Art. 147.
                         (Carriere speciali)

  Sono  soppresse  le  carriere  speciali  disciplinate  nella  parte
seconda titolo V del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive integrazioni, ivi
compreso il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965,
n.  1479, nonche' quelle del personale delle cancellerie e segretarie
giudiziarie di cui alla legge 23 ottobre 1960, n. 1196, del personale
di  segreteria e di revisione della Corte dei conti di cui alla legge
20  dicembre  1961,  n.  1345,  e  la  carriera  mista direttiva e di
concetto  del  personale  di segreteria del Consiglio di Stato di cui
alla legge 10 aprile 1964, n. 193.
  In   sostituzione  dei  ruoli  organici  delle  carriere  direttive
soppresse ai sensi del primo comma sono istituiti i ruoli organici di
carriere  direttive  ordinarie  di  pari  consistenza.  La  qualifica
iniziale  delle  attuali  carriere direttive speciali e' equiparata a
quella di consigliere.
  Fino  a  quando  non  sara'  data  attuazione al disposto di cui al
successivo  quinto  comma,  sono istituiti, in sostituzione dei ruoli
organici  delle  carriere  di  concetto  soppresse ai sensi del primo
comma,  ruoli organici di carriere di concetto ordinarie e continuano
ad   applicarsi   le   disposizioni   concernenti  l'esercizio  delle
attribuzioni  affidate al personale delle soppresse carriere speciali
ivi comprese quelle di cui all'art. 267 del testo unico approvato con
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed
agli articoli 4 e 5 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196 e successive
modificazioni ed integrazioni.
  Si osservano le disposizioni di cui ai precedenti articoli relative
alla  struttura dei ruoli organici ed all'avanzamento previsto per le
corrispondenti carriere amministrative.
  Si  fara'  luogo,  in  attuazione dell'art. 25 della legge 18 marzo
1968,   n.   249  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  ad
un'analisi  globale  del  livello delle funzioni di ciascuna carriera
speciale,  a  cura  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,
d'intesa  con  le  organizzazioni  sindacali  nazionali  maggiormente
rappresentative  per  stabilire  se  i  tronconi  di concetto debbano
essere  inseriti nella corrispondente carriera direttiva, provvedendo
alle conseguenti variazioni delle relative dotazioni organiche.
  Gli impiegati che, anteriormente alla data di entrata in vigore del
presente  decreto,  rivestivano  la qualifica di direttore di seconda
classe,  ed equiparate, sono ammessi allo scrutinio per la promozione
a  direttore di prima classe, o equiparate, al compimento di tre anni
di  servizio  nella  qualifica  di  direttore  di  seconda  classe, o
equiparate,  o  se  piu'  favorevole al compimento di nove anni e sei
mesi di servizio complessivo maturato nella carriera direttiva.
  L'applicazione  delle  disposizioni  di  cui all'art. 21 e' sospesa
fino all'emanazione dei provvedimenti di revisione dei relativi ruoli
organici  prevista  dall'art. 25 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e
successive  modificazioni  ed  integrazioni,  e comunque non oltre la
data del 6 giugno 1972.
  Per  gli impiegati che anteriormente alla data di entrata in vigore
del  presente  decreto  rivestivano la qualifica di vice direttore, o
equiparate,  e  per  quelli che tale qualifica conseguiranno ai sensi
dei  successivi  commi,  l'anzianita' minima di servizio prevista dal
primo  comma dell'art. 15 e' ridotta ad un anno per gli impiegati che
alla  data  di  entrata  in  vigore del presente decreto rivestono la
qualifica  di  vice  direttore o equiparata, ed a due anni per quelli
che a tale qualifica perverranno successivamente.
  I  concorsi  per  la  nomina  alla  qualifica  di vice direttore, o
equiparate,  in  corso  di  espletamento  saranno  portati  a termine
qualora  alla  data  di  entrata in vigore del presente decreto siano
gia' state iniziate le prove scritte.
  Gli  idonei  dei  concorsi  precedentemente  espletati e quelli dei
concorsi  di  cui  al precedente comma saranno collocati, con effetti
giuridici  ed  economici  dal  1  luglio 1970, anche in soprannumero,
nella  qualifica  iniziale  della  carriera  direttiva  ex speciale o
equiparata,  subito,  dopo  i  vincitori  di  questi ultimi concorsi,
nell'ordine delle rispettive graduatorie.
  Tutti  i  posti  disponibili  fino al 30 giugno 1978 nelle carriere
direttive ex speciali sono riservati agli impiegati in servizio, alla
data del 1 luglio 1970, nei corrispondenti tronconi di concetto. Essi
conseguono la nomina alla qualifica iniziale della carriera direttiva
mediante  esame colloquio sui servizi d'istituto. L'anzianita' minima
prescritta  per l'ammissione all'esame colloquio e' stabilita in otto
anni  di  effettivo  servizio  nella  carriera di concetto, ridotti a
quattro  per gli impiegati in possesso del diploma di laurea o titolo
equipollente.  Restano  salve le speciali disposizioni che prevedono,
in   via  transitoria,  la  nomina  a  vice  direttore,  o  qualifica
equiparata, mediante scrutinio per merito comparativo.
  Agli impiegati che anteriormente alla data di entrata in vigore del
presente  decreto,  rivestano da meno di un anno la qualifica di vice
direttore, o equiparata, ed a quelli che a tale qualifica perverranno
ai  sensi  dei  precedenti  commi  e' attribuita la seconda classe di
stipendio  prevista  per  la  qualifica di consigliere delle carriere
direttive.
  L'accantonamento  dei  posti ai sensi del secondo comma dell'art. 4
della  legge  7 luglio 1959, n. 469 ed analoghe disposizioni, permane
nella qualifica iniziale della carriera di concetto.
  I  posti  lasciati liberi dal personale delle carriere direttive ex
speciali  collocato  a  riposo  ai  sensi  dell'art. 3 della legge 24
maggio  1970,  n.  336,  sono  portati in diminuzione nella qualifica
iniziale delle carriere di concetto.