Art. 145.
  (Promozione a coadiutore superiore degli attuali archivisti capi)

  Gli  impiegati  che,  anteriormente alla data di entrata in, vigore
del  presente decreto, rivestivano la qualifica di archivista capo, o
equiparata, sono ammessi agli scrutini per la promozione a coadiutore
superiore al compimento di tre anni di effettivo complessivo servizio
nella  qualifica  di provenienza e con la seconda classe di stipendio
prevista  per la qualifica di coadiutore principale, o equiparata, o,
se  piu'  favorevole,  al  compimento  di  cinque  anni  di effettivo
servizio  prestato  complessivamente  nelle qualifiche corrispondenti
agli ex coefficienti 271 e 229.
  Negli   scrutini   di   promozione  alla  qualifica  di  coadiutore
superiore,  o  equiparata,  e'  attribuito  agli  impiegati di cui al
precedente  comma  un  autonomo coefficiente di merito, pari a cinque
centesimi  del  punteggio  complessivo  massimo dei titoli valutabili
elevato ad otto per coloro che hanno conseguito la promozione a primo
archivista, o equiparato, mediante concorso per esami.
  I posti che si renderanno disponibili nella qualifica di coadiutore
superiore,  o  equiparata,  entro  tre  anni dalla data di entrata in
vigore  del  presente decreto saranno riservati agli impiegati di cui
ai precedenti commi.