti  di  altrettanti  posti  i  corrispondenti  ruoli  della
carriera esecutiva. 
  L'inquadramento del personale nei nuovi ruoli di cui al  precedente
comma  in  qualifica  e  classe  di  stipendio  corrispondenti   alla
posizione gia'  ricoperta,  e'  disposto  con  decreto  del  Ministro
competente, sentito il Consiglio  di  amministrazione,  tenuto  conto
delle  mansioni  effettivamente  svolte  nei  centri   meccanografici
istituiti. 
  Le dotazioni organiche dei ruoli del personale  ausiliario  addetto
al servizio degli automezzi non previsti dalle  disposizioni  vigenti
anteriormente alla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto
saranno stabilite con le norme di attuazione del citato art. 25 della
legge 18 marzo 1968, n. 249, modificato dalla legge 28 ottobre  1970,
n. 775. Con le stesse norme sara' disciplinato il primo inquadramento
nei nuovi ruoli dei dipendenti dello Stato, anche di altre carriere e
categorie, che esercitino le mansioni di autista  e  siano  provvisti
dei prescritti requisiti. 
  Le  nuove  piante  organiche  e  le   denominazioni   delle   nuove
qualifiche,  risultanti  per  ciascun  ruolo  dall'applicazione   del
presente decreto ed in questo  non  riportate,  sono  specificate  in
tabelle approvate con decreto del Ministro  competente,  di  concerto
con i Ministri  per  il  tesoro  e  per  la  riforma  della  pubblica
amministrazione.