Art. 138. (Inquadramento nella qualifica di direttore di sezione in base ad esami espletati o in corso di espletamento) I concorsi per merito distinto e gli esami di idoneita' per la promozione alla qualifica di direttore di sezione, ed equiparate, in corso di espletamento saranno portati a termine qualora, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano gia' state iniziate le prove scritte. I vincitori dei concorsi per merito distinto precedentemente espletati, classificatisi in graduatoria oltre il numero dei posti disponibili, e gli idonei dei concorsi medesimi e degli esami di idoneita' che non abbiano conseguito la promozione alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' i vincitori del concorso per merito distinto di cui al precedente comma ed i candidati dichiarati idonei nello stesso concorso o nell'esame di idoneita' saranno collocati, con effetti giuridici ed economici dal 1 luglio 1970, nella qualifica di direttore di sezione, o equiparate, subito dopo gli impiegati che gia' rivestono tale qualifica, nell'ordine seguente: 1) vincitori dei precedenti concorsi per merito distinto, classificatisi in graduatoria oltre il numero dei posti disponibili; 2) vincitori del concorso per merito distinto di cui al primo comma; 3) idonei compresi nella graduatoria unica di cui all'art. 165 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1937, n. 3; 4) idonei dell'esame di idoneita' di cui al primo comma; 5) idonei dei precedenti concorsi per merito distinto non compresi nella graduatoria unica di cui al citato art. 165, qualunque sia l'anzianita' di servizio; 6) idonei del concorso di merito distinto di cui al primo comma, qualunque sia l'anzianita' di servizio. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche agli esami di avanzamento previsti dall'art. 211 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni. Subito dopo gli impiegati di cui ai precedenti secondo e terzo commi sono collocati nella qualifica di direttore di sezione o equiparate, sempre con effetto dal 1 luglio 1970 quelli che hanno superato concorsi o esami di promozione alla qualifica immediatamente inferiore previsti da precedenti disposizioni di legge.