Art. 147. (Carriere speciali) Sono soppresse le carriere speciali disciplinate nella parte seconda titolo V del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive integrazioni, ivi compreso il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, nonche' quelle del personale delle cancellerie e segretarie giudiziarie di cui alla legge 23 ottobre 1960, n. 1196, del personale di segreteria e di revisione della Corte dei conti di cui alla legge 20 dicembre 1961, n. 1345, e la carriera mista direttiva e di concetto del personale di segreteria del Consiglio di Stato di cui alla legge 10 aprile 1964, n. 193. In sostituzione dei ruoli organici delle carriere direttive soppresse ai sensi del primo comma sono istituiti i ruoli organici di carriere direttive ordinarie di pari consistenza. La qualifica iniziale delle attuali carriere direttive speciali e' equiparata a quella di consigliere. Fino a quando non sara' data attuazione al disposto di cui al successivo quinto comma, sono istituiti, in sostituzione dei ruoli organici delle carriere di concetto soppresse ai sensi del primo comma, ruoli organici di carriere di concetto ordinarie e continuano ad applicarsi le disposizioni concernenti l'esercizio delle attribuzioni affidate al personale delle soppresse carriere speciali ivi comprese quelle di cui all'art. 267 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed agli articoli 4 e 5 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196 e successive modificazioni ed integrazioni. Si osservano le disposizioni di cui ai precedenti articoli relative alla struttura dei ruoli organici ed all'avanzamento previsto per le corrispondenti carriere amministrative. Si fara' luogo, in attuazione dell'art. 25 della legge 18 marzo 1968, n. 249 e successive modificazioni ed integrazioni, ad un'analisi globale del livello delle funzioni di ciascuna carriera speciale, a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, d'intesa con le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative per stabilire se i tronconi di concetto debbano essere inseriti nella corrispondente carriera direttiva, provvedendo alle conseguenti variazioni delle relative dotazioni organiche. Gli impiegati che, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, rivestivano la qualifica di direttore di seconda classe, ed equiparate, sono ammessi allo scrutinio per la promozione a direttore di prima classe, o equiparate, al compimento di tre anni di servizio nella qualifica di direttore di seconda classe, o equiparate, o se piu' favorevole al compimento di nove anni e sei mesi di servizio complessivo maturato nella carriera direttiva. L'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 21 e' sospesa fino all'emanazione dei provvedimenti di revisione dei relativi ruoli organici prevista dall'art. 25 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e successive modificazioni ed integrazioni, e comunque non oltre la data del 6 giugno 1972. Per gli impiegati che anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto rivestivano la qualifica di vice direttore, o equiparate, e per quelli che tale qualifica conseguiranno ai sensi dei successivi commi, l'anzianita' minima di servizio prevista dal primo comma dell'art. 15 e' ridotta ad un anno per gli impiegati che alla data di entrata in vigore del presente decreto rivestono la qualifica di vice direttore o equiparata, ed a due anni per quelli che a tale qualifica perverranno successivamente. I concorsi per la nomina alla qualifica di vice direttore, o equiparate, in corso di espletamento saranno portati a termine qualora alla data di entrata in vigore del presente decreto siano gia' state iniziate le prove scritte. Gli idonei dei concorsi precedentemente espletati e quelli dei concorsi di cui al precedente comma saranno collocati, con effetti giuridici ed economici dal 1 luglio 1970, anche in soprannumero, nella qualifica iniziale della carriera direttiva ex speciale o equiparata, subito, dopo i vincitori di questi ultimi concorsi, nell'ordine delle rispettive graduatorie. Tutti i posti disponibili fino al 30 giugno 1978 nelle carriere direttive ex speciali sono riservati agli impiegati in servizio, alla data del 1 luglio 1970, nei corrispondenti tronconi di concetto. Essi conseguono la nomina alla qualifica iniziale della carriera direttiva mediante esame colloquio sui servizi d'istituto. L'anzianita' minima prescritta per l'ammissione all'esame colloquio e' stabilita in otto anni di effettivo servizio nella carriera di concetto, ridotti a quattro per gli impiegati in possesso del diploma di laurea o titolo equipollente. Restano salve le speciali disposizioni che prevedono, in via transitoria, la nomina a vice direttore, o qualifica equiparata, mediante scrutinio per merito comparativo. Agli impiegati che anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, rivestano da meno di un anno la qualifica di vice direttore, o equiparata, ed a quelli che a tale qualifica perverranno ai sensi dei precedenti commi e' attribuita la seconda classe di stipendio prevista per la qualifica di consigliere delle carriere direttive. L'accantonamento dei posti ai sensi del secondo comma dell'art. 4 della legge 7 luglio 1959, n. 469 ed analoghe disposizioni, permane nella qualifica iniziale della carriera di concetto. I posti lasciati liberi dal personale delle carriere direttive ex speciali collocato a riposo ai sensi dell'art. 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, sono portati in diminuzione nella qualifica iniziale delle carriere di concetto.