Art. 133. (Inquadramento nelle nuove qualifiche) La corrispondenza fra le qualifiche previste dall'ordinamento in vigore anteriormente alla data dalla quale ha effetto il presente decreto e quelle stabilite negli articoli 13, 18, 23 e 29 risulta dall'annessa tabella A. Gli impiegati delle carriere direttive, di concetto, esecutive ed ausiliarie in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto sono inquadrati nelle nuove - corrispondenti qualifiche, conservando l'anzianita' e l'ordine di ruolo posseduti nella rispettiva qualifica di provenienza. Resta salvo quanto previsto nei successivi articoli.