Art. 148.
                (Concorsi per passaggio di carriera)

  Fino  all'assorbimento  del  soprannumero  eventualmente  formatosi
nella  qualifica  iniziale  in conseguenza della ristrutturazione dei
ruoli  organici  prevista  dal  presente  decreto o gia' esistenti in
corrispondenza di vacanze in qualifiche superiori dello stesso ruolo,
i  posti  da  riservare ai concorsi di passaggio di carriera ai sensi
degli articoli 16, 21 e 27 sono ridotti proporzionalmente in modo che
non  si  determinino  eccedenze  alla dotazione complessiva del ruolo
organico.
  Gli  impiegati che anteriormente alla data di entrata in vigore del
presente  decreto rivestivano la qualifica dati primo segretario e di
primo  archivista, o equiparate, sono ammessi ai concorsi di cui agli
articoli  16  e  21 anche a prescindere da qualsiasi anzianita' nelle
nuove  qualifiche di segretario principale e di coadiutore principale
purche'  abbiano  compiuto  tredici  anni  di  effettivo  complessivo
servizio nella carriera.