Art. 149. (Decorrenza delle promozioni) Gli effetti giuridici ed economici delle promozioni conferite successivamente al 1 luglio 1970, e nella prima applicazione del presente decreto, sono riportati alla predetta data del 1 luglio 1970 o a quella successiva in cui gli interessati abbiano maturato la prescritta anzianita', fermo restando l'ordine di ruolo. Agli scrutini di promozione tenuti nella prima applicazione del presente decreto, secondo i criteri e le modalita' relative agli scrutini effettuati ora per allora, sono ammessi gli impiegati in possesso dei prescritti requisiti alla data del 30 giugno 1970. Le disposizioni dei precedenti commi non concernono le promozioni alle qualifiche di direttore di divisione o equiparate, e superiori, delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonche' quelle del personale delle carriere di concetto, esecutive, ausiliarie e dell'esercizio indicate nel capo V. Gli effetti giuridici ed economici delle promozioni del personale delle carriere di concetto, esecutive, ausiliarie e dell'esercizio indicate nel predetto capo V, ove i relativi scrutini siano tenuti, nella prima applicazione del presente decreto, successivamente al 1 gennaio 1971, sono riportati a quest'ultima data.