Art. 138.
(Inquadramento  nella  qualifica  di  direttore di sezione in base ad
             esami espletati o in corso di espletamento)

  I  concorsi  per  merito  distinto  e gli esami di idoneita' per la
promozione  alla qualifica di direttore di sezione, ed equiparate, in
corso di espletamento saranno portati a termine qualora, alla data di
entrata  in vigore del presente decreto, siano gia' state iniziate le
prove scritte.
  I  vincitori  dei  concorsi  per  merito  distinto  precedentemente
espletati,  classificatisi  in  graduatoria oltre il numero dei posti
disponibili,  e  gli  idonei  dei  concorsi medesimi e degli esami di
idoneita'  che  non  abbiano  conseguito  la  promozione alla data di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  nonche' i vincitori del
concorso  per  merito  distinto  di  cui  al  precedente  comma  ed i
candidati  dichiarati  idonei  nello  stesso concorso o nell'esame di
idoneita' saranno collocati, con effetti giuridici ed economici dal 1
luglio  1970,  nella qualifica di direttore di sezione, o equiparate,
subito   dopo  gli  impiegati  che  gia'  rivestono  tale  qualifica,
nell'ordine seguente:
    1)   vincitori  dei  precedenti  concorsi  per  merito  distinto,
classificatisi in graduatoria oltre il numero dei posti disponibili;
    2)  vincitori  del  concorso  per merito distinto di cui al primo
comma;
    3)  idonei  compresi  nella graduatoria unica di cui all'art. 165
del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1937, n. 3;
    4) idonei dell'esame di idoneita' di cui al primo comma;
    5)  idonei  dei  precedenti  concorsi  per  merito  distinto  non
compresi nella graduatoria unica di cui al citato art. 165, qualunque
sia l'anzianita' di servizio;
    6)  idonei del concorso di merito distinto di cui al primo comma,
qualunque sia l'anzianita' di servizio.
  Le  disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche agli
esami di avanzamento previsti dall'art. 211 del testo unico approvato
con  decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e
successive modificazioni.
  Subito  dopo  gli  impiegati  di  cui ai precedenti secondo e terzo
commi  sono  collocati  nella  qualifica  di  direttore  di sezione o
equiparate,  sempre  con  effetto  dal 1 luglio 1970 quelli che hanno
superato concorsi o esami di promozione alla qualifica immediatamente
inferiore previsti da precedenti disposizioni di legge.