Art. 133.
               (Inquadramento nelle nuove qualifiche)

  La  corrispondenza  fra  le qualifiche previste dall'ordinamento in
vigore  anteriormente  alla  data  dalla quale ha effetto il presente
decreto  e  quelle  stabilite  negli articoli 13, 18, 23 e 29 risulta
dall'annessa tabella A.
  Gli  impiegati  delle carriere direttive, di concetto, esecutive ed
ausiliarie  in  servizio  alla data di entrata in vigore del presente
decreto  sono  inquadrati  nelle  nuove  - corrispondenti qualifiche,
conservando   l'anzianita'   e  l'ordine  di  ruolo  posseduti  nella
rispettiva qualifica di provenienza.
  Resta salvo quanto previsto nei successivi articoli.