Art. 145. (Promozione a coadiutore superiore degli attuali archivisti capi) Gli impiegati che, anteriormente alla data di entrata in, vigore del presente decreto, rivestivano la qualifica di archivista capo, o equiparata, sono ammessi agli scrutini per la promozione a coadiutore superiore al compimento di tre anni di effettivo complessivo servizio nella qualifica di provenienza e con la seconda classe di stipendio prevista per la qualifica di coadiutore principale, o equiparata, o, se piu' favorevole, al compimento di cinque anni di effettivo servizio prestato complessivamente nelle qualifiche corrispondenti agli ex coefficienti 271 e 229. Negli scrutini di promozione alla qualifica di coadiutore superiore, o equiparata, e' attribuito agli impiegati di cui al precedente comma un autonomo coefficiente di merito, pari a cinque centesimi del punteggio complessivo massimo dei titoli valutabili elevato ad otto per coloro che hanno conseguito la promozione a primo archivista, o equiparato, mediante concorso per esami. I posti che si renderanno disponibili nella qualifica di coadiutore superiore, o equiparata, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto saranno riservati agli impiegati di cui ai precedenti commi.