Art. 146.
            (Anzianita' acquisita in carriera inferiore)

  Ai  fini della valutazione di anzianita' prevista dall'articolo 41,
primo  comma,  non si tiene conto del servizio prestato con qualifica
inferiore a segretario aggiunto o archivista dal personale che si sia
avvalso    della    disposizione    prevista    dal   quarto   comma,
rispettivamente,  degli  articoli 161 e 173 del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.