Art. 146. (Anzianita' acquisita in carriera inferiore) Ai fini della valutazione di anzianita' prevista dall'articolo 41, primo comma, non si tiene conto del servizio prestato con qualifica inferiore a segretario aggiunto o archivista dal personale che si sia avvalso della disposizione prevista dal quarto comma, rispettivamente, degli articoli 161 e 173 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.