Art. 142. (Promozione a segretario principale e a segretario capo) Nei confronti degli impiegati delle carriere di concetto forniti di laurea o titoli equipollenti, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, i periodi di anzianita' indicati nell'art. 20 sono ridotti di due anni. Gli impiegati che, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto rivestivano la qualifica di segretario principale, o equiparata (ex coefficiente 402), sono ammessi agli scrutini per la promozione a segretario capo al compimento di tre anni di effettivo complessivo servizio nella qualifica di provenienza e con la seconda classe di stipendio prevista per la nuova qualifica di segretario principale o, se piu' favorevole, al compimento di cinque anni di effettivo servizio complessivamente prestato nelle qualifiche corrispondenti agli ex coefficienti 402 e 325. Negli scrutini di promozione alla qualifica di segretario capo, o equiparata, e' attribuito agli impiegati di cui al precedente comma un autonomo coefficiente di merito pari a cinque centesimi del punteggio complessivo massimo dei titoli valutabili elevato ad otto per coloro che hanno conseguito la promozione a primo segretario, o equiparato, mediante concorso per merito distinto. I posti che si renderanno disponibili nella qualifica di segretario capo, o equiparata, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto saranno riservati agli impiegati di cui ai precedenti commi secondo e terzo.