Art. 148. (Concorsi per passaggio di carriera) Fino all'assorbimento del soprannumero eventualmente formatosi nella qualifica iniziale in conseguenza della ristrutturazione dei ruoli organici prevista dal presente decreto o gia' esistenti in corrispondenza di vacanze in qualifiche superiori dello stesso ruolo, i posti da riservare ai concorsi di passaggio di carriera ai sensi degli articoli 16, 21 e 27 sono ridotti proporzionalmente in modo che non si determinino eccedenze alla dotazione complessiva del ruolo organico. Gli impiegati che anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto rivestivano la qualifica dati primo segretario e di primo archivista, o equiparate, sono ammessi ai concorsi di cui agli articoli 16 e 21 anche a prescindere da qualsiasi anzianita' nelle nuove qualifiche di segretario principale e di coadiutore principale purche' abbiano compiuto tredici anni di effettivo complessivo servizio nella carriera.