Art. 132. (Ruoli organici) Per la prima applicazione del presente decreto, nei ruoli in cui esistono personali in soprannumero nelle qualifiche inferiori a quella terminale le dotazioni organiche risultanti dall'applicazione delle percentuali del dieci e del quarantacinque per cento previste, rispettivamente, per la terza e la seconda qualifica delle carriere di concetto ed esecutive, e la percentuale del trenta per cento prevista per la seconda qualifica delle carriere ausiliarie, vengono proporzionalmente aumentate. Tale aumento verra' riassorbito in ragione di un decimo delle vacanze future, a partire dalla qualifica meno elevata. La disposizione del presente comma si applica anche ai ruoli organici la cui dotazione risulta "determinata nei precedenti articoli. Nulla e' innovato per quanto concerne il riassorbimento di eventuali posti in soprannumero diversi da quelli previsti nel precedente comma esistenti in tutte le carriere alla data di entrata in vigore del presente decreto. I contingenti dei coadiutori e coadiutori principali e dei coadiutori dattilografi saranno determinati con i provvedimenti concernenti la revisione dei ruoli organici previsti dall'art. 25 della legge 18 marzo 1968, n. 249, modificato dalla legge 28 ottobre 1970, n. 775. Fino all'emanazione dei provvedimenti delegati di cui al precedente comma, la dotazione organica delle singole qualifiche dei ruoli istituiti specificamente per i servizi di dattilografia e' stabilita nelle seguenti percentuali della dotazione complessiva del relativo ruolo organico: coadiutore superiore, dieci per cento; coadiutore dattilografo, novanta per cento. I contingenti del personale delle carriere esecutive che svolge mansioni di meccanografo sono trasformati in autonomi ruoli organici di coadiutori meccanografi con le modalita' di cui all'ultimo comma del presente articolo. In relazione alla istituzione di tali ruoli sono ridotti di altrettanti posti i corrispondenti ruoli della carriera esecutiva. L'inquadramento del personale nei nuovi ruoli di cui al precedente comma in qualifica e classe di stipendio corrispondenti alla posizione gia' ricoperta, e' disposto con decreto del Ministro competente, sentito il Consiglio di amministrazione, tenuto conto delle mansioni effettivamente svolte nei centri meccanografici istituiti. Le dotazioni organiche dei ruoli del personale ausiliario addetto al servizio degli automezzi non previsti dalle disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto saranno stabilite con le norme di attuazione del citato art. 25 della legge 18 marzo 1968, n. 249, modificato dalla legge 28 ottobre 1970, n. 775. Con le stesse norme sara' disciplinato il primo inquadramento nei nuovi ruoli dei dipendenti dello Stato, anche di altre carriere e categorie, che esercitino le mansioni di autista e siano provvisti dei prescritti requisiti. Le nuove piante organiche e le denominazioni delle nuove qualifiche, risultanti per ciascun ruolo dall'applicazione del presente decreto ed in questo non riportate, sono specificate in tabelle approvate con decreto del Ministro competente, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la riforma della pubblica amministrazione.