Art. 142.
      (Promozione a segretario principale e a segretario capo)

  Nei confronti degli impiegati delle carriere di concetto forniti di
laurea  o  titoli  equipollenti,  in servizio alla data di entrata in
vigore  del  presente  decreto,  i  periodi  di  anzianita'  indicati
nell'art. 20 sono ridotti di due anni.
  Gli impiegati che, anteriormente alla data di entrata in vigore del
presente decreto rivestivano la qualifica di segretario principale, o
equiparata  (ex  coefficiente 402), sono ammessi agli scrutini per la
promozione  a  segretario capo al compimento di tre anni di effettivo
complessivo  servizio nella qualifica di provenienza e con la seconda
classe  di  stipendio  prevista  per la nuova qualifica di segretario
principale  o,  se  piu'  favorevole, al compimento di cinque anni di
effettivo   servizio   complessivamente   prestato  nelle  qualifiche
corrispondenti agli ex coefficienti 402 e 325.
  Negli  scrutini  di promozione alla qualifica di segretario capo, o
equiparata,  e'  attribuito agli impiegati di cui al precedente comma
un  autonomo  coefficiente  di  merito  pari  a  cinque centesimi del
punteggio  complessivo  massimo dei titoli valutabili elevato ad otto
per  coloro  che hanno conseguito la promozione a primo segretario, o
equiparato, mediante concorso per merito distinto.
  I posti che si renderanno disponibili nella qualifica di segretario
capo,  o  equiparata,  entro tre anni dalla data di entrata in vigore
del  presente  decreto  saranno  riservati  agli  impiegati di cui ai
precedenti commi secondo e terzo.