Art. 139.
           (Promozione degli attuali direttori di sezione)

  Gli impiegati delle carriere direttive che, anteriormente alla data
di  entrata  in vigore del presente decreto, rivestivano la qualifica
di  direttore  di  sezione,  o  equiparata,  o  che  a tale qualifica
perverranno  ai  sensi  del  precedente  art.  138, sono ammessi allo
scrutinio  per  la  promozione  a  direttore  di  divisione  previsto
dall'art.  17,  al compimento di tre anni di effettivo servizio nella
qualifica  o,  se  piu'  favorevole, al compimento di nove anni e sei
mesi di servizio complessivo maturato nella carriera, ridotti ad otto
anni  e  sei mesi per il personale delle carriere direttive tecniche.
Si  applica  il  disposto  di  cui  agli articoli 41, primo e secondo
comma, e 146.
  Negli  scrutini  di  promozione  alla  qualifica  di  direttore  di
divisione, o equiparata, agli impiegati di cui al precedente comma e'
attribuito un autonomo coefficiente di merito pari a cinque centesimi
del  punteggio  complessivo massimo dei titoli valutabili, elevato ad
otto  centesimi  per  coloro  che  hanno  conseguito  la promozione a
direttore  di  sezione  mediante  concorso  per  merito  distinto. Un
ulteriore autonomo coefficiente pari a cinque centesimi del punteggio
e'  attribuito  ai  direttori  di  sezione, o equiparati, che abbiano
superato  il concorso speciale per esami di cui all'art. 166, n., del
testo  unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3, ma non utilmente collocati in graduatoria.
  Sino  alla  data  del 31 dicembre 1971, agli impiegati indicati nel
precedente comma continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli
articoli  166  e  167  del  testo  unico  approvato  con  decreto del
Presidente  della  Repubblica  10  gennaio  1957,  n.  3 e successive
modificazioni.  I  posti  riservati  al  concorso  speciale per esami
comunque non conferiti sono portati in aumento all'aliquota riservata
allo scrutinio per merito comparativo.